Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2011, n. 22512
CASS
Sentenza 24 maggio 2011

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Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2011, n. 22512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22512
Data del deposito : 24 maggio 2011

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