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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1596/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12359/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500375 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500375 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500375 2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500375 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1290/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste.
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, difensore di sè stesso, depositava in data x nella segreteria della Corte il ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. TF501P500375/2025 per l'anno d'imposta 2019, notificatogli da
AGENZIA ENTRATE NAPOLI DP2 in data 07/05/2025.
Nella fase degli atti preliminari, il Presidente della Sezione 4 della Corte, non rinvenendo la prova della notificazione del ricorso, emetteva il decreto in data 5/10/2025: “ordina al ricorrente di depositare, entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, le notificazioni del ricorso alle parti convenute, sia in formato pdf, sia nell'originale informatico”.
Il 7/10/2025 il ricorrente depositava le notificazioni del ricorso eseguite tramite pec ad AGENZIA ENTRATE
NAPOLI DP2 in data 07/10/2025.
Vista l'incompletezza delle produzioni, all'udienza del 21/10/25 il Collegio Sezione 4 della Corte, con ordinanza in data 21/10/25 stabiliva: “La Corte, fissata l'odierna udienza per la sospensiva;
rilevato che non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare, dovendosi verificare la tempestività del ricorso poichè il ricorrente non ha depositato gli atti relativi alla domanda di accertamento con adesione che afferma di avere presentato;
p.q.m.
rigetta la domanda cautelare;
spese al definitivo;
onera la parte ricorrente di depositare gli atti relativi al procedimento di accertamento con adesione che, pur indicati come allegati al ricorso, non sono presenti. La trattazione del merito sarà successivamente fissata".
Il successivo 23/10/25 il ricorrente depositava l'istanza di accertamento con adesione depositata ad AGENZIA
ENTRATE NAPOLI DP2 in data 23/5/2025 e il verbale di conclusione (negativa) del procedimento con adesione notificatogli in data 9/6/2025.
Il 3/12/2025 si costituiva AGENZIA ENTRATE NAPOLI DP2 , rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il ricorrente depositava memoria con la quale insisteva per la tempestività e fondatezza.
All'odierna udienza la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di tardività sollevata dalle resistenti è fondata.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel caso di specie, l'avviso risulta notificato il 7/5/2025; tuttavia, il successivo 23/5/2025 il ricorrente presentava, nel rispetto del termine di legge, istanza di accertamento con adesione;
il procedimento si concludeva in data 9/6/2025.
Da tale data decorre il termine per proporre ricorso. Nel computo si deve tenere conto della sospensione feriale dal 1/8/2025 al 31/8/2025, sicché il ricorso non è tempestivo, essendo stato notificato il 7/10/2025 (il termine scadeva, semmai, il 8/9/2025).
Le spese seguono per soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo tenuto conto dello sforzo defensionale e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in favore di AGENZIA ENTRATE NAPOLI DP2 in euro 800 oltre alle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente e Relatore
DE SIMONE MARIO, Giudice
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12359/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500375 2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500375 2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500375 2025 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P500375 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1290/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste.
Resistente: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1, difensore di sè stesso, depositava in data x nella segreteria della Corte il ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. TF501P500375/2025 per l'anno d'imposta 2019, notificatogli da
AGENZIA ENTRATE NAPOLI DP2 in data 07/05/2025.
Nella fase degli atti preliminari, il Presidente della Sezione 4 della Corte, non rinvenendo la prova della notificazione del ricorso, emetteva il decreto in data 5/10/2025: “ordina al ricorrente di depositare, entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, le notificazioni del ricorso alle parti convenute, sia in formato pdf, sia nell'originale informatico”.
Il 7/10/2025 il ricorrente depositava le notificazioni del ricorso eseguite tramite pec ad AGENZIA ENTRATE
NAPOLI DP2 in data 07/10/2025.
Vista l'incompletezza delle produzioni, all'udienza del 21/10/25 il Collegio Sezione 4 della Corte, con ordinanza in data 21/10/25 stabiliva: “La Corte, fissata l'odierna udienza per la sospensiva;
rilevato che non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare, dovendosi verificare la tempestività del ricorso poichè il ricorrente non ha depositato gli atti relativi alla domanda di accertamento con adesione che afferma di avere presentato;
p.q.m.
rigetta la domanda cautelare;
spese al definitivo;
onera la parte ricorrente di depositare gli atti relativi al procedimento di accertamento con adesione che, pur indicati come allegati al ricorso, non sono presenti. La trattazione del merito sarà successivamente fissata".
Il successivo 23/10/25 il ricorrente depositava l'istanza di accertamento con adesione depositata ad AGENZIA
ENTRATE NAPOLI DP2 in data 23/5/2025 e il verbale di conclusione (negativa) del procedimento con adesione notificatogli in data 9/6/2025.
Il 3/12/2025 si costituiva AGENZIA ENTRATE NAPOLI DP2 , rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il ricorrente depositava memoria con la quale insisteva per la tempestività e fondatezza.
All'odierna udienza la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di tardività sollevata dalle resistenti è fondata.
Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Nel caso di specie, l'avviso risulta notificato il 7/5/2025; tuttavia, il successivo 23/5/2025 il ricorrente presentava, nel rispetto del termine di legge, istanza di accertamento con adesione;
il procedimento si concludeva in data 9/6/2025.
Da tale data decorre il termine per proporre ricorso. Nel computo si deve tenere conto della sospensione feriale dal 1/8/2025 al 31/8/2025, sicché il ricorso non è tempestivo, essendo stato notificato il 7/10/2025 (il termine scadeva, semmai, il 8/9/2025).
Le spese seguono per soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo tenuto conto dello sforzo defensionale e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite che liquida in favore di AGENZIA ENTRATE NAPOLI DP2 in euro 800 oltre alle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge.