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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1066/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2247/2019 depositato il 29/03/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4103/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 19/10/2018
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. RJXCOA200374 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4103/2018, depositata il 19 ottobre 2018, la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, sezione quinta, accoglieva il ricorso proposto da
Resistente_1 e annullava l'atto di irrogazione sanzioni n. RJXCOA200374, relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2007, rilevando la nullità dell'atto per difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, chiedendone la riforma integrale e producendo, in sede di gravame, atti organizzativi e dispositivi dell'Ufficio, ritenuti idonei a dimostrare l'esistenza di una delega di firma in capo al sottoscrittore dell'atto impugnato.
Si costituiva l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifica censura della ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2025 le parti discutevano la causa, richiamandosi integralmente agli atti e agli scritti difensivi depositati ed insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere rigettato. La sentenza di primo grado ha annullato l'atto impugnato sul presupposto che l'Amministrazione finanziaria non avesse fornito la prova della sussistenza di una valida delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore dell'atto di irrogazione delle sanzioni, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto diverso dal capo dell'Ufficio, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza, l'attualità e l'estensione della delega.
L'Agenzia appellante, pur richiamando la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, si è limitata a depositare atti organizzativi e dispositivi dell'Ufficio che, tuttavia, non risultano idonei a superare la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
In particolare, la documentazione prodotta non consente di desumere in modo puntuale ed univoco che, al momento dell'adozione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, il sottoscrittore fosse munito di una delega specifica e riferibile alla tipologia dell'atto in contestazione, né che tale delega fosse esercitata nei limiti e con le modalità richieste dalla normativa di riferimento.
Ne consegue che la produzione documentale effettuata in sede di gravame, pur astrattamente ammissibile, non risulta decisiva, non essendo idonea a dimostrare l'erroneità della sentenza di primo grado, che ha correttamente applicato il principio di diritto in tema di sottoscrizione degli atti impositivi e sanzionatori.
Resta pertanto confermata la nullità dell'atto impugnato per difetto di valida sottoscrizione, con assorbimento degli ulteriori motivi di merito, che non necessitano di ulteriore esame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi euro 900,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, lì 27 gennaio 2025.
Presidente est
ZI AT
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2247/2019 depositato il 29/03/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4103/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 19/10/2018
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. RJXCOA200374 IVA-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4103/2018, depositata il 19 ottobre 2018, la Commissione Tributaria
Provinciale di Siracusa, sezione quinta, accoglieva il ricorso proposto da
Resistente_1 e annullava l'atto di irrogazione sanzioni n. RJXCOA200374, relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2007, rilevando la nullità dell'atto per difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, chiedendone la riforma integrale e producendo, in sede di gravame, atti organizzativi e dispositivi dell'Ufficio, ritenuti idonei a dimostrare l'esistenza di una delega di firma in capo al sottoscrittore dell'atto impugnato.
Si costituiva l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifica censura della ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della pronuncia di primo grado.
All'udienza pubblica del 27 gennaio 2025 le parti discutevano la causa, richiamandosi integralmente agli atti e agli scritti difensivi depositati ed insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere rigettato. La sentenza di primo grado ha annullato l'atto impugnato sul presupposto che l'Amministrazione finanziaria non avesse fornito la prova della sussistenza di una valida delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore dell'atto di irrogazione delle sanzioni, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di sottoscrizione dell'atto da parte di soggetto diverso dal capo dell'Ufficio, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza, l'attualità e l'estensione della delega.
L'Agenzia appellante, pur richiamando la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, si è limitata a depositare atti organizzativi e dispositivi dell'Ufficio che, tuttavia, non risultano idonei a superare la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata.
In particolare, la documentazione prodotta non consente di desumere in modo puntuale ed univoco che, al momento dell'adozione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, il sottoscrittore fosse munito di una delega specifica e riferibile alla tipologia dell'atto in contestazione, né che tale delega fosse esercitata nei limiti e con le modalità richieste dalla normativa di riferimento.
Ne consegue che la produzione documentale effettuata in sede di gravame, pur astrattamente ammissibile, non risulta decisiva, non essendo idonea a dimostrare l'erroneità della sentenza di primo grado, che ha correttamente applicato il principio di diritto in tema di sottoscrizione degli atti impositivi e sanzionatori.
Resta pertanto confermata la nullità dell'atto impugnato per difetto di valida sottoscrizione, con assorbimento degli ulteriori motivi di merito, che non necessitano di ulteriore esame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi euro 900,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, lì 27 gennaio 2025.
Presidente est
ZI AT