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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1597/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere dato atto che è stato ritualmente comunicato alle parti il decreto con il quale si è disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione del 28 novembre 2025 con le modalità cartolari;
dato atto che sono state depositate dalle parti costituite le note d'udienza nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.; udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1597/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RITROVATO JADER Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. ZAGARI DOMENICO APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Michele SESTA CP_1 P.IVA_2
SOLIERI e con il patrocinio CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 dell'avv. Fabrizio Nocetti,
con il patrocinio dell'avv.Franco ZURLINI e dell'avv.Silvia GUSSETTI Controparte_6
AN OR - AC
Avverso la sentenza 1394 del 2023 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Parte_1 richiama quanto già verbalizzato all'udienza del 17.09.2024 laddove dava atto di rinunciare agli atti nei confronti di Aig Europe S.a. che formalizzava accettazione e nei confronti dei signori CP_5
pagina 1 di 8 nei cui confronti con la proposizione dell'atto di CP_7 Controparte_3 Controparte_4 appello non è stata formulata alcuna domanda. In questa sede si dichiara di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 cpc nei confronti del AC sig. ZO FR nonché ad ogni domanda nei confronti di . CP_1
L'appellata e appellante incidentale precisa le conclusioni come segue: CP_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previo rigetto dell'appello principale di
[...] e riforma della sentenza di primo grado in accoglimento dei dispiegati motivi di Parte_1 impugnazione incidentale, 1) in via principale, 1.1) accertare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ex art.2049 c.c. in capo ad CP_1 per difetto del requisito di occasionalità necessaria e, dunque, rigettare integralmente le domande
[...] proposte dai Signori e Solieri nei confronti della Compagnia;
CP_5 1.2) per l'effetto, condannare e a restituire alla Compagnia la somma di € CP_5 CP_7
45.369,17, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la somma di € 6.706,82, oltre interessi ex art. Controparte_3 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la somma di € 12.807,77, oltre interessi ex art. Controparte_4 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Compagnia per l'operato del FR, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, 2.1) rigettare qualsivoglia pretesa risarcitoria avversaria per difetto di prova del danno risarcibile;
2.2) per l'effetto, condannare e a restituire alla Compagnia la somma di € CP_5 CP_7
45.369,17, ovvero la diversa somma che dovesse risultare come non dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la Controparte_3 somma di € 6.706,82, ovvero la diversa somma che dovesse risultare come non dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Controparte_4 Compagnia la somma di € 12.807,77, ovvero la diversa somma che dovesse risultare come non dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
3) in ogni caso, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Compagnia per l'operato del FR, confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il concorso colposo dei danneggiati nella misura del 50%, in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, 3.1) determinare il quantum risarcitorio previa detrazione delle somme medio tempore restituite dal FR ai Signori e Solieri e, in ogni caso, la provvisionale liquidata dalla sentenza n. CP_5 2342/2016 del Tribunale penale di Modena;
3.2) per l'effetto, condannare e a restituire alla Compagnia la differenza tra CP_5 CP_7 la somma di € 45.369,17 (pagata dalla Compagnia) e la diversa minor somma che dovesse risultare come dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la differenza tra la somma di € 6.706,82 (pagata Controparte_3 dalla Compagnia) e la diversa minor somma che dovesse risultare come dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la differenza tra la somma di € 12.807,77 Controparte_4 (pagata dalla Compagnia) e la diversa minor somma che dovesse risultare come non dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
4) in ogni caso, in accoglimento del quinto motivo di appello, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e, in ogni caso, di condanna di al pagamento di somme a titolo CP_1 risarcitorio in favore dei Signori e Solieri, accertare e dichiarare la debenza di rivalutazione e CP_5
pagina 2 di 8 interessi solo ed esclusivamente sull'importo posto a carico della Compagnia a titolo risarcitorio e da pagarsi dalla stessa in favore dei danneggiati;
5) in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e, dunque, di condanna di al pagamento di somme in favore dei Signori e Solieri, previo rigetto CP_1 CP_5 dell'appello principale in parte qua, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'obbligo del FR e di di manlevare, tenere indenne, Parte_1 risarcire e rimborsare integralmente dell'intera somma da questa dovuta a qualsivoglia CP_1 titolo, anche risarcitorio, nonché per rimborso spese, comprese le spese e i compensi di assistenza legale, per i fatti dedotti e le pretese azionate nel presente giudizio dai Signori e Solieri;
CP_5
6) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva formulata dall'Agente nei confronti di CP_1 poiché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto;
7) in via istruttoria, laddove ritenute rilevanti ai fini del decidere, si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.: ….omissis….
I signori Solieri e hanno concluso come segue: CP_5 Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione reietta, previa ogni più opportuna pronuncia o statuizione del caso In via preliminare In accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate in atti, dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'appello avversario in quanto proposto in violazione degli artt. 342 e ss. e 348 bis c.p.c., perchè totalmente infondato, nel merito ed in diritto, non avendo, lo stesso, alcuna ragionevole possibilità di esser accolto e, conseguentemente, pronunciarsi, immediatamente, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello con ordinanza ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ovvero con sentenza di inammissibilità per mancanza di requisiti di forma-sostanza ex art. 342 e ss. c.p.c. Nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e procedibilità dell'appello proposto da controparte, in via di mero subordine rispetto all'accoglimento delle spiegate domande pregiudiziali in rito, rigettare comunque integralmente gli appelli, tanto principale quanto incidentale, in quanto totalmente infondati in fatto ed in diritto, confermandosi la sentenza impugnata. In via istruttoria Rigettarsi tutte le istanze istruttorie delle controparti, in particolare quelle di per il CP_1 motivo (dirimente) già esposto nella memoria di replica depositata in primo grado, cioè che la relativa richiesta (rigettata dal Giudice) non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
e, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra, e laddove l'Ecc.ma Corte non ritenga la causa di natura documentale e ritenga necessaria l'istruttoria, si chiede, in via di mero subordine, l'ammissione dei mezzi di prova (per testi e per interrogatorio formale delle convenute ed anche del AC ZO FR) già formulati in primo grado (nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2) e non ammessi, che vengono di seguito, per comodità, integralmente ritrascritti:
AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, ha concluso come segue: fa presente di aver raggiunto un accordo con che ha determinato la Parte_1 cessazione della materia del contendere tra le suindicate parti. Conseguentemente: ha rinunciato agli atti del giudizio, a spese compensate ed ai sensi Parte_1 dell'Art.306 CPC, nei confronti di AIG Europe S.A.; AIG Europe S.A. ha a sua volta accettato la rinuncia di cui sopra a spese compensate.
pagina 3 di 8 Le rinunce e le accettazioni sono state ritualmente notificate e i relativi atti sono stati depositati in causa. Essendo sopraggiunta la rinuncia agli atti di causa è precluso al Giudice adito l'esame delle domande svolte da
contro
AIG Europe S.A. (Cass. 2060/2019). Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e in primo grado convennero in CP_5 CP_7 Controparte_3 Controparte_4 giudizio la nonché la società , esponendo che ZO FR, Parte_1 CP_1 in qualità di socio della Agenzia Pacifici Assicurazioni, agente assicurativo di , profittando della CP_1 lunga conoscenza e del rapporto di fiducia che si era instaurato, fece loro sottoscrivere degli apparenti subentri in polizza assicurative, a fronte del versamento del controvalore, sottraendo in tal modo un totale di Euro 123.183,80, oltre ad interessi e rivalutazione.
Dedussero la responsabilità di entrambe le società per la condotta del FR, e ne chiesero la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita posta in essere da ZO FR.
Si costituirono la e la chiedendo entrambe la chiamata del Parte_1 CP_1 FR, e la prima anche la chiamata della , con cui aveva stipulato polizza di Controparte_6 assicurazione del rischio.
In esito al giudizio il Tribunale di Modena, respinte le eccezioni preliminari, e ritenuto sussistente il rapporto di preposizione, e tuttavia anche il concorso dei danneggiati ex art.1227 cc, condannò CP_1 e in solido tra loro, a pagare a e la somma di
[...] Parte_1 CP_5 CP_7
€ 30.212,40, a la somma di € 4.750,00, a la somma di € 9.129,50, oltre Controparte_3 Controparte_4 rivalutazione ed interessi, previa detrazione della provvisionale assegnata in sede penale, ove corrisposta dal condannato, e alla rifusione delle spese di lite.
Condannò la di cui il FR era socio, a tenere indenne la Parte_1 CP_1 degli effetti della condanna, ravvisandone la responsabilità diretta per difetto di vigilanza;
condannò l'autore dell'illecito, ZO FR a tenere indenne sia che CP_1 Parte_1 degli effetti della condanna, anche in via di regresso.
Respinse invece la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_6
, ritenendo non operativa la copertura, ai sensi dell'art.4 lettera f) del contratto, che prevedeva il
[...] dolo dell'assicurato come causa di esclusione della operatività dell'assicurazione.
Avverso la sentenza n. 1394/2023 del Tribunale di Modena, pubblicata il 08/09/2023 e notificata in data 12.09.2023 ha proposto appello la con atto notificato a mezzo PEC ai Parte_1 difensori delle parti costituite il 9.10.2023, citando per la udienza del 24.2.2024, articolando due motivi, volti a contestare la decisione 1) nella parte in cui ha respinto la domanda di copertura avanzata dalla nei confronti di AIG Europe SA.; 2) nella parte in cui ha condannato la Parte_1 a manlevare e tenere indenne Parte_1 CP_1
Si è costituita , con atto depositato il 29.11.2023, contestando la fondatezza del secondo CP_1 motivo di appello, e proponendo appello incidentale, avverso la decisione, articolato in sei motivi.
Si è costituita AIG Europe SA, chiedendo il rigetto dell'appello, e svolgendo anche una domanda subordinata, per il caso di accoglimento del motivo.
Si sono costituiti i signori Solieri e deducendo la inammissibilità ed infondatezza dell'appello CP_5 incidentale svolto da e rimettendosi a giustizia per la definizione dell'appello della CP_1
che non riguardava la condanna a favore degli attori. Parte_1 pagina 4 di 8 La Corte ha disposto in prima udienza un rinvio, per consentire la rinnovazione della notifica al FR, ed ha accolto la istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
Alla udienza del 17 settembre 2024 la difesa della ha chiesto di dichiarare la Parte_1 estinzione parziale della causa nei confronti di AIG Europe SA;
ha anche dichiarato di rinunciare all'appello proposto nei confronti dei signori e Solieri, a spese compensate, nonché di CP_5 rinunciare alla domanda nei confronti della . CP_1
La difesa di AIG confermava l'accettazione da parte di AIG Europe SA della rinuncia agli atti espressa dall'appellante chiedendo dichiararsi la estinzione della causa, Parte_1 limitatamente al rapporto processuale tra queste parti, con compensazione delle spese.
La causa è estinta, per rinuncia accettata dalla parte che vi aveva interesse, ex art.306 e 307 cpc, tra la e la AIG Europe SA, e di ciò deve darsi atto, omettendo di decidere anche Parte_1 sulle spese, visto l'accordo di compensazione.
La causa è sostanzialmente definita, nel merito, tra la e la , a
Parte_1 CP_1 seguito della “rinuncia alla domanda” espressa dalla difesa della che in
Parte_1 questa sede di impugnazione, deve intendersi come rinuncia al motivo di appello n. 2) volto a far valere la erroneità della condanna della a tenere indenne dunque sul
Parte_1 CP_1 punto la sentenza va confermata, con condanna della a rifondere le spese se
Parte_1 del grado alla . CP_1
Restano da esaminare, in definitiva, i motivi della impugnazione incidentale proposta dalla CP_1 nei confronti degli originari attori.
***
1) Con il primo motivo di appello incidentale allega la collusione o connivenza dei danneggiati, CP_1 ragione di esclusione del nesso causale e quindi della responsabilità indiretta della compagnia e, dunque, di qualsivoglia obbligo risarcitorio, assumendo che la sentenza ha del tutto sbrigativamente escluso il “concorso in termini di collusione o connivenza” concludendo per il mero “concorso dei danneggiati nella causazione del fatto lesivo”, in ragione del 50%, con conseguente corrispondente diminuzione del quantum dovuto a titolo risarcitorio dalla Compagnia;
2) Con il secondo motivo di appello incidentale deduce il difetto del requisito di “occasionalità CP_1 necessaria”, che erroneamente il Tribunale di Modena ha ravvisato, per affermare la responsabilità ex art. 2049 c.c., in particolare ritenendo che il FR, nell'occorso avesse sfruttato la sua posizione di agente assicurativo, facendo leva sul titolo e sulla credibilità di agente La Compagnia CP_1 articola il motivo su due profili: afferma che non aveva la possibilità concreta di esercitare poteri di direttiva e vigilanza sull'attività del preposto, vista la articolata organizzazione della Compagnia, e la circostanza che il FR non fosse agente in proprio, bensì socio di cui Parte_1 spettava la diretta attività di vigilanza;
deduce inoltre che il FR nella vicenda aveva agito oltre i nei limiti del mandato conferito da all'Agente, perseguendo finalità proprie, totalmente CP_1 estranee alle mansioni affidategli, proponendo operazioni che non erano in alcun modo riconducibili all'attività della Compagnia e ai prodotti assicurativi offerti alla clientela;
deduce che il “nesso di occasionalità necessaria” postula pur sempre che il “preposto abbia agito perseguendo finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate” dal preponente.
I motivi si esaminano congiuntamente, perché connessi, e vanno dichiarati infondati.
Va premesso che, in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la costante giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni sia inquadrabile nella responsabilità oggettiva ex art. 2049 cc, cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto pagina 5 di 8 agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (v. Cass. S.U. 13246 del 2019; Cass. 17060 del 2019; 22956 del 2015; 23448 e 5020 del 2014) e che per la sua configurabilità è necessario e sufficiente provare il «rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente o collaboratore dell'imprenditore abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli.
Quando le mansioni o incombenze affidate al preposto abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rileva che il comportamento si sia svolto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, in trasgressione degli ordini ricevuti (da ultimo Cass. 3425/2025, vedi in particolare Cass. 18860/2015, che tratta la specifica fattispecie del cliente indotto a sottoscrivere un prodotto fantasma), e in danno degli interessi della Compagnia preponente: si può dire in effetti che questa è la regola, quando il preposto in vista di un arricchimento personale, pone in essere condotte devianti, o sotto il profilo contrattuale, inducendo il cliente a sottoscrivere contratti di fantasia, come avvenuto nel caso di specie, o sotto il profilo contabile, canalizzando impropriamente le somme versate. La condotta del cliente può giungere a interrompere il nesso causale, tra le mansioni affidate e la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente, solo allorché sia chiaramente percepibile dal cliente che il preposto agisce in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero nella violazione sostanziale della disciplina del settore, non bastando a ciò violazioni di carattere formale.
Nel definire il contenuto della prova liberatoria, la giurisprudenza di legittimità ha, ad esempio, escluso che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227 cc ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass.32514 del 2018, 4037 del 2016; 17393 del 2009).
Nel caso oggetto del presente giudizio, dalle risultanze istruttorie è emerso che gli attori erano clienti fidelizzati dell'agenzia e in particolare del suo agente ZO Controparte_8
FR, che ne era anche socio e legale rappresentante;
questi nell'ambito del rapporto fiduciario instaurato propose ai Sig.ri , e a titolo di investimento, la CP_5 CP_2 CP_3 Controparte_4 possibilità di subentrare, come beneficiari, in diverse polizze vita, descritte come prodotti assicurativi
, precedentemente contratte da (asseriti) clienti dell'agenzia spiegò CP_1 Parte_1 loro che questi clienti, a causa di problemi economici personali, avevano necessità di recedere anticipatamente dai propri contratti ma, poiché tale operazione di anticipato recesso avrebbe comportato il pagamento di penali e spese, e una parziale perdita di quanto già investito, gli stessi sarebbero stati disponibili ad acconsentire al subentro nel (loro) contratto di nuovi beneficiari, previo ricevimento immediato, in contanti, di quanto fino a quel momento versato alla Parte_1 (e quindi ad a titolo di premi.
[...] CP_1
I moduli prodotti in giudizio, che gli attori avevano sottoscritto per accettazione del beneficio, riportavano già, sotto la dizione “cambiamento del beneficio” le firme apparentemente riferibili agli originari titolari delle polizze, e risultano redatti su carta che riporta il logo di , sia in testa, che CP_1 nelle note a piè di pagina;
per comprovare la serietà e bontà della proposta, lo stesso Sig. FR si offriva di sottoscrivere parte del subentro, per condividere con i clienti i risultati dell'affare. E' quindi indubbio che l'essere agente sia stato fattore rilevante e decisivo, ed abbia consentito al CP_1 FR di operare come descritto, cosicchè si ravvisa quel rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni e la condotta illecita che fonda la responsabilità del preponente.
pagina 6 di 8 Né vale la contestazione della Compagnia, che deduce la estensione del proprio reticolo di agenzie, che non le consente un controllo effettivo, e la specifica posizione del FR, socio prima e dipendente poi della e dunque sottoposto alla vigilanza diretta dell'Agente, non della Parte_1 Compagnia: il diritto vivente, facendo applicazione dell'art.2049 cc ha chiarito che non sussistono ragioni per differenziare il ruolo dell'agente rispetto a quello del sub-agente, riguardo alla posizione del terzo danneggiato, e la responsabilità indiretta (dell'impresa di assicurazioni per l'atto illecito del sub- agente) ricorre comunque quando l'attività del sub-agente sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa, così come organizzata (vedi estesamente Cass.23973 del 2019, che richiama Cass.4026 del 2018).
3) Con il terzo motivo di appello incidentale deduce che la sentenza di primo grado è in ogni CP_1 caso errata nella parte in cui ha ritenuto provata la dazione in favore del FR da parte di
[...] e e della somma di € 111.024,84 e da parte di della CP_5 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 somma di € 18.259 e sulla base di ciò ha determinato in € 60.424,80 l'importo dovuto a titolo risarcitorio in favore dei coniugi e in € 9.500 l'importo dovuto a CP_5 CP_7 CP_3
e in € 18.259 quello dovuto a
[...] Controparte_4
4) Con il quarto contesta la erronea determinazione del quantum già restituito, per non avere considerato l'ulteriore somma di € 13.140,00 versata da nell'ottobre 2008 CP_7
Anche questi motivi vanno respinti: il terzo motivo è infondato, perché la documentazione relativa ai falsi subentri nelle polizze prodotta dagli attori, (vedi docc.ti da 1 a 14 in particolare) prova, come fatto storico, la dazione di somme anche superiori a quanto accertato dal Tribunale (in concreto, complessivi 194.669,50 euro) da parte dei clienti al FR, che hanno spontaneamente ammesso di avere ricevuto in restituzione alcune somme. Né rileva, per quanto già chiarito, che sotto il profilo contrattuale le polizze non siano opponibili alla , dal momento che i clienti in questa sede non CP_1 intendono far valere il contratto, ma solo il fatto storico di avere versato le somme indicate al FR.
Pure il quarto motivo è infondato: per il primo aspetto, volto a contestare il calcolo della somma, si osserva che non vi è prova della restituzione effettiva, da parte del FR, degli ulteriori euro 13.140,00, rispetto alla quale il FR aveva solo sottoscritto un impegno a restituire.
Quanto poi alla provvisionale che il giudice penale ha posto a carico del FR, correttamente il Tribunale appellato ne ha disposto il diffalco solo in caso di effettivo pagamento: nella fattispecie tra il FR e gli altri obbligati vi è un rapporto di solidarietà, atteso che il danno arrecato è unico, e tutti i debitori sono tenuti alla medesima prestazione risarcitoria, (vedi la disciplina agli artt.2055 cc, 1292 ss cc) anche se hanno concorso ad arrecare il danno con condotte diverse. La solidarietà comporta che ciascuno degli obbligati è tenuto per l'intero, e l'adempimento di uno, totale o parziale, libera gli altri, in misura corrispondente alla prestazione già eseguita: dunque, solo la prova del pagamento delle provvisionali, avrebbe consentito di ridurre la condanna, che va sempre commisurata all'intero danno provato alla attualità. In tal senso, in contrasto con la precedente ed isolata pronuncia citata dall'appellante, si è pronunciata di recente la Cassazione con la sentenza 11614 del 2025. “Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito”.
5) Il motivo descritto come quinto motivo di appello non è tale, dal momento che l'appellante chiede in via interpretativa la conferma della statuizione così come riportata nel dispositivo della sentenza di primo grado. Né vi sono i presupposti per risolvere una eventuale contraddizione tra motivazione e pagina 7 di 8 dispositivo, con la correzione di errore materiale, atteso che né l'appellante né gli appellati ne fanno richiesta.
