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Sentenza 18 luglio 2022
Sentenza 18 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2022, n. 27946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27946 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 31/01/2022 nel procedimento penale nei confronti di CU ER LO, nato a [...] il [...] udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri, lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
lette le conclusioni dell'avv. Giulio Mastrobattista, difensore dell'indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di CU ERpaolo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di concorso in falso ideologico in atto pubblico (capo 6) e tentativo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo 7), ma ha annullato il titolo cautelare quanto al reato di cui all'art.353 bis cod. pen. contestato al capo 8 della imputazione provvisoria . 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 27946 Anno 2022 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 30/03/2022 Quanto al reato di falso, CU, presidente pro tempore della S.S.D. Hermada, concessionaria del campo sportivo comunale Vittoria di Borgo Hermada nonché vice sindaco e assessore comunale del comune di Terracina, in concorso con RI RC, avrebbe redatto una perizia in cui si attestava falsamente che: a) una tromba d'aria aveva piegato la struttura metallica della tribuna» del campo sportivo cagionando danni che comportavano la necessità di nuovi lavori per l'importo di 117.154,52 euro;
b) la tribuna, a seguito dei danni indicati, non sarebbe stata omologabile. Quanto alla tentata truffa aggravata, CU, ponendo in essere la condotta descritta, avrebbe cercato di ottenere un determinato contributo. Quanto al reato di cui al capo 8), CU, in concorso con BR LI, capo settore dell'ufficio gare e contratti del dipartimento IV del Comune di Terracina, e con MA CA, "proprietario" e amministratore dell'impresa CA Costruzioni s.r.l. nonché amico dello stesso CU, con collusione ed altri mezzi fraudolenti, avrebbe turbato il procedimento di scelta del contraente di una determinata gara di appalto relativa alla realizzazione di una nuova tribuna coperta per il campo sportivo di Borgo Hemada. In particolare, al fine di procedere alla selezione mediante sorteggio delle imprese iscritte alla piattaforma digitale, LI, su richiesta di CU, avrebbe consegnato alla dipendente Comunale Tommasini un foglio contenente tre nomi di imprese (OR Costruzioni s.r.I., Comat s.r.l. Edli Manca s.r.I.) da invitare a partecipare alla gara onde facilitare l'aggiudicazione della gara alla stessa OR. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato una serie di elementi a carico;
in particolare, si fa riferimento alla circostanza secondo cui, già prima dell'approvazione della delibera da parte della Giunta comunale di Terracina avente ad oggetto il progetto per la realizzazione della nuova tribuna per il campo sportivo, il dirigente ST DO avesse chiesto all'assessore CU chiarimenti sul computo metrico del progetto, "lasciando intendere" che l'indagato l'avesse predisposto ovvero che comunque se ne fosse interessato al punto da poter fornire chiarimenti. Sostiene il Procuratore ricorrente che non poteva essere CU, assessore e presidente dell'associazione sportiva, il soggetto competente a fornire dettagli in merito a tale computo metrico e che la sussistenza di un interesse personale del CU sarebbe confermato dal contenuto di una conversazione intercettata il giorno successivo in cui ST gli diceva "di aver sistemato la pratica e di aver trovato una soluzione, avendo approvato un nuovo computo metrico" e CU la sollecitava ad "andare avanti". 2 Su tali profili la motivazione della ordinanza impugnata sarebbe silente. Né, si aggiunge, il Tribunale avrebbe considerato le gravi condotte delittuose compiute da CU - quelle descritte ai capi 6- 7- già nella fase di ottenimento dei finanziamenti pubblici e neppure avrebbe valutato la circostanza che sarebbe stato proprio CU, al tempo preposto all'edilizia e non ai lavori pubblici, a sollecitare il 15.9.2020 la funzionaria competente LI a procedere con l'avvio della gara per il lavoro di ristrutturazione della tribuna ricevendo il giorno successivo l'impegno di OR, titolare della OR s.r.l., di adoperarsi a vantaggio dello stesso CU nell'espletamento di incombenze relative ad un evento elettorale (così il ricorso); né, ancora, sarebbe stata valorizzata la circostanza che la AS consegnò un foglietto con i nominativi delle ditte da invitare, dopo l'incontro avvenuto tra lo stesso CU e la LI, sollecitato da questa. Si conclude ritenendo esistente il pericolo di recidiva e quello di inquinamento probatorio, essendo " del tutto probabile" che CU possa influire negativamente sulle prove dichiarative e documentali da assumere. 3. Sono pervenute memorie nell'interesse del ricorrente con cui si ripercorrono le risultanze investigative al fine di evidenziare l'infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Il Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica aveva ricostruito i fatti relativi alla imputazione riguardante il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, aveva posto in connessione detti fatti con le condotte contestate ai capi 6) e 7), evidenziando, al fine del giudizio sulla gravità indiziaria, una serie di circostanze comprovanti non solo l'obiettivo interessamento dell'indagato, sin dalla fase preparatoria della gara, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della tribunale coperta a Borgo Hermada, ma soprattutto: a) una serie di obiettive irregolarità nella gestione della gara come l'omesso sorteggio delle imprese da invitare e tra le quali avrebbe dovuto essere individuata quella a cui affidare direttamente i lavori;
b) come detta omissione non fosse stata casuale ma, in realtà, conseguente ad un intervento dello stesso CU nella preparazione e nell'espletamento di quella gara, essendo stato il ricorrente a contattare la funzionaria LI, incaricata del bando, per impartire le disposizioni "finalizzate a pilotare la gara in favore della società OR"; c) come sarebbe stata proprio la LI, in ragione dell'incontro avuto con CU, a indicare alla dipendente comunale i nomi delle imprese che avrebbero dovuto essere invitate alla gara senza procedere a nessun sorteggio;
d) i rapporti tra l'indagato e MA 3 CA, amministratore della società CA Costruzioni s.r.I.; e) l'esistenza di una diffusa condotta collusiva finalizzata ad inquinare la gara per favorire la società OR (cfr., pagg. 34 e ss. ordinanza genetica). 3. Rispetto a tale quadro di riferimento, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di alcune considerazioni riguardanti la personalità dell'indagato, l'interesse elettorale di questi, le sue relazioni personali, il modo di formazione del consenso politico (pag.
7-8 ordinanza impugnata) del tutto generiche, esterne, asimmetriche rispetto al fatto specifico oggetto della contestazione cautelare e, soprattutto, senza spiegare alcunchè sulle ragioni per cui i fatti sarebbero diversi da come ricostruiti dal Giudice per le indagini preliminari e non avrebbero capacità dimostrativa della sussistenza del reato ipotizzato. Una motivazione sostanzialmente omessa. Ne deriva che sul capo in questione l'ordinanza deve essere annullata per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al capo 8) e rinvia per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così decisoln Roma, il 30 marzo 2022.
lette le conclusioni dell'avv. Giulio Mastrobattista, difensore dell'indagato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di CU ERpaolo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di concorso in falso ideologico in atto pubblico (capo 6) e tentativo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (capo 7), ma ha annullato il titolo cautelare quanto al reato di cui all'art.353 bis cod. pen. contestato al capo 8 della imputazione provvisoria . 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 27946 Anno 2022 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 30/03/2022 Quanto al reato di falso, CU, presidente pro tempore della S.S.D. Hermada, concessionaria del campo sportivo comunale Vittoria di Borgo Hermada nonché vice sindaco e assessore comunale del comune di Terracina, in concorso con RI RC, avrebbe redatto una perizia in cui si attestava falsamente che: a) una tromba d'aria aveva piegato la struttura metallica della tribuna» del campo sportivo cagionando danni che comportavano la necessità di nuovi lavori per l'importo di 117.154,52 euro;
b) la tribuna, a seguito dei danni indicati, non sarebbe stata omologabile. Quanto alla tentata truffa aggravata, CU, ponendo in essere la condotta descritta, avrebbe cercato di ottenere un determinato contributo. Quanto al reato di cui al capo 8), CU, in concorso con BR LI, capo settore dell'ufficio gare e contratti del dipartimento IV del Comune di Terracina, e con MA CA, "proprietario" e amministratore dell'impresa CA Costruzioni s.r.l. nonché amico dello stesso CU, con collusione ed altri mezzi fraudolenti, avrebbe turbato il procedimento di scelta del contraente di una determinata gara di appalto relativa alla realizzazione di una nuova tribuna coperta per il campo sportivo di Borgo Hemada. In particolare, al fine di procedere alla selezione mediante sorteggio delle imprese iscritte alla piattaforma digitale, LI, su richiesta di CU, avrebbe consegnato alla dipendente Comunale Tommasini un foglio contenente tre nomi di imprese (OR Costruzioni s.r.I., Comat s.r.l. Edli Manca s.r.I.) da invitare a partecipare alla gara onde facilitare l'aggiudicazione della gara alla stessa OR. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato una serie di elementi a carico;
in particolare, si fa riferimento alla circostanza secondo cui, già prima dell'approvazione della delibera da parte della Giunta comunale di Terracina avente ad oggetto il progetto per la realizzazione della nuova tribuna per il campo sportivo, il dirigente ST DO avesse chiesto all'assessore CU chiarimenti sul computo metrico del progetto, "lasciando intendere" che l'indagato l'avesse predisposto ovvero che comunque se ne fosse interessato al punto da poter fornire chiarimenti. Sostiene il Procuratore ricorrente che non poteva essere CU, assessore e presidente dell'associazione sportiva, il soggetto competente a fornire dettagli in merito a tale computo metrico e che la sussistenza di un interesse personale del CU sarebbe confermato dal contenuto di una conversazione intercettata il giorno successivo in cui ST gli diceva "di aver sistemato la pratica e di aver trovato una soluzione, avendo approvato un nuovo computo metrico" e CU la sollecitava ad "andare avanti". 2 Su tali profili la motivazione della ordinanza impugnata sarebbe silente. Né, si aggiunge, il Tribunale avrebbe considerato le gravi condotte delittuose compiute da CU - quelle descritte ai capi 6- 7- già nella fase di ottenimento dei finanziamenti pubblici e neppure avrebbe valutato la circostanza che sarebbe stato proprio CU, al tempo preposto all'edilizia e non ai lavori pubblici, a sollecitare il 15.9.2020 la funzionaria competente LI a procedere con l'avvio della gara per il lavoro di ristrutturazione della tribuna ricevendo il giorno successivo l'impegno di OR, titolare della OR s.r.l., di adoperarsi a vantaggio dello stesso CU nell'espletamento di incombenze relative ad un evento elettorale (così il ricorso); né, ancora, sarebbe stata valorizzata la circostanza che la AS consegnò un foglietto con i nominativi delle ditte da invitare, dopo l'incontro avvenuto tra lo stesso CU e la LI, sollecitato da questa. Si conclude ritenendo esistente il pericolo di recidiva e quello di inquinamento probatorio, essendo " del tutto probabile" che CU possa influire negativamente sulle prove dichiarative e documentali da assumere. 3. Sono pervenute memorie nell'interesse del ricorrente con cui si ripercorrono le risultanze investigative al fine di evidenziare l'infondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Il Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica aveva ricostruito i fatti relativi alla imputazione riguardante il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, aveva posto in connessione detti fatti con le condotte contestate ai capi 6) e 7), evidenziando, al fine del giudizio sulla gravità indiziaria, una serie di circostanze comprovanti non solo l'obiettivo interessamento dell'indagato, sin dalla fase preparatoria della gara, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione della tribunale coperta a Borgo Hermada, ma soprattutto: a) una serie di obiettive irregolarità nella gestione della gara come l'omesso sorteggio delle imprese da invitare e tra le quali avrebbe dovuto essere individuata quella a cui affidare direttamente i lavori;
b) come detta omissione non fosse stata casuale ma, in realtà, conseguente ad un intervento dello stesso CU nella preparazione e nell'espletamento di quella gara, essendo stato il ricorrente a contattare la funzionaria LI, incaricata del bando, per impartire le disposizioni "finalizzate a pilotare la gara in favore della società OR"; c) come sarebbe stata proprio la LI, in ragione dell'incontro avuto con CU, a indicare alla dipendente comunale i nomi delle imprese che avrebbero dovuto essere invitate alla gara senza procedere a nessun sorteggio;
d) i rapporti tra l'indagato e MA 3 CA, amministratore della società CA Costruzioni s.r.I.; e) l'esistenza di una diffusa condotta collusiva finalizzata ad inquinare la gara per favorire la società OR (cfr., pagg. 34 e ss. ordinanza genetica). 3. Rispetto a tale quadro di riferimento, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base di alcune considerazioni riguardanti la personalità dell'indagato, l'interesse elettorale di questi, le sue relazioni personali, il modo di formazione del consenso politico (pag.
7-8 ordinanza impugnata) del tutto generiche, esterne, asimmetriche rispetto al fatto specifico oggetto della contestazione cautelare e, soprattutto, senza spiegare alcunchè sulle ragioni per cui i fatti sarebbero diversi da come ricostruiti dal Giudice per le indagini preliminari e non avrebbero capacità dimostrativa della sussistenza del reato ipotizzato. Una motivazione sostanzialmente omessa. Ne deriva che sul capo in questione l'ordinanza deve essere annullata per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al capo 8) e rinvia per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così decisoln Roma, il 30 marzo 2022.