Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03938/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02219/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2023, proposto da
Technologic S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre 60;
contro
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso Regina Margherita, 174;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del dirigente Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14.12.2022, pubblicata in pari data e non notificata, avente ad oggetto “ Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ” con la quale la Regione Piemonte ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 59.183 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso;
- del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3);
- del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4);
- per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “ Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78 ”;
- per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;
- per quanto di ragione, deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, non nota, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;
per quanto di ragione, deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;
per quanto di ragione, deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2 per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essi in quanto incidenti sul provvedimento finale regionale;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Piemonte e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa CE ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe;
- che con memoria versata in atti in data 15 gennaio 2026 parte ricorrente ha chiesto di dichiarare, ex art. 7 D.L. 95/2025, cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
- che per l’art. 7 d.l. 95/2025, “ Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”;
- che, in sostanza, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo;
- che, tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
ZI TI, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
CE ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE ZO | ZI TI |
IL SEGRETARIO