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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/10/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 01.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n. 1451, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone, Parte_1 C.F._1
Piazza Caduti di Via Fani 32 presso lo studio degli Avv.ti Marco Proia e Silvia Giuliani, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/05/2023, a dedotto che aveva lavorato Parte_1 ininterrottamente dal 1972 al 2016 come meccanico nel campo delle riparazioni meccaniche dei veicoli a motore, sia come lavoratore dipendente presso varie ditte, sia in proprio, svolgendo tutte le mansioni inerenti a tale compito. Nei vari ambienti di lavoro era stato a stretto contatto, respirandoli, con diversi tipi di solventi, con idrocarburi compreso il benzene e con i fumi della combustione dei motori e della saldatura, soprattutto per la riparazione delle marmitte. Era inoltre stato a contatto, sia contemporaneamente che alternativamente, con macchinari ad elevata e continua rumorosità (compressore, mola, ponte meccanico, martello, frullino, scalpello pneumatico, avvitatore, battitore, pressa, trapano, punzonatrice, saldatrice, estrattore), alcuni dei quali venivano anche usati manualmente, con conseguente sottoposizione a vibrazioni lungo tutto il corpo, oltre ad essere esposto al rumore del motore dei veicoli. Da tale attività gli erano derivate una broncopatia cronico ostruttiva da esposizione a solventi vari, fumi di saldatura ed idrocarburi ed una ipoacusia bilaterale da trauma acustico cronico, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma CP_1 senza esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, in misura del 16% per la broncopatia cronico ostruttiva e del
14% per l'ipoacusia, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a liquidare le relative CP_1 prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1 per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e con l'espletamento di C.T.U. medico legale.
Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali sia principalmente le risultanze della
C.T.U. medico legale redatta dal Dott. Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che, con riferimento alla patologia della broncopatia cronica, non è possibile addebitarla a genesi professionale, sia per carenza di certificazione relativa ai sistemi di areazione presenti in officina, alla sussistenza di fumi di scarico o esalazioni di solventi o altri prodotti utilizzati nei luoghi di lavoro, sia per carenza di elementi probanti relativi alla effettiva, abituale e sistematica esposizione agli specifici fattori di rischio.
Con riferimento invece alla patologia ipoacusia, pur risultando soddisfatto il nesso causale tra l'attività svolta dal ricorrente e la malattia denunciata, tuttavia la valutazione del grado di menomazione è pari al 4%, dunque al di sotto della soglia minima di indennizzabilità.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- che seppur forniti dalla difesa di parte ricorrente non sono stati idonei a mutare le conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati. Il rigetto nel merito delle domande attoree consente di ritenere assorbita ogni questione relativa alla prescrizione eccepita dall' con riferimento alla domanda di malattia professionale CP_1 relativa alla broncopatia cronica.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 6/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 01.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023, al n. 1451, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone, Parte_1 C.F._1
Piazza Caduti di Via Fani 32 presso lo studio degli Avv.ti Marco Proia e Silvia Giuliani, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02/05/2023, a dedotto che aveva lavorato Parte_1 ininterrottamente dal 1972 al 2016 come meccanico nel campo delle riparazioni meccaniche dei veicoli a motore, sia come lavoratore dipendente presso varie ditte, sia in proprio, svolgendo tutte le mansioni inerenti a tale compito. Nei vari ambienti di lavoro era stato a stretto contatto, respirandoli, con diversi tipi di solventi, con idrocarburi compreso il benzene e con i fumi della combustione dei motori e della saldatura, soprattutto per la riparazione delle marmitte. Era inoltre stato a contatto, sia contemporaneamente che alternativamente, con macchinari ad elevata e continua rumorosità (compressore, mola, ponte meccanico, martello, frullino, scalpello pneumatico, avvitatore, battitore, pressa, trapano, punzonatrice, saldatrice, estrattore), alcuni dei quali venivano anche usati manualmente, con conseguente sottoposizione a vibrazioni lungo tutto il corpo, oltre ad essere esposto al rumore del motore dei veicoli. Da tale attività gli erano derivate una broncopatia cronico ostruttiva da esposizione a solventi vari, fumi di saldatura ed idrocarburi ed una ipoacusia bilaterale da trauma acustico cronico, per le quali aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma CP_1 senza esito.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalle suddette malattie, in misura del 16% per la broncopatia cronico ostruttiva e del
14% per l'ipoacusia, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a liquidare le relative CP_1 prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1 per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e con l'espletamento di C.T.U. medico legale.
Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali sia principalmente le risultanze della
C.T.U. medico legale redatta dal Dott. Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che, con riferimento alla patologia della broncopatia cronica, non è possibile addebitarla a genesi professionale, sia per carenza di certificazione relativa ai sistemi di areazione presenti in officina, alla sussistenza di fumi di scarico o esalazioni di solventi o altri prodotti utilizzati nei luoghi di lavoro, sia per carenza di elementi probanti relativi alla effettiva, abituale e sistematica esposizione agli specifici fattori di rischio.
Con riferimento invece alla patologia ipoacusia, pur risultando soddisfatto il nesso causale tra l'attività svolta dal ricorrente e la malattia denunciata, tuttavia la valutazione del grado di menomazione è pari al 4%, dunque al di sotto della soglia minima di indennizzabilità.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- che seppur forniti dalla difesa di parte ricorrente non sono stati idonei a mutare le conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati. Il rigetto nel merito delle domande attoree consente di ritenere assorbita ogni questione relativa alla prescrizione eccepita dall' con riferimento alla domanda di malattia professionale CP_1 relativa alla broncopatia cronica.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 6/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi