Articolo 4 della Legge 3 giugno 1999, n. 157
Articolo 3Articolo 5
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5 giugno 1999
Art. 4. Erogazioni liberali 1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: "compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 -bis, comma 1 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall' art. 5 della legge n. 2/1997 , e cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1 -bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale".
Entrata in vigore il 5 giugno 1999