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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1373/2022 R.G.A.C. da:
( nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Principe di Piemonte n. 38, nella sua qualità di Segretario del Comune di La Maddalena, e RPCT;
) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Indipendenza, nella sua qualità di Sindaco del Comune di La Maddalena;
nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], nella sua qualità di ViceSindaco del Comune di La
Maddalena;
) nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._4
residente in [...], nella sua qualità di Assessore del Comune di La Maddalena;
) nata a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._5
residente in Via Cala Chiesa, nella sua qualità di Assessore del Comune di La Maddalena;
) nato a [...] il [...] e ivi residente in CP_3 C.F._6
Via Guardia Gellone n. 5, nella sua qualità di Assessore del Comune di La Maddalena;
) nato a [...] il [...] e ivi Parte_3 C.F._7
residente in Regione Gambino, nella sua qualità di Assessore del Comune di La Maddalena;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Battista Gallus ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Castelvì n. 9; nei confronti di
( , corrente in Roma, Controparte_4 P.IVA_1
in persona del Presidente Avv. Giuseppe Busia, avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative. e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
Svolgimento del processo
A seguito di verifica da parte dell' Controparte_5 dalla quale sarebbe emersa “la mancata adozione del Piano Triennale di
[...]
prevenzione della della trasparenza […] in relazione al triennio 2021-2023”, CP_5
l comunicava, in data 7.4.2022, al Segretario Controparte_6
comunale e ai componenti dell'organo di indirizzo politico del Comune di La Maddalena di aver avviato un procedimento sanzionatorio nei loro confronti. Più precisamente, l'addebito mosso consisteva nel non aver pubblicato il documento sul sito istituzionale entro il termine del
31.03.2021. Nonostante la nota di replica da parte degli odierni ricorrenti che giustificavano il ritardo nell'approvazione e pubblicazione del documento (poi avvenuta in data 26.4.2022) con la profonda carenza di organico e con il particolare periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica dovuta al Covid-19, con la delibera n. 287 del 14.6.2022, irrogava la sanzione CP_4
amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 per ciascuno.
Con ricorso depositato in data 6.9.2022, gli odierni ricorrente contestavano la legittimità di detta delibera eccependo:
- la nullità della delibera per violazione dell'art. 18 della L. 689/1981, come richiamata dall'art. 19, comma 5, lett. b del DL. 90/2014; violazione e falsa applicazione della Direttiva n.1 del
2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019; violazione e falsa applicazione degli artt. 3-
4-6 del Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'
[...] per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della Controparte_4
corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento come risultante a seguito della Delibera ANAC n. 437 del 12 maggio 2021;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 5, lett. b del DL 90/2014, nonché dell'art. 1 della L. 689/291981, con riguardo al principio di tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 5, lett. b del DL 90/2014, nonché dell'art. 3 della L. 689/291981, per carenza dell'elemento soggettivo.
Con decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, erroneamente fissata in giornata festiva e quindi differita al 19.5.2023, lo scrivente, verificata la tempestività del ricorso e ritenuta la propria competenza, ordinava a di depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza CP_4
“gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione e, in particolare, alla notificazione della violazione”.
All'udienza di prima comparizione nessuno compariva per l'Autorità resistente che, conseguentemente veniva dichiarata contumace, mentre il difensore degli opponenti esponeva che - con delibera n. 37 del 2023 – aveva revocato la sanzione nei confronti di uno degli CP_4
opponenti per il quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_3
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Occorre ricordare il dovere imposto all'amministrazione di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata (di cui all'art. 7 D. lgs n. 150/2011 già previsto dall'art. 23 co. 2 l. n.
689/81), copia del rapporto con gli atti dell'accertamento e, in particolare, delle notificazioni dell'ordinanza-ingiunzione che, ovviamente, essendo in suo possesso, l'opponente non è in grado di depositare. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, a un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore. Il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione.
In ogni caso, appare dirimente ai fini del giudizio il secondo dei motivi sui quali i ricorrenti fondano la loro opposizione basato sul principio della tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi.
L'art. 19, comma 5, lett. b del D.L. 90/2014 stabilisce infatti che l'Autorità nazionale anticorruzione “salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”.
Orbene, la norma è chiara nel sanzionare solo e soltanto la mancata adozione dei piani triennali ma non la condotta consistente, come nel caso di specie, nel mancato aggiornamento.
Come si è detto, l'Amministrazione comunale di La Maddalena non è inadempiente con riguardo alla mancata adozione ma, più semplicemente non ha provveduto all'aggiornamento dei piani
2021-2023 entro il termine.
Secondo la Cassazione, “L'art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, prevede una specifica sanzione amministrativa nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento” […] “mancata adozione e mancato aggiornamento dei piani siano condotte diverse, di distinta gravità, e che la norma sanzionatoria colpisca la prima ma non anche la seconda”, richiamando a sostegno della propria conclusione il principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi dettato dall'art. 1, comma 2, l. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che
“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati“. In questo senso depone il rilievo che la disposizione di cui all'art. 19 citato delinea la condotta sanzionata in modo specifico nella mancata adozione dei piani in essa menzionati.” (cfr. ordinanza n. 28344/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiarare la nullità della delibera ANAC n. 287 del 14.6.2022;
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di;
CP_3
- condanna , in favore del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in complessivi € 4.092,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Battista Gallus dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 25/06/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1373/2022 R.G.A.C. da:
( nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Principe di Piemonte n. 38, nella sua qualità di Segretario del Comune di La Maddalena, e RPCT;
) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Indipendenza, nella sua qualità di Sindaco del Comune di La Maddalena;
nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], nella sua qualità di ViceSindaco del Comune di La
Maddalena;
) nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._4
residente in [...], nella sua qualità di Assessore del Comune di La Maddalena;
) nata a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._5
residente in Via Cala Chiesa, nella sua qualità di Assessore del Comune di La Maddalena;
) nato a [...] il [...] e ivi residente in CP_3 C.F._6
Via Guardia Gellone n. 5, nella sua qualità di Assessore del Comune di La Maddalena;
) nato a [...] il [...] e ivi Parte_3 C.F._7
residente in Regione Gambino, nella sua qualità di Assessore del Comune di La Maddalena;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Battista Gallus ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Castelvì n. 9; nei confronti di
( , corrente in Roma, Controparte_4 P.IVA_1
in persona del Presidente Avv. Giuseppe Busia, avente ad oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative. e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
Svolgimento del processo
A seguito di verifica da parte dell' Controparte_5 dalla quale sarebbe emersa “la mancata adozione del Piano Triennale di
[...]
prevenzione della della trasparenza […] in relazione al triennio 2021-2023”, CP_5
l comunicava, in data 7.4.2022, al Segretario Controparte_6
comunale e ai componenti dell'organo di indirizzo politico del Comune di La Maddalena di aver avviato un procedimento sanzionatorio nei loro confronti. Più precisamente, l'addebito mosso consisteva nel non aver pubblicato il documento sul sito istituzionale entro il termine del
31.03.2021. Nonostante la nota di replica da parte degli odierni ricorrenti che giustificavano il ritardo nell'approvazione e pubblicazione del documento (poi avvenuta in data 26.4.2022) con la profonda carenza di organico e con il particolare periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica dovuta al Covid-19, con la delibera n. 287 del 14.6.2022, irrogava la sanzione CP_4
amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 per ciascuno.
Con ricorso depositato in data 6.9.2022, gli odierni ricorrente contestavano la legittimità di detta delibera eccependo:
- la nullità della delibera per violazione dell'art. 18 della L. 689/1981, come richiamata dall'art. 19, comma 5, lett. b del DL. 90/2014; violazione e falsa applicazione della Direttiva n.1 del
2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019; violazione e falsa applicazione degli artt. 3-
4-6 del Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'
[...] per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della Controparte_4
corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento come risultante a seguito della Delibera ANAC n. 437 del 12 maggio 2021;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 5, lett. b del DL 90/2014, nonché dell'art. 1 della L. 689/291981, con riguardo al principio di tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 5, lett. b del DL 90/2014, nonché dell'art. 3 della L. 689/291981, per carenza dell'elemento soggettivo.
Con decreto di fissazione della prima udienza di comparizione, erroneamente fissata in giornata festiva e quindi differita al 19.5.2023, lo scrivente, verificata la tempestività del ricorso e ritenuta la propria competenza, ordinava a di depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza CP_4
“gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione e, in particolare, alla notificazione della violazione”.
All'udienza di prima comparizione nessuno compariva per l'Autorità resistente che, conseguentemente veniva dichiarata contumace, mentre il difensore degli opponenti esponeva che - con delibera n. 37 del 2023 – aveva revocato la sanzione nei confronti di uno degli CP_4
opponenti per il quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_3
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Occorre ricordare il dovere imposto all'amministrazione di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata (di cui all'art. 7 D. lgs n. 150/2011 già previsto dall'art. 23 co. 2 l. n.
689/81), copia del rapporto con gli atti dell'accertamento e, in particolare, delle notificazioni dell'ordinanza-ingiunzione che, ovviamente, essendo in suo possesso, l'opponente non è in grado di depositare. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, a un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore. Il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione.
In ogni caso, appare dirimente ai fini del giudizio il secondo dei motivi sui quali i ricorrenti fondano la loro opposizione basato sul principio della tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi.
L'art. 19, comma 5, lett. b del D.L. 90/2014 stabilisce infatti che l'Autorità nazionale anticorruzione “salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”.
Orbene, la norma è chiara nel sanzionare solo e soltanto la mancata adozione dei piani triennali ma non la condotta consistente, come nel caso di specie, nel mancato aggiornamento.
Come si è detto, l'Amministrazione comunale di La Maddalena non è inadempiente con riguardo alla mancata adozione ma, più semplicemente non ha provveduto all'aggiornamento dei piani
2021-2023 entro il termine.
Secondo la Cassazione, “L'art. 19, comma 5, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, prevede una specifica sanzione amministrativa nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento” […] “mancata adozione e mancato aggiornamento dei piani siano condotte diverse, di distinta gravità, e che la norma sanzionatoria colpisca la prima ma non anche la seconda”, richiamando a sostegno della propria conclusione il principio di tipicità e tassatività degli illeciti amministrativi dettato dall'art. 1, comma 2, l. n. 689 del 1981, il quale stabilisce che
“le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati“. In questo senso depone il rilievo che la disposizione di cui all'art. 19 citato delinea la condotta sanzionata in modo specifico nella mancata adozione dei piani in essa menzionati.” (cfr. ordinanza n. 28344/2023).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiarare la nullità della delibera ANAC n. 287 del 14.6.2022;
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di;
CP_3
- condanna , in favore del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in complessivi € 4.092,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Battista Gallus dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 25/06/2025
Il Giudice
Sergio F. Pastorino