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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3349/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TY3CRH800074/2024 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste e si riporta.
Resistente/Appellato: ADE insiste sulle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ricorso avverso Atto di Recupero n. TY3CRH800074/2024 relativo al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (anni 2022-2023) emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
FATTO
La società ricorrente impugna l'atto di recupero con cui l'Ufficio ha contestato l'indebita fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, per complessivi € 17.732,80 oltre interessi e sanzioni, deducendo:
carenza di motivazione dell'atto; idoneità della documentazione prodotta ai fini dell'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e richiamando gli obblighi documentali previsti dall'art. 1, commi 184-197, L. 160/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è infondato.
L'atto impugnato risulta motivato per relationem al PVC, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
e contiene gli elementi essenziali per consentire la difesa del contribuente.
Nel merito, la documentazione prodotta non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa (comma 195, art. 1, L. 160/2019), che impone l'indicazione del riferimento normativo su fatture e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati. La mancata regolarizzazione prima dell'avvio della verifica comporta la revoca del beneficio.L'unico riferimento alla agevolazione, peraltro espresso in forma dubitativa è contenuto nel preventivo e nulla è indicato nel DDT. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, le norme agevolative sono di stretta imterpetazione e, in ogni caso la parte aveva la possibilità successiva di regolarizzare le fatture.
Pertanto, la pretesa dell'Ufficio è legittima.
Per effetto della particolarità della questione si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Palermo, 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3349/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TY3CRH800074/2024 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente insiste e si riporta.
Resistente/Appellato: ADE insiste sulle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 ricorso avverso Atto di Recupero n. TY3CRH800074/2024 relativo al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (anni 2022-2023) emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
FATTO
La società ricorrente impugna l'atto di recupero con cui l'Ufficio ha contestato l'indebita fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, per complessivi € 17.732,80 oltre interessi e sanzioni, deducendo:
carenza di motivazione dell'atto; idoneità della documentazione prodotta ai fini dell'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'atto impugnato e richiamando gli obblighi documentali previsti dall'art. 1, commi 184-197, L. 160/2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è infondato.
L'atto impugnato risulta motivato per relationem al PVC, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
e contiene gli elementi essenziali per consentire la difesa del contribuente.
Nel merito, la documentazione prodotta non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa (comma 195, art. 1, L. 160/2019), che impone l'indicazione del riferimento normativo su fatture e altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati. La mancata regolarizzazione prima dell'avvio della verifica comporta la revoca del beneficio.L'unico riferimento alla agevolazione, peraltro espresso in forma dubitativa è contenuto nel preventivo e nulla è indicato nel DDT. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, le norme agevolative sono di stretta imterpetazione e, in ogni caso la parte aveva la possibilità successiva di regolarizzare le fatture.
Pertanto, la pretesa dell'Ufficio è legittima.
Per effetto della particolarità della questione si compensano le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Palermo, 10.11.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE