Sentenza 24 maggio 2011
Massime • 1
Non è ammessa la costituzione di parte civile nell'udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2011, n. 22512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22512 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/05/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 786
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30952/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.N. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 05/05/2010 del G.I.P. del Tribunale di Milano;
letti il ricorso, l'ordinanza e la sentenza impugnate;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in sede (sost. P.G. dott. Gioacchino Izzo), che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante il difensore l'imputato N..T. impugna per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con cui - su sua richiesta, concordata con il p.m. - il g.i.p. del Tribunale di Milano gli ha applicato la pena condizionalmente sospesa, concessegli le attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, di un anno e dieci mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in pregiudizio della propria convivente, di sostituzione di persona e di diffamazione aggravata. Con il ricorso, nulla eccependosi in ordine alla applicata pena detentiva per i fatti reato contestati al T. , si deduce violazione dell'art. 79 c.p.p., art. 446 c.p.p., comma 1 e art. 456 c.p.p., comma 2, nella parte in cui il g.i.p., ammessa all'udienza del 5.5.2010 la costituzione di parte civile della persona offesa (la convivente del T. ), pur opponendovisi l'imputato, con la citata sentenza ha condannato il T. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, liquidate in complessivi Euro 930,00. Decisione il cui presupposto giuridico il ricorrente (che censura anche la ridetta ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile) contesta, deducendone l'illegittimità in riferimento alla conclamata possibilità della costituzione di parte civile unicamente "per l'udienza preliminare" (art. 79 c.p.p.), quale non è certo stata l'udienza in cui il g.i.p. ha emesso la sentenza applicativa di pena ex art. 444 c.p.p., scaturita dalla trasformazione del giudizio immediato (art. 456 c.p.p., comma 2) disposto nei confronti dell'imputato. Erroneo e fuorviante è l'assunto del g.i.p. sulla ammissibilità della costituzione della parte civile per essere stata già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato. Assunto altresì, si aggiunge in ricorso, palesemente elusivo delle indicazioni offerte sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. In particolar modo elusivo del dictum delle Sezioni Unite della S.C. (S.U. 27.11.2008 n. 47803, D'Avino, 241356), che hanno ribadito l'interpretazione letterale dell'art. 79 c.p.p. ed escluso che la costituzione di parte civile possa avvenire nell'udienza camerale fissata per la decisione sulla applicazione della pena concordata (art. 447 c.p.p.). Udienza per la cui celebrazione, non a caso, non è previsto alcun avviso alla persona offesa dal reato.
Il ricorso è fondato e l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio sul punto concernente la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, immutato rimanendo il merito decisorio della regiudicanda penale, raggiunto da giudicato.
Erroneamente, infatti, il decidente g.i.p. ha ammesso la costituzione della parte civile ed ha liquidato in suo favore le spese processuali, ponendole a carico del T. .
La sentenza delle S.U. D'Avino, n. 47803/2008, puntualmente richiamata dal ricorrente, non permette esiti valutativi diversi (cfr. massima CED Cass.: "Nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto"). Nella parte motiva della decisione le Sezioni Unite hanno evidenziato, per un verso, che non sussiste interdipendenza biunivoca tra esercizio dell'azione penale e possibilità di costituzione di parte civile, come si desume - tra l'altro - dal rilievo che l'esercizio dell'azione penale in tanto legittima l'azione civile in sede penale, in quanto almeno uno tra i prevedibili sviluppi processuali avvalori l'aspettativa del danneggiato di ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno a norma dell'art.185 c.p. e art. 538 c.p.p.. Il che deve escludersi per la decisione che applica la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Argomento che vieppiù dimostra l'inconferenza della tesi del g.i.p. ambrosiano dell'ammessa costituzione della parte civile correlata all'avvenuto esercizio dell'azione penale (richiesta del p.m. di decreto di giudizio immediato e sua emissione).
Per altro verso le stesse S.U. osservano come l'affermato principio di diritto per cui nell'udienza (art. 447 c.p.p.) avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini non è ammessa la costituzione di parte civile, sì da rendere illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile, debba considerarsi esteso - per identicità della ratio ispiratrice - all'udienza fissata per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 458 c.p.p., comma 1, susseguente alla emissione del decreto di giudizio immediato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011