Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03470/2026REG.PROV.COLL.
N. 00362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2025, proposto da
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
La Fenice Società Agricola Cooperativa in liquidazione, Az. Agr. NA di Ligabue Dorina, Az. Agr. AR AO, LV E EO RA Ss, SE TI, GO BE E BI RA, LD PI, RD RO, BE LV, Soc. Agricola Filippo S.r.l., Az. Agr. ON ZO, Az Agr EC BE, MO NI e IC S.S., GO Società Agricola Cooperativa in Liquidazione, non costituiti in giudizio;
OS AO, JN LO, IA NI, PA, VI e NI ST S.S., BE EC, AO AR, Societa' Agricola LV RA e DA CO S.S., Soc. Agr. RA GO, BE e BI S.S., EL TO in Qualità di erede di LD PI, LD MA in Qualità di erede di LD PI, DI RO, BE LV, OB IA N Qualità di erede con Beneficio di Inventario di TI SE, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti, Claudia Menini, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n.33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Parma n. 289/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OS AO e di JN LO e di IA NI, PA, VI e NI ST S.S. e di BE EC e di AO AR e di Societa' Agricola LV RA e DA CO S.S. e di Soc. Agr. RA GO, BE e BI S.S. e di EL TO in Qualità di erede di LD PI e di LD MA in Qualità di erede di LD PI e di DI RO e di BE LV e di OB IA N Qualità di erede con Beneficio di Inventario di TI SE e di Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. BE VA;
Uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano, in sostituzione dell'avvocato Maddalena Aldegheri e Andrea Manzi, in sostituzione dell'avvocato Gaetano Puliatti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con l’atto introduttivo del primo grado di giudizio le aziende agricole odierne appellate hanno impugnato le comunicazioni inviate dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca aventi ad oggetto: “ Regime quote latte - Prelievo supplementare dovuto per il periodo 2014/2015 - Intimazione di versamento ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 119/ 2003 ”. Con successivi motivi aggiunti hanno impugnato le comunicazioni inviate a mezzo PEC e/o a mezzo raccomandata a.r. a partire dal 22 settembre 2016 ad ognuno dei ricorrenti produttori di latte vaccino nel corso della campagna lattiero-casearia 2014/2015, con le quali è stato comunicato il prelievo supplementare imputato per la campagna 2014/2015 come ricalcolato da GE ai sensi della L. n. 160/2016.
2. In esito al giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma, con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati sul presupposto che nelle more del giudizio, il TAR del Lazio, Roma, Sez. V-ter, con sentenza n. 2173 del 5 febbraio 2024 aveva annullato il prelievo supplementare 2014/2015 imputato da GE ai
Ricorrenti.
3. GE ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado nonché la pendenza del giudizio d’appello sulla indicata sentenza del TAR del Lazio, Roma, Sez. V-ter, con sentenza n. 2173 del 5 febbraio 2024.
4. Le aziende agricole appellate si sono costituite in giudizio insistendo per la reiezione del gravame, la Regione si è costituita con comparsa di stile.
5. Con memoria depositata il 2 febbraio 2025 parte appellata ha rappresentato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6384 del 18 luglio 2025, ha confermato la sentenza del TAR Lazio n. 2173/2024.
5. GE e la Regione Emilia Romagna non hanno contestato la circostanza.
6. Ne consegue che, essendo ormai passata in giudicato la sentenza che ha annullato l’atto di imputazione del prelievo supplementare dovuto dalle aziende appellate per l’annata 2014-2015, in l’appello va dichiarato improcedibile, non apprezzandosi alcuna reale utilità per GE alla decisione: difatti, come la Sezione ha già avuto più volte occasione di precisare, l’annullamento dell’atto di imposizione del prelievo supplementare relativo alle quote latte ha effetto caducante sugli atti adottati a valle di esso, così che una eventuale riforma dell’appellata sentenza e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, come auspicato da GE, comunque non produrrebbero l’effetto di consolidare il debito azionato da GE mediante gli atti impugnati nel presente giudizio, posto che tali atti sono comunque decaduti per effetto dell’annullamento dell’atto impositivo del prelievo.
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del presente grado compensate fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO BE, Presidente FF
VI Ponte, Consigliere
ZO Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
BE VA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BE VA | NO BE |
IL SEGRETARIO