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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/12/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2753/19 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/19 R.G., vertente TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Monica Manera, domiciliato come in atti;
Ricorrente E
– (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti;
Resistente OGGETTO: permessi ex art. 33, L. n. 104/1992. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 01.08.2019 parte ricorrente ha dedotto: di essere operaio agricolo forestale a tempo indeterminato presso l'Azienda Calabria Verde sin dal 01.05.1997; di avere diritto ai benefici di cui all'art. 33 L. n. 104/1992 (tre giorni di permesso mesile retribuito) in relazione allo status di disabilità grave, ex art. 3, comma 3, L. 104/92, della sorella , giusto verbale del 26.10.2001 e del Parte_2
12.10.2017; di aver presentato, in data 09.12.2016, domanda per usufruire dei predetti benefici per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017; di aver usufruito nell'anno 2017 di 21 giornate di permesso ai sensi dell'art. 33, L. n. 104/1992 per le quali l'Azienda Calabria Verde ha trattenuto la somma complessiva, come da buste paga in CP_ atti, di € 1.348,68; di aver ricevuto in pagamento dall solo la somma di euro 600,35; di avere, quindi, diritto alla residua somma di € 748,33; di aver presentato ricorso amministrativo all' . CP_1
Pertanto, ha chiesto di riconoscere in favore del ricorrente il diritto a percepire la retribuzione per tutte le giornate di permesso di cui lo stesso ha usufruito ai sensi
1 CP_ dell'art. 33 legge104/1992 pari a nn. 21 per il 2017; di condannare l' ad erogare in suo favore la retribuzione relativa a tutti i giorni di permesso ex art. 33 legge 104/1992 di cui lo stesso ha usufruito per il periodo in questione, nella misura di € 748,33, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia, con regolarizzazione altresì della propria posizione contributiva;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre.
CP_ Si è costituito tempestivamente l eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza annuale ex art. 47 d.p.r. 639/1970, nonché la prescrizione del diritto, dal momento che il mancato pagamento della prestazione è ascrivibile al ritardo con cui il datore di lavoro ha inviato i modelli per la liquidazione del beneficio economico per cui è causa.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti, il Giudicante decide la causa con sentenza.
CP_ Va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall' dal momento che, essendo i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 posti a carico della
[...]
, essi devono intendersi Controparte_2 esclusi dalle previsioni di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970 in materia di decadenza
“sostanziale” dell'azione giudiziaria (così anche Tribunale Castrovillari, sez. lav., sent. n. 240/2021: “Non trova applicazione nel caso di specie la decadenza stabilita dall'art. 47 d.p.r. 639/1970, atteso che la domanda è stata accolta in via amministrativa ... mentre in questa sede è discussa la effettiva erogazione della prestazione”). Va, altresì, disattesa l'eccezione di prescrizione. Invero, l'eccezione non solo è del tutto CP_ generica essendosi l' limitato a dedurre che il diritto si è prescritto in quanto le comunicazioni da parte dell'azienda, che dovevano essere inviate entro una data utile (30-90 gg ) sono pervenute oltre un anno dopo, ma, nella fattispecie, non trova applicazione il termine annuale di prescrizione, previsto per l'indennità di maternità, né l'art. 2955 c.c., non avendo la prestazione in esame carattere retributivo. Non essendo previsto uno specifico termine prescrizionale per la fruizione delle prestazioni in materia, esse, quindi, devono ritenersi soggette alla prescrizione ordinaria decennale così come disciplinato dall'art. 2946 c.c.
Ciò posto il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito esposto. CP_ Va, al riguardo, rilevato che l' non contesta che il ricorrente abbia diritto alle prestazioni de quibus, né l'invio della domanda in via amministrativa. Nemmeno è contestata l'effettiva fruizione dei permessi e il quantum dell'importo residuo CP_ richiesto. Anzi, l' da un lato riconosce il diritto in capo al ricorrente ammettendolo al beneficio, avendone già liquidato una parte, per poi ritenere di non dover liquidare il residuo per prescrizione e decadenza.
2 Pertanto, posto quanto prima evidenziato, dato che il ricorrente ha documentato l'ammissione al beneficio in via amministrativa va dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità per tutte le giornate di permesso fruite ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992 CP_ dal 01.01.2017 al 31.12.2017, con condanna dell' al pagamento del residuo dovuto, pari ad euro 748,33, oltre accessori come per legge. Va da sé che l'accoglimento della domanda comporta come effetto consequenziale la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente. CP_ L'accoglimento della domanda giustifica la condanna alle spese di lite dell' liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. Monica Manera, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1 ACCOGLIE la domanda e DICHIARA il diritto del ricorrente a percepire l'indennità per le giornate di permesso fruite ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992 dal
01.01.2017 al 31.12.2017 e, per l'effetto, CO l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della residua somma di euro 748,33, oltre accessori come per legge;
2 CO l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Monica Manera, dichiaratasi antistataria;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 13.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2753/19 R.G., vertente TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Monica Manera, domiciliato come in atti;
Ricorrente E
– (C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti;
Resistente OGGETTO: permessi ex art. 33, L. n. 104/1992. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 01.08.2019 parte ricorrente ha dedotto: di essere operaio agricolo forestale a tempo indeterminato presso l'Azienda Calabria Verde sin dal 01.05.1997; di avere diritto ai benefici di cui all'art. 33 L. n. 104/1992 (tre giorni di permesso mesile retribuito) in relazione allo status di disabilità grave, ex art. 3, comma 3, L. 104/92, della sorella , giusto verbale del 26.10.2001 e del Parte_2
12.10.2017; di aver presentato, in data 09.12.2016, domanda per usufruire dei predetti benefici per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017; di aver usufruito nell'anno 2017 di 21 giornate di permesso ai sensi dell'art. 33, L. n. 104/1992 per le quali l'Azienda Calabria Verde ha trattenuto la somma complessiva, come da buste paga in CP_ atti, di € 1.348,68; di aver ricevuto in pagamento dall solo la somma di euro 600,35; di avere, quindi, diritto alla residua somma di € 748,33; di aver presentato ricorso amministrativo all' . CP_1
Pertanto, ha chiesto di riconoscere in favore del ricorrente il diritto a percepire la retribuzione per tutte le giornate di permesso di cui lo stesso ha usufruito ai sensi
1 CP_ dell'art. 33 legge104/1992 pari a nn. 21 per il 2017; di condannare l' ad erogare in suo favore la retribuzione relativa a tutti i giorni di permesso ex art. 33 legge 104/1992 di cui lo stesso ha usufruito per il periodo in questione, nella misura di € 748,33, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia, con regolarizzazione altresì della propria posizione contributiva;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre.
CP_ Si è costituito tempestivamente l eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza annuale ex art. 47 d.p.r. 639/1970, nonché la prescrizione del diritto, dal momento che il mancato pagamento della prestazione è ascrivibile al ritardo con cui il datore di lavoro ha inviato i modelli per la liquidazione del beneficio economico per cui è causa.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti, il Giudicante decide la causa con sentenza.
CP_ Va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall' dal momento che, essendo i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 posti a carico della
[...]
, essi devono intendersi Controparte_2 esclusi dalle previsioni di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970 in materia di decadenza
“sostanziale” dell'azione giudiziaria (così anche Tribunale Castrovillari, sez. lav., sent. n. 240/2021: “Non trova applicazione nel caso di specie la decadenza stabilita dall'art. 47 d.p.r. 639/1970, atteso che la domanda è stata accolta in via amministrativa ... mentre in questa sede è discussa la effettiva erogazione della prestazione”). Va, altresì, disattesa l'eccezione di prescrizione. Invero, l'eccezione non solo è del tutto CP_ generica essendosi l' limitato a dedurre che il diritto si è prescritto in quanto le comunicazioni da parte dell'azienda, che dovevano essere inviate entro una data utile (30-90 gg ) sono pervenute oltre un anno dopo, ma, nella fattispecie, non trova applicazione il termine annuale di prescrizione, previsto per l'indennità di maternità, né l'art. 2955 c.c., non avendo la prestazione in esame carattere retributivo. Non essendo previsto uno specifico termine prescrizionale per la fruizione delle prestazioni in materia, esse, quindi, devono ritenersi soggette alla prescrizione ordinaria decennale così come disciplinato dall'art. 2946 c.c.
Ciò posto il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito esposto. CP_ Va, al riguardo, rilevato che l' non contesta che il ricorrente abbia diritto alle prestazioni de quibus, né l'invio della domanda in via amministrativa. Nemmeno è contestata l'effettiva fruizione dei permessi e il quantum dell'importo residuo CP_ richiesto. Anzi, l' da un lato riconosce il diritto in capo al ricorrente ammettendolo al beneficio, avendone già liquidato una parte, per poi ritenere di non dover liquidare il residuo per prescrizione e decadenza.
2 Pertanto, posto quanto prima evidenziato, dato che il ricorrente ha documentato l'ammissione al beneficio in via amministrativa va dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità per tutte le giornate di permesso fruite ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992 CP_ dal 01.01.2017 al 31.12.2017, con condanna dell' al pagamento del residuo dovuto, pari ad euro 748,33, oltre accessori come per legge. Va da sé che l'accoglimento della domanda comporta come effetto consequenziale la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente. CP_ L'accoglimento della domanda giustifica la condanna alle spese di lite dell' liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, da distrarsi in favore dell'avv. Monica Manera, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1 ACCOGLIE la domanda e DICHIARA il diritto del ricorrente a percepire l'indennità per le giornate di permesso fruite ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992 dal
01.01.2017 al 31.12.2017 e, per l'effetto, CO l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della residua somma di euro 748,33, oltre accessori come per legge;
2 CO l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 600,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Monica Manera, dichiaratasi antistataria;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 13.12.2025.
Il GIUDICE del LAVORO
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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