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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 42663/2024
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 06/05/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi, mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.:
Per l'avv. ARIOSTINO RICCARDO ICILIO. Parte_1
Per l'avv. MAIELLO ANGELO, con la parte personalmente. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , in qualità di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno e in rappresentanza di decreto di nomina n. 6005/2023 Parte_2 del 29.03.2023) con il patrocinio dell'avv. RICCARDO ICILIO ARIOSTINO, elettivamente domiciliati in VIA PIAVE, 10, FOGGIA, presso il difensore avv. RICCARDO ICILIO ARIOSTINO.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELO Controparte_1 C.F._2
MAIELLO, elettivamente domiciliato in VIA.LE CIRENE, 7, MILANO, presso il difensore avv. ANGELO MAIELLO.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
, allegava, in via di estrema sintesi ed ai fini che qui rilevano: Parte_2
2 che il sig. concedeva in comodato al sig. due appartamenti siti Pt_2 Controparte_1
in Milano, Via Angelo Mosso n.47, piano quarto, identificati nel N.C.E.U. del Comune di
Milano al Foglio n.201 particella n.139 sub 104 e 709, unitamente al sub. 710 (cantina al piano interrato), come da contratto sottoscritto in data 15 dicembre 2021 e registrato (n. 3447 del
17.12.2021). che, a seguito di plurime circostanze, veniva meno il rapporto di fiducia con il comodatario e, dunque, sorgeva in capo al resistente l'obbligazione restitutoria ex art. 1804 c.c.
Segnatamente, riferiva il ricorrente: che il sig. in data 26 ottobre 2023 si era opposto CP_1 all'accesso ai luoghi di proprietà del concessi in comodato, resosi necessario ad Pt_2
arginare il fenomeno infiltrativo che stava interessando il condominio sito in Angelo Mosso
n.47; che aveva effettuato lavori nell'appartamento sub 104 senza aver previamente avvisato il sig. come constatato dal perito Geom. incaricato dall'amministratore di Pt_2 Per_1
condominio per far fronte alla predetta problematica, in occasione del primo sopralluogo eseguito in data 8 giugno 2023; che in assenza dell'amministratore di sostegno si recava a casa del sig. on notaio e testimoni in data 1 febbraio 2024 al fine di perfezionare l'atto di Pt_2
donazione alla Sig.ra dell'immobile sito in Via Mosso Controparte_2
n.47 al piano quarto, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 201, part. 139, sub 720 (ex sub. 104 classe 5, A/3); che aveva concesso il godimento della cosa ricevuta in comodato a una donna, probabilmente di origini cingalesi, come riferito all'amministratore di sostegno dal geom. e dal sig. che lo avevano Per_1 Tes_1
constatato in occasione del sopralluogo di cui sopra;
che non provvedeva al pagamento delle spese condominiali, come previsto dal contratto di comodato ex art. 6; che, in ogni caso, il sig. residente presso il suo appartamento in Via Tofane n.31 al terzo piano senza Pt_2
ascensore e affetto da pluripatologie fisiche, vedeva la sua condizione aggravarsi con le temperature elevate dei mesi estivi, perdendo di fatto la capacità di deambulare, rendendosi opportuno valutare il trasferimento in via Angelo Mosso n. 47, essendo stati deliberati lavori straordinari, tra i quali l'installazione di un ascensore;
che non era più economicamente conveniente concedere tali appartamenti, siti a Milano, in uso gratuito.
Tanto premesso, chiedeva, dunque, “IN VIA PRINCIPALE, dichiarare risolto ex art. 1804 c.c. per inadempimento della parte conduttrice il contratto di comodato stipulato in data 15 dicembre 2021
3 registrato in Milano ai nn 3447 presso Agenzia delle Entrate Milano il 17.12.2021, tra il sig.
, nato in [...] il [...], residente in [...]
Milano alla Via Angelo Mosso n.47, C.F. , ed il beneficiario di ADS sig. CodiceFiscale_3
e, per l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice al rilascio, in favore Parte_2 dell'esponente, dell'immobile situato in Milano, Via Angelo Mosso n.47, piano 4, identificato all'
NCEU del Comune di Milano al foglio 201 particella 139 sub 709 (appartamento) e 710 (cantina) e relative pertinenze, nonché dell'immobile situato in Milano, Via Angelo Mosso n.47, piano 4, identificato all'NCEU del Comune di Milano al foglio 201 particella 139 sub.104 (appartamento) e cantina sita al piano interrato, e relative pertinenze;
IN VIA SUBORDINATA dichiarare rescisso ex art. 1809 co.2° c.c. per fabbisogno personale della parte proprietaria il contratto di comodato stipulato in data 15 dicembre 2021 registrato in Milano ai nn 3447 presso Agenzia delle Entrate Milano il
17.12.2021, tra il sig. , nato in [...] il Parte_3
05/07/1970, residente in [...], C.F. , ed il CodiceFiscale_3 beneficiario di ADS sig. e, per l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice al Parte_2 rilascio, in favore dell'esponente, dell'immobile situato in Milano, Via Angelo Mosso n.47, piano 4, identificato all'NCEU del Comune di Milano al foglio 201 particella 139 sub.709 (appartamento) e 710
(cantina) e relative pertinenze, nonché dell'immobile situato in Milano, Via Angelo Mosso n.47, piano
4, identificato all'NCEU del Comune di Milano al foglio 201 particella 139 sub.104 (appartamento) e cantina sita al piano interrato, e relative pertinenze;
IN OGNI CASO ordinare al Resistente sig.
l'immediato rilascio degli immobili ad oggi ancora Controparte_1 posseduti per effetto del risolvendo contratto di comodato, e pertanto fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, nel più breve termine possibile”
Si costitutiva contestando integralmente le avverse allegazioni e Controparte_1 domande, deducendo: che, contrariamente a quanto riferito dal ricorrente, in data 26 ottobre 2023 durante il primo tentativo di accesso, il sig. si trovava al lavoro e la moglie, non conoscendo le CP_1 persone che si erano presentate alla porta e non comprendendo la lingua italiana, intendeva attendere il marito prima di consentire l'accesso all'appartamento. Infatti, appena rincasato e a distanza di pochi minuti dal loro arrivo, quest'ultimo faceva entrare in casa i tecnici e l'amministratore di condominio;
che il sig. dopo aver liberamente donato la sua Pt_2
4 unità abitativa, identificata al N.C.E.U. del Comune di Milano al fl. 201, p.lla 139; sub. 709 alla
Sig.ra coniuge del Sig. Parte_4 CP_1
aveva ripetutamente confermato la sua volontà di donare anche la seconda unità (f.
[...]
201, p.lla 139; sub. 104), perché i due distinti cespiti catastali, nello stato di fatto, si presentano riuniti in un'unità abitativa unica;
che le elargizioni operate dal sig. in favore del Pt_2
sig. nel corso degli anni, si fondavano sullo stretto legame di amicizia instauratosi CP_1
nell'arco di più di un ventennio, in ragione di una frequentazione pressoché quotidiana, che lo aveva portato ad una serie di atti spontanei (tra i quali – a titolo esemplificativo – un'istanza presso il Ministero dell'interno per la domanda di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari;
il primo contratto di comodato d'uso gratuito dell'unità abitativa sita in via Angelo Mosso nel 2010; domanda presso INPS per l'assunzione con mansione di collaboratore domestico;
nuovo contratto di comodato d'uso gratuito dell'unità abitativa sita in via Angelo Mosso nel 2014; ultimo contratto di comodato d'uso gratuito dell'unità abitativa sita in via Angelo Mosso nel 2021); che il sig. era stato, in passato, grande amico del Parte_1 sig. salvo poi assumere atteggiamenti di forte contrasto all'esito delle spontanee CP_1
disposizioni patrimoniali del sig. in favore di quest'ultimo. In particolare, dalla Pt_2 scoperta della donazione immobiliare in favore della moglie del sig. CP_1 Parte_1
intraprendeva una serie di iniziative, anche giudiziarie, mai condivise dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, arrivando ad impedire al sig. di incontrare il CP_1 sig. – persona celibe, ultra ottantacinquenne, priva di prole ed eredi legittimi- oggi Pt_2
in uno stato di allettamento isolato, non disponendo più nemmeno di un dispositivo cellulare;
che tutte le iniziative adottate dall'amministratore di sostegno, giustificate come azioni necessarie a tutelare il beneficiario, in realtà miravano a mantenere integre tutte le sostanze patrimoniali del sig. affinché potessero essere ereditate dai successori, Pt_2 presumibilmente testamentari;
che il sig. in data 30 settembre 2024, aveva sporto CP_1
querela per i reati di violenza privata e circonvenzione di persone incapaci, dalla quale è scaturito un procedimento che vede il sig. quale soggetto indagato (RGNR Parte_1
40456/2024).
All'udienza svoltasi in data 27 febbraio 2025 il giudice disattendeva le richieste di prova orale ritenute inammissibili in quanto irrilevanti ed inidonee a supplire alle carenze di allegazione,
5 nonché la richiesta di sospensione del giudizio, non ricorrendo alcuna ipotesi di sospensione necessaria del processo, e rinviava la causa per discussione all'odierna udienza, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della breve motivazione.
Il ricorso proposto da non può trovare accoglimento. Parte_1
In particolare, la domanda di risoluzione ex art. 1804 c.c. del contratto di comodato proposta in via principale deve essere rigettata posto che la Corte di Cassazione ha specificato che “la restituzione anticipata del bene dato in comodato, cui fa riferimento la norma (art. 1804 c.c.) (…) è utilizzabile come rimedio per l'inadempimento del comodatario esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla norma, che integrano altrettante ipotesi di abuso della cosa oggetto del comodato e di violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario (le ipotesi previste dalla norma sono infatti il mancato rispetto dell'obbligo di custodire e conservare la cosa, di fare l'uso della cosa previsto dal contratto o derivante dalla natura del bene, e la concessione del godimento di essa a terzi senza il consenso del comodante” (Cass. civ. Sez. III, n. 6203 del
22/01/2014).
Orbene, le circostanze dedotte da parte ricorrente, quali inadempimenti del sig. al CP_1
dettato di cui all'art. 1804 c.c., tali da giustificare l'immediata restituzione della cosa, sono allegazioni del tutto generiche e sfornite di prova.
In particolare, il comodatario avrebbe, secondo quanto dedotto dal ricorrente “dimostrato in più occasioni di non praticare le regole del buon vicinato, facendo vivere all'intero condominio condizioni di disagio con rilevanti riflessi economici” specificando che “ci si riferisce all'atteggiamento ostativo tenuto dal sig. quando si è verificato il fenomeno infiltrativo CP_1 nell'intero stabile”.
Ebbene, non si ritiene che tale condotta possa integrare un'ipotesi riconducibile all'art. 1804
c.c., anche alla luce della versione fornita da parte resistente che ha motivato l'iniziale diniego all'accesso alle unità abitative il 26 ottobre 2023 sul fatto che la moglie, non conoscendo le persone che si erano presentate alla porta e non comprendendo la lingua italiana, intendeva attendere il marito prima di consentire l'accesso all'appartamento.
Peraltro, lo stesso ricorrente ha ammesso che nel primo sopralluogo, avvenuto in data 8 giugno 2023, il sig. aveva tenuto un “contegno non ostativo” e ha prodotto l'istanza CP_1
congiunta al Giudice tutelare dell'avv. Riccardo Icilio Ariostino e dell'avv. Roberto Rossi del
6 condominio sito in via Mosso, 47, con la quale chiedevano dichiararsi il non luogo a procedere, essendo cessata la materia del contendere, “avendo raggiunto l'obiettivo dell'accesso ai luoghi di proprietà del sig. onde accertare le possibili cause delle infiltrazioni”. Pt_2
Per quanto concerne i lavori asseritamente effettuati ad opera del sig. all'interno CP_1
dell'abitazione di proprietà del sig. si evidenzia che è l'art. 6 del contratto di Pt_2
comodato che “autorizza espressamente il sig. ad apportare ad entrambe le unità Controparte_1 immobiliari tutte le migliorie, riparazioni ed a svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o ristrutturazione sia degli spazi concessi in uso, che dei relativi impianti;
il sig.