La sentenza va quindi confermata. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo, dovendosi tenere conto, nella liquidazione a favore degli appellati, della pluralità di parti difese, e della identità delle questioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara estinta la causa, a spese compensate, tra la e la AIG Europe SA;
Parte_1
- conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Modena;
- condanna a rifondere ad le spese del grado, liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 7.160,00, oltre spese generali, Iva e Cpa
. condanna a rifondere agli appellati e Solieri le spese del grado, liquidate in CP_1 CP_5 complessivi € 11.283,00, oltre spese generali, Iva e Cpa
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere dato atto che è stato ritualmente comunicato alle parti il decreto con il quale si è disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione del 28 novembre 2025 con le modalità cartolari;
dato atto che sono state depositate dalle parti costituite le note d'udienza nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.; udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1597/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RITROVATO JADER Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. ZAGARI DOMENICO APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. Michele SESTA CP_1 P.IVA_2
SOLIERI e con il patrocinio CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 dell'avv. Fabrizio Nocetti,
con il patrocinio dell'avv.Franco ZURLINI e dell'avv.Silvia GUSSETTI Controparte_6
AN OR - AC
Avverso la sentenza 1394 del 2023 emessa dal Tribunale di Modena
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Parte_1 richiama quanto già verbalizzato all'udienza del 17.09.2024 laddove dava atto di rinunciare agli atti nei confronti di Aig Europe S.a. che formalizzava accettazione e nei confronti dei signori CP_5
pagina 1 di 8 nei cui confronti con la proposizione dell'atto di CP_7 Controparte_3 Controparte_4 appello non è stata formulata alcuna domanda. In questa sede si dichiara di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 cpc nei confronti del AC sig. ZO FR nonché ad ogni domanda nei confronti di . CP_1
L'appellata e appellante incidentale precisa le conclusioni come segue: CP_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previo rigetto dell'appello principale di
[...] e riforma della sentenza di primo grado in accoglimento dei dispiegati motivi di Parte_1 impugnazione incidentale, 1) in via principale, 1.1) accertare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ex art.2049 c.c. in capo ad CP_1 per difetto del requisito di occasionalità necessaria e, dunque, rigettare integralmente le domande
[...] proposte dai Signori e Solieri nei confronti della Compagnia;
CP_5 1.2) per l'effetto, condannare e a restituire alla Compagnia la somma di € CP_5 CP_7
45.369,17, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la somma di € 6.706,82, oltre interessi ex art. Controparte_3 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la somma di € 12.807,77, oltre interessi ex art. Controparte_4 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Compagnia per l'operato del FR, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, 2.1) rigettare qualsivoglia pretesa risarcitoria avversaria per difetto di prova del danno risarcibile;
2.2) per l'effetto, condannare e a restituire alla Compagnia la somma di € CP_5 CP_7
45.369,17, ovvero la diversa somma che dovesse risultare come non dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la Controparte_3 somma di € 6.706,82, ovvero la diversa somma che dovesse risultare come non dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Controparte_4 Compagnia la somma di € 12.807,77, ovvero la diversa somma che dovesse risultare come non dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
3) in ogni caso, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità della Compagnia per l'operato del FR, confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il concorso colposo dei danneggiati nella misura del 50%, in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, 3.1) determinare il quantum risarcitorio previa detrazione delle somme medio tempore restituite dal FR ai Signori e Solieri e, in ogni caso, la provvisionale liquidata dalla sentenza n. CP_5 2342/2016 del Tribunale penale di Modena;
3.2) per l'effetto, condannare e a restituire alla Compagnia la differenza tra CP_5 CP_7 la somma di € 45.369,17 (pagata dalla Compagnia) e la diversa minor somma che dovesse risultare come dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la differenza tra la somma di € 6.706,82 (pagata Controparte_3 dalla Compagnia) e la diversa minor somma che dovesse risultare come dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
condannare a restituire alla Compagnia la differenza tra la somma di € 12.807,77 Controparte_4 (pagata dalla Compagnia) e la diversa minor somma che dovesse risultare come non dovuta, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal 9/10/2023 al saldo;
4) in ogni caso, in accoglimento del quinto motivo di appello, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e, in ogni caso, di condanna di al pagamento di somme a titolo CP_1 risarcitorio in favore dei Signori e Solieri, accertare e dichiarare la debenza di rivalutazione e CP_5
pagina 2 di 8 interessi solo ed esclusivamente sull'importo posto a carico della Compagnia a titolo risarcitorio e da pagarsi dalla stessa in favore dei danneggiati;
5) in ogni caso, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e, dunque, di condanna di al pagamento di somme in favore dei Signori e Solieri, previo rigetto CP_1 CP_5 dell'appello principale in parte qua, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'obbligo del FR e di di manlevare, tenere indenne, Parte_1 risarcire e rimborsare integralmente dell'intera somma da questa dovuta a qualsivoglia CP_1 titolo, anche risarcitorio, nonché per rimborso spese, comprese le spese e i compensi di assistenza legale, per i fatti dedotti e le pretese azionate nel presente giudizio dai Signori e Solieri;
CP_5
6) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva formulata dall'Agente nei confronti di CP_1 poiché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto;
7) in via istruttoria, laddove ritenute rilevanti ai fini del decidere, si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.: ….omissis….
I signori Solieri e hanno concluso come segue: CP_5 Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione reietta, previa ogni più opportuna pronuncia o statuizione del caso In via preliminare In accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate in atti, dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l'appello avversario in quanto proposto in violazione degli artt. 342 e ss. e 348 bis c.p.c., perchè totalmente infondato, nel merito ed in diritto, non avendo, lo stesso, alcuna ragionevole possibilità di esser accolto e, conseguentemente, pronunciarsi, immediatamente, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello con ordinanza ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. ovvero con sentenza di inammissibilità per mancanza di requisiti di forma-sostanza ex art. 342 e ss. c.p.c. Nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e procedibilità dell'appello proposto da controparte, in via di mero subordine rispetto all'accoglimento delle spiegate domande pregiudiziali in rito, rigettare comunque integralmente gli appelli, tanto principale quanto incidentale, in quanto totalmente infondati in fatto ed in diritto, confermandosi la sentenza impugnata. In via istruttoria Rigettarsi tutte le istanze istruttorie delle controparti, in particolare quelle di per il CP_1 motivo (dirimente) già esposto nella memoria di replica depositata in primo grado, cioè che la relativa richiesta (rigettata dal Giudice) non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
e, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra, e laddove l'Ecc.ma Corte non ritenga la causa di natura documentale e ritenga necessaria l'istruttoria, si chiede, in via di mero subordine, l'ammissione dei mezzi di prova (per testi e per interrogatorio formale delle convenute ed anche del AC ZO FR) già formulati in primo grado (nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2) e non ammessi, che vengono di seguito, per comodità, integralmente ritrascritti:
AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, ha concluso come segue: fa presente di aver raggiunto un accordo con che ha determinato la Parte_1 cessazione della materia del contendere tra le suindicate parti. Conseguentemente: ha rinunciato agli atti del giudizio, a spese compensate ed ai sensi Parte_1 dell'Art.306 CPC, nei confronti di AIG Europe S.A.; AIG Europe S.A. ha a sua volta accettato la rinuncia di cui sopra a spese compensate.
pagina 3 di 8 Le rinunce e le accettazioni sono state ritualmente notificate e i relativi atti sono stati depositati in causa. Essendo sopraggiunta la rinuncia agli atti di causa è precluso al Giudice adito l'esame delle domande svolte da
contro
AIG Europe S.A. (Cass. 2060/2019). Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e in primo grado convennero in CP_5 CP_7 Controparte_3 Controparte_4 giudizio la nonché la società , esponendo che ZO FR, Parte_1 CP_1 in qualità di socio della Agenzia Pacifici Assicurazioni, agente assicurativo di , profittando della CP_1 lunga conoscenza e del rapporto di fiducia che si era instaurato, fece loro sottoscrivere degli apparenti subentri in polizza assicurative, a fronte del versamento del controvalore, sottraendo in tal modo un totale di Euro 123.183,80, oltre ad interessi e rivalutazione.
Dedussero la responsabilità di entrambe le società per la condotta del FR, e ne chiesero la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illecita posta in essere da ZO FR.
Si costituirono la e la chiedendo entrambe la chiamata del Parte_1 CP_1 FR, e la prima anche la chiamata della , con cui aveva stipulato polizza di Controparte_6 assicurazione del rischio.
In esito al giudizio il Tribunale di Modena, respinte le eccezioni preliminari, e ritenuto sussistente il rapporto di preposizione, e tuttavia anche il concorso dei danneggiati ex art.1227 cc, condannò CP_1 e in solido tra loro, a pagare a e la somma di
[...] Parte_1 CP_5 CP_7
€ 30.212,40, a la somma di € 4.750,00, a la somma di € 9.129,50, oltre Controparte_3 Controparte_4 rivalutazione ed interessi, previa detrazione della provvisionale assegnata in sede penale, ove corrisposta dal condannato, e alla rifusione delle spese di lite.
Condannò la di cui il FR era socio, a tenere indenne la Parte_1 CP_1 degli effetti della condanna, ravvisandone la responsabilità diretta per difetto di vigilanza;
condannò l'autore dell'illecito, ZO FR a tenere indenne sia che CP_1 Parte_1 degli effetti della condanna, anche in via di regresso.
Respinse invece la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_6
, ritenendo non operativa la copertura, ai sensi dell'art.4 lettera f) del contratto, che prevedeva il
[...] dolo dell'assicurato come causa di esclusione della operatività dell'assicurazione.
Avverso la sentenza n. 1394/2023 del Tribunale di Modena, pubblicata il 08/09/2023 e notificata in data 12.09.2023 ha proposto appello la con atto notificato a mezzo PEC ai Parte_1 difensori delle parti costituite il 9.10.2023, citando per la udienza del 24.2.2024, articolando due motivi, volti a contestare la decisione 1) nella parte in cui ha respinto la domanda di copertura avanzata dalla nei confronti di AIG Europe SA.; 2) nella parte in cui ha condannato la Parte_1 a manlevare e tenere indenne Parte_1 CP_1
Si è costituita , con atto depositato il 29.11.2023, contestando la fondatezza del secondo CP_1 motivo di appello, e proponendo appello incidentale, avverso la decisione, articolato in sei motivi.
Si è costituita AIG Europe SA, chiedendo il rigetto dell'appello, e svolgendo anche una domanda subordinata, per il caso di accoglimento del motivo.
Si sono costituiti i signori Solieri e deducendo la inammissibilità ed infondatezza dell'appello CP_5 incidentale svolto da e rimettendosi a giustizia per la definizione dell'appello della CP_1
che non riguardava la condanna a favore degli attori. Parte_1 pagina 4 di 8 La Corte ha disposto in prima udienza un rinvio, per consentire la rinnovazione della notifica al FR, ed ha accolto la istanza di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado.
Alla udienza del 17 settembre 2024 la difesa della ha chiesto di dichiarare la Parte_1 estinzione parziale della causa nei confronti di AIG Europe SA;
ha anche dichiarato di rinunciare all'appello proposto nei confronti dei signori e Solieri, a spese compensate, nonché di CP_5 rinunciare alla domanda nei confronti della . CP_1
La difesa di AIG confermava l'accettazione da parte di AIG Europe SA della rinuncia agli atti espressa dall'appellante chiedendo dichiararsi la estinzione della causa, Parte_1 limitatamente al rapporto processuale tra queste parti, con compensazione delle spese.
La causa è estinta, per rinuncia accettata dalla parte che vi aveva interesse, ex art.306 e 307 cpc, tra la e la AIG Europe SA, e di ciò deve darsi atto, omettendo di decidere anche Parte_1 sulle spese, visto l'accordo di compensazione.
La causa è sostanzialmente definita, nel merito, tra la e la , a
Parte_1 CP_1 seguito della “rinuncia alla domanda” espressa dalla difesa della che in
Parte_1 questa sede di impugnazione, deve intendersi come rinuncia al motivo di appello n. 2) volto a far valere la erroneità della condanna della a tenere indenne dunque sul
Parte_1 CP_1 punto la sentenza va confermata, con condanna della a rifondere le spese se
Parte_1 del grado alla . CP_1
Restano da esaminare, in definitiva, i motivi della impugnazione incidentale proposta dalla CP_1 nei confronti degli originari attori.
***
1) Con il primo motivo di appello incidentale allega la collusione o connivenza dei danneggiati, CP_1 ragione di esclusione del nesso causale e quindi della responsabilità indiretta della compagnia e, dunque, di qualsivoglia obbligo risarcitorio, assumendo che la sentenza ha del tutto sbrigativamente escluso il “concorso in termini di collusione o connivenza” concludendo per il mero “concorso dei danneggiati nella causazione del fatto lesivo”, in ragione del 50%, con conseguente corrispondente diminuzione del quantum dovuto a titolo risarcitorio dalla Compagnia;
2) Con il secondo motivo di appello incidentale deduce il difetto del requisito di “occasionalità CP_1 necessaria”, che erroneamente il Tribunale di Modena ha ravvisato, per affermare la responsabilità ex art. 2049 c.c., in particolare ritenendo che il FR, nell'occorso avesse sfruttato la sua posizione di agente assicurativo, facendo leva sul titolo e sulla credibilità di agente La Compagnia CP_1 articola il motivo su due profili: afferma che non aveva la possibilità concreta di esercitare poteri di direttiva e vigilanza sull'attività del preposto, vista la articolata organizzazione della Compagnia, e la circostanza che il FR non fosse agente in proprio, bensì socio di cui Parte_1 spettava la diretta attività di vigilanza;
deduce inoltre che il FR nella vicenda aveva agito oltre i nei limiti del mandato conferito da all'Agente, perseguendo finalità proprie, totalmente CP_1 estranee alle mansioni affidategli, proponendo operazioni che non erano in alcun modo riconducibili all'attività della Compagnia e ai prodotti assicurativi offerti alla clientela;
deduce che il “nesso di occasionalità necessaria” postula pur sempre che il “preposto abbia agito perseguendo finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate” dal preponente.
I motivi si esaminano congiuntamente, perché connessi, e vanno dichiarati infondati.
Va premesso che, in tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi, la costante giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che la responsabilità della banca o della compagnia di assicurazioni sia inquadrabile nella responsabilità oggettiva ex art. 2049 cc, cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto pagina 5 di 8 agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (v. Cass. S.U. 13246 del 2019; Cass. 17060 del 2019; 22956 del 2015; 23448 e 5020 del 2014) e che per la sua configurabilità è necessario e sufficiente provare il «rapporto di occasionalità necessaria» tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente o collaboratore dell'imprenditore abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli.
Quando le mansioni o incombenze affidate al preposto abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rileva che il comportamento si sia svolto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, in trasgressione degli ordini ricevuti (da ultimo Cass. 3425/2025, vedi in particolare Cass. 18860/2015, che tratta la specifica fattispecie del cliente indotto a sottoscrivere un prodotto fantasma), e in danno degli interessi della Compagnia preponente: si può dire in effetti che questa è la regola, quando il preposto in vista di un arricchimento personale, pone in essere condotte devianti, o sotto il profilo contrattuale, inducendo il cliente a sottoscrivere contratti di fantasia, come avvenuto nel caso di specie, o sotto il profilo contabile, canalizzando impropriamente le somme versate. La condotta del cliente può giungere a interrompere il nesso causale, tra le mansioni affidate e la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente, solo allorché sia chiaramente percepibile dal cliente che il preposto agisce in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario ovvero nella violazione sostanziale della disciplina del settore, non bastando a ciò violazioni di carattere formale.
Nel definire il contenuto della prova liberatoria, la giurisprudenza di legittimità ha, ad esempio, escluso che la consegna di somme di denaro da parte del cliente con modalità difformi da quelle cui il promotore dovrebbe attenersi possa di per sé escludere il rapporto di necessaria occasionalità ed anche che possa costituire concausa del danno o determinare l'applicazione dell'art. 1227 cc ai fini della riduzione del risarcimento spettante all'investitore (Cass.32514 del 2018, 4037 del 2016; 17393 del 2009).
Nel caso oggetto del presente giudizio, dalle risultanze istruttorie è emerso che gli attori erano clienti fidelizzati dell'agenzia e in particolare del suo agente ZO Controparte_8
FR, che ne era anche socio e legale rappresentante;
questi nell'ambito del rapporto fiduciario instaurato propose ai Sig.ri , e a titolo di investimento, la CP_5 CP_2 CP_3 Controparte_4 possibilità di subentrare, come beneficiari, in diverse polizze vita, descritte come prodotti assicurativi
, precedentemente contratte da (asseriti) clienti dell'agenzia spiegò CP_1 Parte_1 loro che questi clienti, a causa di problemi economici personali, avevano necessità di recedere anticipatamente dai propri contratti ma, poiché tale operazione di anticipato recesso avrebbe comportato il pagamento di penali e spese, e una parziale perdita di quanto già investito, gli stessi sarebbero stati disponibili ad acconsentire al subentro nel (loro) contratto di nuovi beneficiari, previo ricevimento immediato, in contanti, di quanto fino a quel momento versato alla Parte_1 (e quindi ad a titolo di premi.
[...] CP_1
I moduli prodotti in giudizio, che gli attori avevano sottoscritto per accettazione del beneficio, riportavano già, sotto la dizione “cambiamento del beneficio” le firme apparentemente riferibili agli originari titolari delle polizze, e risultano redatti su carta che riporta il logo di , sia in testa, che CP_1 nelle note a piè di pagina;
per comprovare la serietà e bontà della proposta, lo stesso Sig. FR si offriva di sottoscrivere parte del subentro, per condividere con i clienti i risultati dell'affare. E' quindi indubbio che l'essere agente sia stato fattore rilevante e decisivo, ed abbia consentito al CP_1 FR di operare come descritto, cosicchè si ravvisa quel rapporto di occasionalità necessaria tra le mansioni e la condotta illecita che fonda la responsabilità del preponente.
pagina 6 di 8 Né vale la contestazione della Compagnia, che deduce la estensione del proprio reticolo di agenzie, che non le consente un controllo effettivo, e la specifica posizione del FR, socio prima e dipendente poi della e dunque sottoposto alla vigilanza diretta dell'Agente, non della Parte_1 Compagnia: il diritto vivente, facendo applicazione dell'art.2049 cc ha chiarito che non sussistono ragioni per differenziare il ruolo dell'agente rispetto a quello del sub-agente, riguardo alla posizione del terzo danneggiato, e la responsabilità indiretta (dell'impresa di assicurazioni per l'atto illecito del sub- agente) ricorre comunque quando l'attività del sub-agente sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa, così come organizzata (vedi estesamente Cass.23973 del 2019, che richiama Cass.4026 del 2018).
3) Con il terzo motivo di appello incidentale deduce che la sentenza di primo grado è in ogni CP_1 caso errata nella parte in cui ha ritenuto provata la dazione in favore del FR da parte di
[...] e e della somma di € 111.024,84 e da parte di della CP_5 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 somma di € 18.259 e sulla base di ciò ha determinato in € 60.424,80 l'importo dovuto a titolo risarcitorio in favore dei coniugi e in € 9.500 l'importo dovuto a CP_5 CP_7 CP_3
e in € 18.259 quello dovuto a
[...] Controparte_4
4) Con il quarto contesta la erronea determinazione del quantum già restituito, per non avere considerato l'ulteriore somma di € 13.140,00 versata da nell'ottobre 2008 CP_7
Anche questi motivi vanno respinti: il terzo motivo è infondato, perché la documentazione relativa ai falsi subentri nelle polizze prodotta dagli attori, (vedi docc.ti da 1 a 14 in particolare) prova, come fatto storico, la dazione di somme anche superiori a quanto accertato dal Tribunale (in concreto, complessivi 194.669,50 euro) da parte dei clienti al FR, che hanno spontaneamente ammesso di avere ricevuto in restituzione alcune somme. Né rileva, per quanto già chiarito, che sotto il profilo contrattuale le polizze non siano opponibili alla , dal momento che i clienti in questa sede non CP_1 intendono far valere il contratto, ma solo il fatto storico di avere versato le somme indicate al FR.
Pure il quarto motivo è infondato: per il primo aspetto, volto a contestare il calcolo della somma, si osserva che non vi è prova della restituzione effettiva, da parte del FR, degli ulteriori euro 13.140,00, rispetto alla quale il FR aveva solo sottoscritto un impegno a restituire.
Quanto poi alla provvisionale che il giudice penale ha posto a carico del FR, correttamente il Tribunale appellato ne ha disposto il diffalco solo in caso di effettivo pagamento: nella fattispecie tra il FR e gli altri obbligati vi è un rapporto di solidarietà, atteso che il danno arrecato è unico, e tutti i debitori sono tenuti alla medesima prestazione risarcitoria, (vedi la disciplina agli artt.2055 cc, 1292 ss cc) anche se hanno concorso ad arrecare il danno con condotte diverse. La solidarietà comporta che ciascuno degli obbligati è tenuto per l'intero, e l'adempimento di uno, totale o parziale, libera gli altri, in misura corrispondente alla prestazione già eseguita: dunque, solo la prova del pagamento delle provvisionali, avrebbe consentito di ridurre la condanna, che va sempre commisurata all'intero danno provato alla attualità. In tal senso, in contrasto con la precedente ed isolata pronuncia citata dall'appellante, si è pronunciata di recente la Cassazione con la sentenza 11614 del 2025. “Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito”.
5) Il motivo descritto come quinto motivo di appello non è tale, dal momento che l'appellante chiede in via interpretativa la conferma della statuizione così come riportata nel dispositivo della sentenza di primo grado. Né vi sono i presupposti per risolvere una eventuale contraddizione tra motivazione e pagina 7 di 8 dispositivo, con la correzione di errore materiale, atteso che né l'appellante né gli appellati ne fanno richiesta.
La sentenza va quindi confermata. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo, dovendosi tenere conto, nella liquidazione a favore degli appellati, della pluralità di parti difese, e della identità delle questioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara estinta la causa, a spese compensate, tra la e la AIG Europe SA;
Parte_1
- conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Modena;
- condanna a rifondere ad le spese del grado, liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 7.160,00, oltre spese generali, Iva e Cpa
. condanna a rifondere agli appellati e Solieri le spese del grado, liquidate in CP_1 CP_5 complessivi € 11.283,00, oltre spese generali, Iva e Cpa
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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