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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 23/04/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 5/2024
per la apertura della liquidazione giudiziale di
c.f./p.i. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. GEMMA DEMURO
presso il cui studio è domiciliata, nonché dei soci illimitatamente responsabili
[...]
, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
proposta da
Controparte_5
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.11.2024, l'istante ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta e dei suoi soci illimitatamente responsabili, ritenendo che la stessa si trovi in stato di insolvenza. Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, relativo a scoperto di conto corrente intrattenuto con Banca di Credito
Sardo che le ha ceduto il proprio credito.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati alla società ed ai soci.
Ai sensi dell'art. 42 CCII, la cancelleria ha acquisito da Agenzia Entrate e dalla
Camera di Commercio Industria e Artigianato la documentazione richiesta, tra cui,
in particolare, il certificato dei carichi pendenti.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio unitamente all'amministratore
, contestando l'avversa pretesa. In particolare, la società ha CP_1
contestato il possesso dei requisiti per essere assoggettata a procedura di liquidazione giudiziale;
inoltre, ha evidenziato di avere aderito alla rottamazione e di avere in corso la rateazione sino a questo punto puntualmente onorata, oltre al fatto di non avere altri debiti nei confronti di soggetti privati.
Con memoria del 22.1.2025, la società ricorrente ha precisato che il proprio credito,
Contr così come ceduto da ammonta complessivamente ad euro 482.000,00,
maggiore rispetto a quello inizialmente indicato a causa del mancato conteggio degli interessi successivi al 2019.
Con memoria del 6.3.2025, la resistente ha depositato una relazione del proprio consulente ed i bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, da cui si desume il mancato possesso dei requisiti dimensionali per la apertura della liquidazione giudiziale.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
2 Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nel caso in esame, la debitrice non ha fornito la prova richiesta.
Occorre anzitutto evidenziare che la debitrice non ha prodotto documentazione contabile attendibile. Infatti, si è limitata a depositare un bilancio contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico solo per il 2021, mentre per il 2022 ed il
2023 ha depositato un prospetto di simulazione reddito che non contiene alcuna indicazione di natura patrimoniale (attivo e debiti).
Ad ogni buon conto, si osserva che la società ricorrente ha allegato e documentato mediante un estratto ex art. 50 TUB un ingente credito derivante da rapporti bancari di 482 mila euro solo genericamente contestato dalla debitrice che, unito al debito nei confronti dell'erario, pari ad € 150000 riconosciuto dalla stessa debitrice nella
Per_ relazione del consulente dott. , determina un complessivo debito anche non scaduto ben superiore alla soglia di legge.
Peraltro, ogni questione può essere in ogni caso superata solo evidenziando che nel bilancio 2021 è indicato un attivo di gran lunga superiore a quello di legge, essendo a ciò sufficiente i crediti verso altri indicati in 370 mila euro.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
3 Quanto allo stato d'insolvenza, deve evidenziarsi che, al di là del tentativo di fronteggiare il debito erariale mediante la rottamazione, la società ha un ingente debito verso la ricorrente di cui non ha fornito alcuna indicazione di soddisfacimento. La situazione di decozione è altresì dimostrata dalla assenza di patrimonio della società che, essendo anche inattiva, non può ritrarre dal mercato alcuna utilità da destinare ai propri creditori.
4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il rilevante debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata la liquidazione giudiziale della società
convenuta.
Ai sensi dell'art. 256 CCII, deve essere altresì aperta la liquidazione dei soci illimitatamente responsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
, c.f. con sede in VIA G. ZANARDELLI 52 LANUSEI
[...] P.IVA_1
nonché dei soci illimitatamente responsabili , , CP_1 Controparte_2
e ; CP_3 CP_4
2. nomina il dott. Caschili Nicola giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa ; Persona_2
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
4 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture
contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCII;
5. stabilisce il giorno 23/09/2025 alle ore 09.30 per l'adunanza dei creditori e
per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché
presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
5
7. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lanusei, nella camera di consiglio del Tribunale, in data
23/04/2025.
Il giudice relatore est.
il Presidente
6