è espressamente autorizzato dal sig. a sottoscrivere e/o Controparte_1 Parte_2 richiedere e/o presentare comunicazioni e/o istanze e/o richieste e/o permessi al Comune di Milano o a qualsiasi altro ente o struttura coinvolta nel processo di autorizzazione a lavori di qualsiasi natura che interessino le unità immobiliari oggetto del presente contratto e/o i relativi impianti. Il comodatario è inoltre autorizzato dal comodante a godere, beneficiare di bonus, rimborsi, agevolazioni, anche fiscali,
e/o altre forme di sostegno previsto dallo Stato, dalla Regione e/o dal Comune di Milano. Il comodante e il comodatario di volta in volta concorderanno secondo buona fede la quota di partecipazione ai costi occorrenti per realizzare le opere di cui al punto che precede;
in caso di mancato accordo, le Parti stabiliscono che la partecipazione sarà nella misura del 50% ciascuno”.
Da tale clausola contrattuale non deriva alcun obbligo di preavviso, in caso di attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, ma semplicemente la possibilità di un'eventuale partecipazione del comodante alle relative spese.
Di tal che, se tale avviso non vi è stato, evidentemente esse saranno gravate interamente sul comodatario.
Ancora, la donazione dell'immobile sito in Via Mosso n.47 al piano quarto, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 201, part. 139, sub 720 (ex sub. 104 classe 5,
A/3) da parte del sig. isposta in data 1 febbraio 2024 a favore della sig.ra Pt_2 CP_2
non risulta sussumibile nello spettro degli inadempimenti rilevanti ex art. 1804 c.c., poiché la validità dell'atto di donazione è oggetto di causa pendente innanzi a questo Tribunale (R.G.
n. 28253/2024) e, dunque, allo stato, è valida ed efficace.
Parimenti, l'inadempimento del comodatario all'obbligo di pagamento delle spese condominiali ordinarie (ex art. 6 del contratto inter partes) è estraneo alle ipotesi previste ex
7 art. 1804 c.c., e nemmeno può rilevare ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che “il rimedio generale della risoluzione per inadempimento non può essere utilizzato in relazione al contratto di comodato, che è contratto essenzialmente gratuito e non perde tale sua caratteristica anche quando, come nella specie, siano previste delle pattuizioni di apprezzabile peso economico a carico della comodataria, in quanto esse rimangono pur sempre pattuizioni accessorie e non snaturano il rapporto, al quale non possono essere applicati rimedi che sono riservati ai contratti a prestazioni corrispettive” (Cass. civ. Sez. III, n. 6203 del 22/01/2014).
Infine, la asserita concessione dell'unità abitativa a terzi “non identificati”, anche qualora dimostrata, non può, all'evidenza, essere desunta da un semplice ed isolato avvistamento di una donna in loco ad opera dell'amministratore di condominio e dei due tecnici, in sede di sopralluogo effettuato per il fenomeno infiltrativo, ben potendosi trattare di una visita di piacere, del tutto legittima.
Sul punto, dunque, la richiesta testimonianza non avrebbe potuto provare alcunché.
Parimenti infondata è la richiesta di restituzione avanzata, in subordine, ex art. 1809 co 2 c.c., posto che le allegate esigenze connesse alle condizioni di salute del sig. on possono Pt_2
essere soddisfatte trasferendosi in un'abitazione posta ad un piano superiore rispetto all'appartamento ove il predetto risiede attualmente (l'appartamento in via Tofane, 31 è ubicato al terzo piano, mentre quello in via Angelo Mosso al quarto piano), anche considerando che il Condominio sito in via Angelo Mosso, 47, allo stato, risulta essere sprovvisto di ascensore e che il ricorrente ha unicamente allegato che “sono stati regolarmente deliberati i lavori straordinari tra i quali è prevista l'installazione di un ascensore” senza, tuttavia, fornire alcuna prova sul punto.
Stante l'assenza di un dimostrato ed imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante e considerata l'assoluta irrilevanza della sopravvenuta sconvenienza economica della concessione del bene in comodato, il Tribunale ritiene non siano stati integrati i requisiti dell'art. 1809 c.c.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la nozione di "urgente e impreveduto bisogno", di cui al secondo comma dell'art. 1809 c.c., fa riferimento alla necessità del
8 comodante - su cui gravano i relativi oneri probatori - di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli”. (Cass. n. 20183 del 3/09/2013).
Dalle argomentazioni che precedono segue il rigetto del ricorso, in quanto rimasto sfornito di adeguata prova.
Le spese di lite vengono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna , in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Pt_2
alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da che
[...] Controparte_1 liquida in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 6/05/2023
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto.
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