Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LM Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. PE Marafioti
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 3/08/2006 in LM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56, part II, serie A anno 2006) e che dall'unione sono nati i figli PE (15/12/2007) e _1
(8/10/2009), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
A. I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge per entrambi.
B. La dimora coniugale rimane in LM alla contrada San Gaetano ed è assegnata alla moglie nelle condizioni in cui si trova, e cioè unitamente ai
con la moglie rimangono a convivere i figli.
C. I figli PE e restano affidati ad entrambi i genitori i quali _1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento dell'assunzione stessa. Entrambi i genitori si sentono impegnati a cooperare per la migliore crescita psicofisica dei figli e a favorire la permanenza di buoni rapporti con entrambe le linee parentali.
D. I figli abiteranno ordinariamente nella casa materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita in qualsiasi momento e senza limiti di tempo.
E. Tutte le festività annuali saranno trascorse dai figli con entrambi i genitori o con quello con cui ritengono ci sia la migliore situazione e/o, comunque, di loro scelta.
F. Entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli: a) per le spese ordinarie in misura di € 500,00 mensili ciascuno che vengono gestiti dalla madre alla quale il padre dovrà versare la propria quota entro i primi cinque giorni di ogni mese;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso entrambi i coniugi si impegnano ad ulteriori contributi, qualora occorra, senza limiti in relazione alle proprie disponibilità finanziarie.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 3/08/2006 in LM
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 56, part II, serie
A anno 2006) e che dall'unione sono nati i figli PE (15/12/2007) e _1
(8/10/2009).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di LM visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
A. I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge per entrambi.
B. La dimora coniugale rimane in LM alla contrada San Gaetano ed è assegnata alla moglie nelle condizioni in cui si trova, e cioè unitamente ai mobili, agli arredi ed a quant'altro vi contiene;
con la moglie rimangono a convivere i figli.
C. I figli PE e restano affidati ad entrambi i genitori i quali _1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con il quale i figli si troveranno al momento dell'assunzione stessa. Entrambi i genitori si sentono impegnati a cooperare per la migliore crescita psicofisica dei figli e a favorire la permanenza di buoni rapporti con entrambe le linee parentali.
D. I figli abiteranno ordinariamente nella casa materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita in qualsiasi momento e senza limiti di tempo.
E. Tutte le festività annuali saranno trascorse dai figli con entrambi i genitori o con quello con cui ritengono ci sia la migliore situazione e/o, comunque, di loro scelta.
F. Entrambi i genitori contribuiscono al mantenimento dei figli: a) per le spese ordinarie in misura di € 500,00 mensili ciascuno che vengono gestiti dalla madre alla quale il padre dovrà versare la propria quota entro i primi cinque giorni di ogni mese;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso entrambi i coniugi si impegnano ad ulteriori contributi, qualora occorra, senza limiti in relazione alle proprie disponibilità finanziarie. Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
LM, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola