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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2022 depositato il 29/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210119309514 TASSE AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_1, Difensore_3 e Difensore_2, impugna cartella di pagamento n. 293 2021 01193095 14 afferente Tassa Automobilistica anno 2016 in relazione al motoveicolo Honda Africa Twin 750 avente targa Targa_1
In via preliminare ed assorbente, eccepisce il difetto di legittimazione passiva in ordine al pagamento della
Tassa Automobilistica per l'anno 2016 in relazione al motoveicolo modello “Honda Africa Twin 750” avente targa Targa_1 che l'odierno ricorrente, sig. Ricorrente_1, ha ceduto già in data 08.03.2007, giusta atto di vendita, con autentica di firma apposta innanzi al Comune di Belpasso, Rep. N. 30 del 08.03.2007 (doc. 3).
Pertanto la pretesa impositiva così come attivata nei confronti del ricorrente è da ritenersi illegittima ed infondata in quanto relativa al motoveicolo modello “Honda Africa Twin 750” avente targa Targa_1 che già dal 08.03.2007 non è più di proprietà e nella disponibilità dello stesso per averlo ceduto ad altro soggetto acquirente;
l'eccepito difetto di legittimazione passiva è stato motivo degli intervenuti “provvedimenti di sgravio e rettifica anagrafica” emessi nel tempo dall'Agenzia delle Entrate, in relazione ai periodi di sua competenza, per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 (già prodotti agli atti del giudizio che qui ci occupa
- doc. 4, 5, 6 e 7);
Regione Sicilia chiedeva la cessazione della materia del contendere risultando il pagamento per l'anno d'imposta accertato.
La parte ricorrente con successiva memoria produceva Sentenza n. 509/2024 depositata in data 07.02.2024 resa da Questa On.le Corte di Giustizia di I grado di Palermo Sezione XI – Giudice monocratico Dott. Massimo
Russo in relazione al distinto procedimento R.G.R. 2922/2023 afferente distinta cartella di pagamento emessa a titolo di Tassa Automobilistica anno 2017 sempre in relazione al motoveicolo Honda Africa Twin 750 avente targa Targa_1 Il Giudice monocratico ha accolto il proposto ricorso con la suddetta motivazione che in astratto qui si riporta: “…Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente, consapevole che la richiesta di trascrizione dell'atto al PRA è onere esclusivo del soggetto acquirente, ha altresì provato di avere di avere comunque comunicato al suddetto Ufficio, sin dal 2008, l'avvenuta vendita del suo motoveicolo e di avere chiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate “provvedimenti di sgravio e rettifica anagrafica” emessi nel tempo dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Catania, in relazione ai periodi di sua competenza, per le annualità 2007 (doc. 4), 2008 (doc. 5), 2009 (doc. 6) e 2010 (doc. 7), in tal guisa dimostrando di avere da tempo provato l'assenza della titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale;
alla luce di ciò, secondo quanto previsto dall'art. 94 comma 8 del codice della strada, gli uffici competenti dovevano procedere
“all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori” cosa che nel caso in esame non è stata fatta, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato che quindi deve essere annullato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della sentenza di cui sopra sia pur riferita a diverso anno d'imposta, la quale non risulta impugnata, il ricorso va accolto.
Vero similmente gli atti emessi da Regione Sicilia sono frutto di disallineamento con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate precedente ente impositore tant'è che la parte ricorrente ha prodotto
“provvedimenti di sgravio e rettifica anagrafica” emessi nel tempo dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di
Catania, in relazione ai periodi di sua competenza, per le annualità 2007 (doc. 4), 2008 (doc. 5), 2009 (doc.
6) e 2010 (doc. 7), cosicché l'azione amministrativa oggi esercitata con l'impugnato atto di accertamento risulta infondata.
La circostanza evidenziata da Regione Sicilia che il ricorrente nelle more del giudizio si sia attivato provvedendo al pagamento totale delle pretese tributarie, in mancanza di precisa manifestazione di volontà di prestare acquiescenza non conduce alla cessazione della materia del contendere invocata dall'Ufficio, potendo essere altre le motivazioni che hanno indotto lo stesso al pagamento incorso di giudizio. Per effetto della singolarità della questione esaminata compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Palermo,2.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3304/2022 depositato il 29/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210119309514 TASSE AUTO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli avvocati Difensore_1, Difensore_3 e Difensore_2, impugna cartella di pagamento n. 293 2021 01193095 14 afferente Tassa Automobilistica anno 2016 in relazione al motoveicolo Honda Africa Twin 750 avente targa Targa_1
In via preliminare ed assorbente, eccepisce il difetto di legittimazione passiva in ordine al pagamento della
Tassa Automobilistica per l'anno 2016 in relazione al motoveicolo modello “Honda Africa Twin 750” avente targa Targa_1 che l'odierno ricorrente, sig. Ricorrente_1, ha ceduto già in data 08.03.2007, giusta atto di vendita, con autentica di firma apposta innanzi al Comune di Belpasso, Rep. N. 30 del 08.03.2007 (doc. 3).
Pertanto la pretesa impositiva così come attivata nei confronti del ricorrente è da ritenersi illegittima ed infondata in quanto relativa al motoveicolo modello “Honda Africa Twin 750” avente targa Targa_1 che già dal 08.03.2007 non è più di proprietà e nella disponibilità dello stesso per averlo ceduto ad altro soggetto acquirente;
l'eccepito difetto di legittimazione passiva è stato motivo degli intervenuti “provvedimenti di sgravio e rettifica anagrafica” emessi nel tempo dall'Agenzia delle Entrate, in relazione ai periodi di sua competenza, per le annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 (già prodotti agli atti del giudizio che qui ci occupa
- doc. 4, 5, 6 e 7);
Regione Sicilia chiedeva la cessazione della materia del contendere risultando il pagamento per l'anno d'imposta accertato.
La parte ricorrente con successiva memoria produceva Sentenza n. 509/2024 depositata in data 07.02.2024 resa da Questa On.le Corte di Giustizia di I grado di Palermo Sezione XI – Giudice monocratico Dott. Massimo
Russo in relazione al distinto procedimento R.G.R. 2922/2023 afferente distinta cartella di pagamento emessa a titolo di Tassa Automobilistica anno 2017 sempre in relazione al motoveicolo Honda Africa Twin 750 avente targa Targa_1 Il Giudice monocratico ha accolto il proposto ricorso con la suddetta motivazione che in astratto qui si riporta: “…Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente, consapevole che la richiesta di trascrizione dell'atto al PRA è onere esclusivo del soggetto acquirente, ha altresì provato di avere di avere comunque comunicato al suddetto Ufficio, sin dal 2008, l'avvenuta vendita del suo motoveicolo e di avere chiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate “provvedimenti di sgravio e rettifica anagrafica” emessi nel tempo dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di Catania, in relazione ai periodi di sua competenza, per le annualità 2007 (doc. 4), 2008 (doc. 5), 2009 (doc. 6) e 2010 (doc. 7), in tal guisa dimostrando di avere da tempo provato l'assenza della titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale;
alla luce di ciò, secondo quanto previsto dall'art. 94 comma 8 del codice della strada, gli uffici competenti dovevano procedere
“all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori” cosa che nel caso in esame non è stata fatta, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato che quindi deve essere annullato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della sentenza di cui sopra sia pur riferita a diverso anno d'imposta, la quale non risulta impugnata, il ricorso va accolto.
Vero similmente gli atti emessi da Regione Sicilia sono frutto di disallineamento con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate precedente ente impositore tant'è che la parte ricorrente ha prodotto
“provvedimenti di sgravio e rettifica anagrafica” emessi nel tempo dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov.le di
Catania, in relazione ai periodi di sua competenza, per le annualità 2007 (doc. 4), 2008 (doc. 5), 2009 (doc.
6) e 2010 (doc. 7), cosicché l'azione amministrativa oggi esercitata con l'impugnato atto di accertamento risulta infondata.
La circostanza evidenziata da Regione Sicilia che il ricorrente nelle more del giudizio si sia attivato provvedendo al pagamento totale delle pretese tributarie, in mancanza di precisa manifestazione di volontà di prestare acquiescenza non conduce alla cessazione della materia del contendere invocata dall'Ufficio, potendo essere altre le motivazioni che hanno indotto lo stesso al pagamento incorso di giudizio. Per effetto della singolarità della questione esaminata compensa le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Palermo,2.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE