CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6397 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile OT CA natcua SCIACCA il 27/05/1962 nel procedimento a carico di: RP IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile competente. L'avvocato ALDO ROSSI, difensore di fiducia della parte civile ricorrente OT CA, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato ANNALISA ALONGI, sostituto processuale dell'avvocato ARCOLEO LA difensore di fiducia di RP IU, chiede il rigetto, in subordine l'inammissibiltà, del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6397 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Sciacca - che aveva dichiarato IU LL colpevole del delitto di cui all'art. 491 cod.pen., per avere formato o fatto formare un testamento olografo falso - la cui sottoscrizione era apparentemente riconducibile alla defunta AN RO - con il quale la nominava erede universale, chiedendo e ottenendo che l'atto fosse pubblicato dal notaio e che regolasse la successione della RO - ha assolto l'imputata dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile, CA ON (figlia della de cuius), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Aldo Rossi, che si affida a tre motivi. Premette il difensore ricorrente che l'imputata, vicina di casa della de cuius, era stata già condannata - con sentenza confermata in appello a cui era seguita la declaratoria di prescrizione in Cassazione - per il reato truffa pluriaggravata, per avere falsificato la firma della signora RO su un assegno dell'importo di euro 50.000 portandolo all'incasso; che la defunta RO aveva interrotto i rapporti con l'imputata dal 2007, giacchè quest'ultima pretendeva la intestazione dei beni immobili di sua proprietà. 2.1. Con il primo motivo, è dedotta erronea applicazione dell'art. 585 cc). 4 e 5 cod. proc. pen., e illogicità della sentenza con riguardo al deposito tardivo, in data 14 febbraio 2019, per l'udienza del 28 febbraio 2019, di motivi aggiunti da parte dell'imputato, nonché per omessa declaratoria di inammissibilità per decadenza dalla facoltà di depositare motivi nuovi. Lamenta la Difesa che il ribaltamento decisorio della Corte di appello è stato fondato, illegittimamente, anche sulla audizione del consulente di parte dell'imputata, e sulla acquisizione della relativa relazione, disposte in parziale accoglimento dei motivi nuovi, tardivi, in quanto tali elementi sono stati utilizzati nella motivazione (pg. 8) per sostenere l'assoluzione. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata inosservanza e/o erronea applicazione del canone di giudizio di cui all'art. 192 co. 2 e 546 co. 1 lett. e cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 cost., per la mancata applicazione dei criteri dettati in tema di valutazione cella prova indiziaria. In particolare, la Corte di appello, nel non considerare, quale valida scrittura di comparazione rispetto al testamento olografo del 10 aprile 2007, una carta di identità della de cuius rilasciata in data 08 aprile 2007, avrebbe violato il suddetto canone di giudizio. Inoltre, ci si duole che la Corte territoriale abbia tratto la esatta datazione della sottoscrizione della scrittura in comparazione, - che la sentenza, facendo proprie le conclusioni del perito nominato nel giudizio di appello, ha ritenuto di collocare a distanza di anni, e cioè al momento del rinnovo del documento, avvenuto il 15 marzo 2010, sulla base di un giudizio probabilistico -da un elemento indiziario ( la valutazione del perito), anziché di un dato fattuale certo, in tal modo escludendo siffatto documento dagli elementi di comparazione della firma, in quanto ritenuto non coevo con la sottoscrizione del testamento olografo. Inoltre, nella sentenza impugnata, non v'è traccia della valutazione dell'originale del predetto documento, consegnato agli atti, né correlato del cartellino anagrafico. 2 2.3. Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione dei criteri legali in tema di valutazione della prova indiziaria, con riguardo all'affermazione dell'esistenza di una forte conflittualità tra la testatrice e la figlia, tale da rendere verosimile che la prima si fosse recata presso lo studio notarile unitamente all'imputata per disporre in suo favore. L'illogicità denunciata si evincerebbe da due elementi, costituiti dalle s.i.t. della testatrice in data 11 giugno 2008 -quindi, successive alla data del testamento olografo- in cui la RO ebbe a denunciare l'imputata per la falsificazione di un assegno dell'importo di 50.000 euro, e dalla sentenza del Tribunale di Sciacca di condanna dell'imputata per il denunciato delitto di truffa aggravata. La Corte di appello non ha valutato anche tali elementi, evidentemente non convergenti rispetto a quelli valorizzati dalla sentenza assolutoria. 4. Vi è memoria dell'avvocato Antonella Arcoleo, nell'interesse dell'imputata IU LL, che conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente parte civile alla rifusione delle spese di giudizio. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso della parte civile è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. 2. Il primo motivo non è fondato. Dalla consultazione dell'incarto processuale - al quale il Giudice di legittimità accede in ragione del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro , Rv. 220092) - emerge che, con specifico motivo di appello, ha difesa dell'imputato aveva invocato espressamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento della perizia, che, nel giudizio di primo grado, non era stata svolta, mentre, con i motivi aggiunti, aveva chiesto la acquisizione della consulenza di parte. Posto che la peeizia può essere disposta di ufficio dal Giudice di appello, ai sensi dell'art. 603 co. 3 cod. proc. pen., quale attività assolutamente necessaria ai fini della decisione, la tardività con cui sono stati depositati i motivi aggiunti si rivela, allora, del tutto ininfluente ai fini della legittimità e utilizzabilità dell'accertamento peritale svolto dalla Corte di appello, stante l'autonomia dell'attività espletata dal Giudice rispetto alla consulenza di parte, solo quest'ultima potendp ritenersi inficiata dalla tardività (trattandosi, comunque, di un atto che non è stato posto alla base della perizia). In sintesi, per un verso, la richiesta di rinnovazione istruttoria era stata validamente ed espressamente formulata con l'appello principale;
dall'altro, la Corte di appello ha agito nell'esercizio delle proprie legittime prerogative, sia disponendo l'esame della consulente di parte che conferendo l'incarico peritale. 3. Non ha pregio neppure il secondo motivo. La sentenza contiene ampia motivazione sulle ragioni per cui la Corte di appello ha ritenuto che il documento di identità rilasciato alla de cuius in data 08 ottobre 2004 non sarebbe stato sottoscritto all'epoca del rilascio, ma solo in sede di rinnovo, nel 2010: questo perché la grafia appare estremamente destrutturata e incerta, con ductus disordinato e molto tremante, proporzioni non mantenute, caratteristiche grafologiche, queste, tipiche dell'età senile, che 3 risultano, tuttavia, non coerenti con quelle presenti sui saggi grafici risalenti all'anno 2008, da tanto desumendo che il decadimento delle condizioni psico fisiche non si era ancora evidenziato in modo tanto manifesto nel 2008 e, quindi, neppure all'epoca della redazione del testamento. Facendo proprie le argomentazioni peritali, con argomenti non illogici, la Corte di appello ha, dunque, escluso dagli elementi di comparazione coevi al testamento, sia il documento di identità che il relativo cartellino, depositati presso la p.g., e ha considerato altri documenti, certamente veridici nella sottoscrizione, coevi all'epoca di redazione del testamento in favore dell'imputata. 4. È fondato invece il terzo motivo. In tema di giudizio di appello, in caso di riforma in senso assolJtorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, il Giudice non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 -dep. 03/04/2018- Troise, Rv. 272430). Il Giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, ur non avendo, quindi, l'obbligo generalizzato di rinnovare l'istruzione, in base ai principi della sentenza della Corte EDU Dan c. LD (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271344 ) - non venendo in rilievo, in tal caso, il principio del superamento del "ragionevole dubbio" (Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017 Rv. 270721)- è tenuto, tuttavia, come nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. Detta motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6 n. 51898 del 11/07/201.9, Rv. 278056). 4.1. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, che ha omesso di confrontarsi con la circostanza, emersa pacificamente nel dibattimento, che, nel giugno 2008 (quindi poco più di un anno dopo la redazione del testamento olografo da parte della RO), l'imputata era stata denunciata dalla stessa de cuius per la falsificazione di un assegno dell'importo di 50.000 euro, condotta per la quale la LL ha subìto condanna definitiva per truffa aggravata. 4.2. Posto che, dalla denuncia (allegata al ricorso), successiva alla data della redazione del testamento olografo, emerge che la de cuius riferiva di avere sollevato la LL dall'incarico di badare alle sue faccende quotidiane già nell'agosto 2007 "perché aveva a pretendere che io gli intestassi la casa dove sono domiciliata ed un appezzamento di terreno", e di essersi recata in banca nell'autunno di quell'anno, unitamente alla figlia, per avere delucidazioni in merito all'incasso dell'assegno, la Corte di appello avrebbe dovuto dare conto della compatibilità logica di tale condotta con la redazione, pochi mesi prima, di un testamento che nominava la denunciata 4 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE quale erede universale, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni rese dal medico di base in merito alla instabilità emotiva della RO, in rapporto alle denunce-querele presentate nei confronti della figlia. La sentenza di appello si è, infatti, concentrata sullo scrutinio dell'autografia della scheda testamentaria, senza dare conto, attraverso una convincente motivazione, della razionalità di condotte ulteriori, della RO e della stessa LL ( come detto condannata per truffa aggravata proprio in relazione a quell'assegno), che, lungi dal rafforzare il quadro probatorio, fondato essenzialmente sull'esito della perizia grafologica, si pongono, invece, in evidente contrasto logico con la decisione - sostanzialmente coeva - di un lascito di così ampio respiro in favore dell' imputata. 5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al Giudice civile - nella specie la Corte di appello di Palermo - competente per valore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. sì deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 irConsigliere estensore Maria eresa Belmontiqu /i \_9: '------ ( -Presj Il dente , razia OS NA IC ,-,
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile competente. L'avvocato ALDO ROSSI, difensore di fiducia della parte civile ricorrente OT CA, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato ANNALISA ALONGI, sostituto processuale dell'avvocato ARCOLEO LA difensore di fiducia di RP IU, chiede il rigetto, in subordine l'inammissibiltà, del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6397 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 13/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione del Tribunale di Sciacca - che aveva dichiarato IU LL colpevole del delitto di cui all'art. 491 cod.pen., per avere formato o fatto formare un testamento olografo falso - la cui sottoscrizione era apparentemente riconducibile alla defunta AN RO - con il quale la nominava erede universale, chiedendo e ottenendo che l'atto fosse pubblicato dal notaio e che regolasse la successione della RO - ha assolto l'imputata dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile, CA ON (figlia della de cuius), con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Aldo Rossi, che si affida a tre motivi. Premette il difensore ricorrente che l'imputata, vicina di casa della de cuius, era stata già condannata - con sentenza confermata in appello a cui era seguita la declaratoria di prescrizione in Cassazione - per il reato truffa pluriaggravata, per avere falsificato la firma della signora RO su un assegno dell'importo di euro 50.000 portandolo all'incasso; che la defunta RO aveva interrotto i rapporti con l'imputata dal 2007, giacchè quest'ultima pretendeva la intestazione dei beni immobili di sua proprietà. 2.1. Con il primo motivo, è dedotta erronea applicazione dell'art. 585 cc). 4 e 5 cod. proc. pen., e illogicità della sentenza con riguardo al deposito tardivo, in data 14 febbraio 2019, per l'udienza del 28 febbraio 2019, di motivi aggiunti da parte dell'imputato, nonché per omessa declaratoria di inammissibilità per decadenza dalla facoltà di depositare motivi nuovi. Lamenta la Difesa che il ribaltamento decisorio della Corte di appello è stato fondato, illegittimamente, anche sulla audizione del consulente di parte dell'imputata, e sulla acquisizione della relativa relazione, disposte in parziale accoglimento dei motivi nuovi, tardivi, in quanto tali elementi sono stati utilizzati nella motivazione (pg. 8) per sostenere l'assoluzione. 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata inosservanza e/o erronea applicazione del canone di giudizio di cui all'art. 192 co. 2 e 546 co. 1 lett. e cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 cost., per la mancata applicazione dei criteri dettati in tema di valutazione cella prova indiziaria. In particolare, la Corte di appello, nel non considerare, quale valida scrittura di comparazione rispetto al testamento olografo del 10 aprile 2007, una carta di identità della de cuius rilasciata in data 08 aprile 2007, avrebbe violato il suddetto canone di giudizio. Inoltre, ci si duole che la Corte territoriale abbia tratto la esatta datazione della sottoscrizione della scrittura in comparazione, - che la sentenza, facendo proprie le conclusioni del perito nominato nel giudizio di appello, ha ritenuto di collocare a distanza di anni, e cioè al momento del rinnovo del documento, avvenuto il 15 marzo 2010, sulla base di un giudizio probabilistico -da un elemento indiziario ( la valutazione del perito), anziché di un dato fattuale certo, in tal modo escludendo siffatto documento dagli elementi di comparazione della firma, in quanto ritenuto non coevo con la sottoscrizione del testamento olografo. Inoltre, nella sentenza impugnata, non v'è traccia della valutazione dell'originale del predetto documento, consegnato agli atti, né correlato del cartellino anagrafico. 2 2.3. Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione per la mancata applicazione dei criteri legali in tema di valutazione della prova indiziaria, con riguardo all'affermazione dell'esistenza di una forte conflittualità tra la testatrice e la figlia, tale da rendere verosimile che la prima si fosse recata presso lo studio notarile unitamente all'imputata per disporre in suo favore. L'illogicità denunciata si evincerebbe da due elementi, costituiti dalle s.i.t. della testatrice in data 11 giugno 2008 -quindi, successive alla data del testamento olografo- in cui la RO ebbe a denunciare l'imputata per la falsificazione di un assegno dell'importo di 50.000 euro, e dalla sentenza del Tribunale di Sciacca di condanna dell'imputata per il denunciato delitto di truffa aggravata. La Corte di appello non ha valutato anche tali elementi, evidentemente non convergenti rispetto a quelli valorizzati dalla sentenza assolutoria. 4. Vi è memoria dell'avvocato Antonella Arcoleo, nell'interesse dell'imputata IU LL, che conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente parte civile alla rifusione delle spese di giudizio. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso della parte civile è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. 2. Il primo motivo non è fondato. Dalla consultazione dell'incarto processuale - al quale il Giudice di legittimità accede in ragione del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro , Rv. 220092) - emerge che, con specifico motivo di appello, ha difesa dell'imputato aveva invocato espressamente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento della perizia, che, nel giudizio di primo grado, non era stata svolta, mentre, con i motivi aggiunti, aveva chiesto la acquisizione della consulenza di parte. Posto che la peeizia può essere disposta di ufficio dal Giudice di appello, ai sensi dell'art. 603 co. 3 cod. proc. pen., quale attività assolutamente necessaria ai fini della decisione, la tardività con cui sono stati depositati i motivi aggiunti si rivela, allora, del tutto ininfluente ai fini della legittimità e utilizzabilità dell'accertamento peritale svolto dalla Corte di appello, stante l'autonomia dell'attività espletata dal Giudice rispetto alla consulenza di parte, solo quest'ultima potendp ritenersi inficiata dalla tardività (trattandosi, comunque, di un atto che non è stato posto alla base della perizia). In sintesi, per un verso, la richiesta di rinnovazione istruttoria era stata validamente ed espressamente formulata con l'appello principale;
dall'altro, la Corte di appello ha agito nell'esercizio delle proprie legittime prerogative, sia disponendo l'esame della consulente di parte che conferendo l'incarico peritale. 3. Non ha pregio neppure il secondo motivo. La sentenza contiene ampia motivazione sulle ragioni per cui la Corte di appello ha ritenuto che il documento di identità rilasciato alla de cuius in data 08 ottobre 2004 non sarebbe stato sottoscritto all'epoca del rilascio, ma solo in sede di rinnovo, nel 2010: questo perché la grafia appare estremamente destrutturata e incerta, con ductus disordinato e molto tremante, proporzioni non mantenute, caratteristiche grafologiche, queste, tipiche dell'età senile, che 3 risultano, tuttavia, non coerenti con quelle presenti sui saggi grafici risalenti all'anno 2008, da tanto desumendo che il decadimento delle condizioni psico fisiche non si era ancora evidenziato in modo tanto manifesto nel 2008 e, quindi, neppure all'epoca della redazione del testamento. Facendo proprie le argomentazioni peritali, con argomenti non illogici, la Corte di appello ha, dunque, escluso dagli elementi di comparazione coevi al testamento, sia il documento di identità che il relativo cartellino, depositati presso la p.g., e ha considerato altri documenti, certamente veridici nella sottoscrizione, coevi all'epoca di redazione del testamento in favore dell'imputata. 4. È fondato invece il terzo motivo. In tema di giudizio di appello, in caso di riforma in senso assolJtorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, il Giudice non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 -dep. 03/04/2018- Troise, Rv. 272430). Il Giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, ur non avendo, quindi, l'obbligo generalizzato di rinnovare l'istruzione, in base ai principi della sentenza della Corte EDU Dan c. LD (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271344 ) - non venendo in rilievo, in tal caso, il principio del superamento del "ragionevole dubbio" (Sez. 5, n. 35261 del 06/04/2017 Rv. 270721)- è tenuto, tuttavia, come nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. Detta motivazione rafforzata consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6 n. 51898 del 11/07/201.9, Rv. 278056). 4.1. A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, che ha omesso di confrontarsi con la circostanza, emersa pacificamente nel dibattimento, che, nel giugno 2008 (quindi poco più di un anno dopo la redazione del testamento olografo da parte della RO), l'imputata era stata denunciata dalla stessa de cuius per la falsificazione di un assegno dell'importo di 50.000 euro, condotta per la quale la LL ha subìto condanna definitiva per truffa aggravata. 4.2. Posto che, dalla denuncia (allegata al ricorso), successiva alla data della redazione del testamento olografo, emerge che la de cuius riferiva di avere sollevato la LL dall'incarico di badare alle sue faccende quotidiane già nell'agosto 2007 "perché aveva a pretendere che io gli intestassi la casa dove sono domiciliata ed un appezzamento di terreno", e di essersi recata in banca nell'autunno di quell'anno, unitamente alla figlia, per avere delucidazioni in merito all'incasso dell'assegno, la Corte di appello avrebbe dovuto dare conto della compatibilità logica di tale condotta con la redazione, pochi mesi prima, di un testamento che nominava la denunciata 4 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE quale erede universale, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni rese dal medico di base in merito alla instabilità emotiva della RO, in rapporto alle denunce-querele presentate nei confronti della figlia. La sentenza di appello si è, infatti, concentrata sullo scrutinio dell'autografia della scheda testamentaria, senza dare conto, attraverso una convincente motivazione, della razionalità di condotte ulteriori, della RO e della stessa LL ( come detto condannata per truffa aggravata proprio in relazione a quell'assegno), che, lungi dal rafforzare il quadro probatorio, fondato essenzialmente sull'esito della perizia grafologica, si pongono, invece, in evidente contrasto logico con la decisione - sostanzialmente coeva - di un lascito di così ampio respiro in favore dell' imputata. 5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al Giudice civile - nella specie la Corte di appello di Palermo - competente per valore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. sì deciso in Roma, addì 13 dicembre 2023 irConsigliere estensore Maria eresa Belmontiqu /i \_9: '------ ( -Presj Il dente , razia OS NA IC ,-,