Articolo 19 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 marzo 1992
Art. 19. 1. All' articolo 172-bis del codice della navigazione , dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992