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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 8984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8984 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 04.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 16400/2025
tra
, rappr. e dif. dall'avv.to Rosa Di Grazia, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Cesa (CE) alla via Campostrino n. 77, giusta procura in atti ricorrente e
, in persona del Controparte_1 CP_2
-
[...] convenuto-contumace
Oggetto: riconoscimento beneficio economico di cui alla c.d. Carta docente
Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva: a) di essere insegnante attualmente in servizio, con contratto a tempo determinato presso l'Istituto “I.C. PASCOLI 2- CARO BERLINGIERI” di Napoli e di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali o fino al Controparte_1 termine delle attività didattiche nei seguenti anni:
- a.s. 2021/2022 – contratto dal 07.09.2021 al 30.06.2022, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto scolastico Francesca Morvillo di Roma;
- a.s. 2024/2025 - contratto dal 13.09.2024 al 30.06.2025, per n. 25 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto scolastico I.C. Pascoli 2 - Caro Berlingieri di Napoli;
b) che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha sancito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”; c) che il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”; d) che il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; e) che con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; f) che i docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, percepiscono il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale anche se lavorano solo a tempo parziale;
anche se non vengono poi confermati in ruolo perché non superano il periodo di prova;
o anche se non sono impegnati, nel momento in cui beneficiano della Carta docenti, nell'attività di insegnamento, poiché utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica e infine ancorché, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo, non riprendano l'attività didattica;
g) che per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, invece, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente») pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
h) che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva in
2 quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70; i) che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato, il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato;
k) che la CGUE, nella recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno […]; l) di avere pertanto diritto all'assegnazione della somma di € 500,00 annui, per gli anni scolastici oggetto di causa stante la parità di funzioni svolte e di connesse responsabilità, rispetto ai docenti di ruolo, e la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio del personale precario;
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo giudice di:
- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 e conseguentemente condannarsi il CP_1 resistente a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (G.U. n. 281 del 1-12-2016), la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 1.000,00;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00
3 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici suddetti, condannarsi il
[...]
al riconoscimento della somma di € 1.000,00 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.; Vinte le spese con attribuzione. Non si costituiva in giudizio la Amministrazione convenuta. La causa veniva per la prima comparizione innanzi al sottoscritto giudice istruttore all'udienza del 02.10.2025 ed alla successiva odierna del 04.12.2025 decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
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La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti alla stregua di un orientamento giurisprudenziale espresso da questa sezione lavoro del Tribunale adito oltre che di numerosi altri Tribunali Italiani.
Rileva, preliminarmente il giudicante come sia da ribadire la sussistenza della giurisdizione del giudice adito. Sul punto, infatti, appare sufficiente richiamare il principio ancora da ultimo affermato dalla S.C. secondo cui nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (cfr. tra le altre Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616 Pres. Curzio - Est. Torrice).
Venendo al merito, osserva il giudicante come l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…
4 mentre il comma 122 del medesimo articola abbia previsto che con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero
[...] stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121. Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile e che Il Controparte_4
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per
[...] il tramite delle Istituzioni scolastiche. Successivamente, poi, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha altresì confermato all'art. 3 che La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
Per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, dunque, risulta che tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, beneficiano della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. In concreto, dunque, ogni singolo docente di ruolo ha diritto a vedersi costituire da parte del una provvista dalla quale CP_1 attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) sia per specifiche esigenze di formazione sia per la acquisizione degli strumenti di lavoro. Tale diritto attribuisce, quindi, all'insegnante la facoltà di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del , di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € CP_1
500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata
5 assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Tanto premesso, osserva il Tribunale come la parte ricorrente, per tutto il periodo in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a tempo determinato, pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica. Sulla specifica questione, quindi, ed al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti a termine in relazione al beneficio in esame, si è pronunciata la CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21 in cui ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza. La Corte ha altresì precisato:
6 che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive … che conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali … CP_1 che il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. che Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
7 Infine che A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato che ha affermato l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in CP_5 cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua. Si legge in tale pronuncia, per quanto in questa sede di specifico interesse, che in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria”. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo
8 determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
In definitiva, alla luce anche del condividibile pronunciamento del Consiglio di Stato deve affermarsi che il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, debba ricavarsi da una necessaria estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 per effetto della applicazione delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario. Per l'effetto, deve essere deve dunque essere accolta la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato allegati in ricorso e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente.
Solo per completezza motivazionale rileva il Tribunale come nel caso in esame non si pongono questioni di prescrizione del diritto azionato. La prestazione oggetto di causa, infatti, non ha natura retributiva e, in ogni caso, come precisato, non attiene neppure al pagamento sic et sempliciter di una somma di denaro (art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.) quanto piuttosto alla messa a disposizione di un determinato importo secondo un particolare meccanismo riconducibile, semmai, allo schema della delegazione e pertanto, in ogni caso sottratto alla applicazione del termine breve di prescrizione. Parimenti non si pongono neppure questioni di decadenza dal diritto alla utilizzazione degli importi fruibili mediante la Carta. Ed infatti, la previsione di un termine massimo per poter utilizzare gli importi accreditati sulla carta (come detto il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata ai sensi dell'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre
9 2016) non attiene al diritto azionato bensì, semmai, ad una facoltà di esercizio dello stesso. Appare evidente, quindi, che la mancata attivazione della carta, con il conseguente mancato accredito degli importi, non potrebbe giammai determinare la decorrenza del termine per l'esercizio della relativa facoltà di spesa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivoglia attività istruttoria, all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto ed altresì alla serialità della lite, con distrazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2024/2025 e per l'effetto condanna il alla relativa attivazione Controparte_1 con l'importo di € 1.000,00;
b) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Napoli, 04 dicembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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