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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/09/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 09/07/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/11/1983, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Repubblica Democratica del Congo) il 27/03/1970, entrambi con il proc. dom. avv. CACCIOLA ROSA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 01/02/2008 a Milano, dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
1 (n. a Milano il 07/11/2011) e (n. a Milano Persona_2 Persona_3 il 18/04/2013). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 04/04/2022, alle condizioni che venivano omologate dal
Tribunale di Milano con decreto del 14/04/2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
04/09/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 21/08/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la sola precisazione che l'affidamento in via esclusiva alla madre si rende necessario data la situazione del signor il quale oltre a non avere una dimora stabile, si trova Parte_2 attualmente detenuto presso il Carcere di San Vittore di Milano.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in Milano il 01/02/2008 (iscritto nei registri dello Parte_2
2 stato civile del medesimo Comune, anno 2008, atto n. 200, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 09/07/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/11/1983, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Repubblica Democratica del Congo) il 27/03/1970, entrambi con il proc. dom. avv. CACCIOLA ROSA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 01/02/2008 a Milano, dalla cui unione sono nate le figlie Per_1
1 (n. a Milano il 07/11/2011) e (n. a Milano Persona_2 Persona_3 il 18/04/2013). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 04/04/2022, alle condizioni che venivano omologate dal
Tribunale di Milano con decreto del 14/04/2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
04/09/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 21/08/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la sola precisazione che l'affidamento in via esclusiva alla madre si rende necessario data la situazione del signor il quale oltre a non avere una dimora stabile, si trova Parte_2 attualmente detenuto presso il Carcere di San Vittore di Milano.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in Milano il 01/02/2008 (iscritto nei registri dello Parte_2
2 stato civile del medesimo Comune, anno 2008, atto n. 200, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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