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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.Biagio Politano Presidente,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.25, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Larussa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'avv. Luciano Gallo appellante
e
in persona del sindaco legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Vittoria Sitra. appellato nonché in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., appellato - contumace
Conclusioni:
Per l'appellante “in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la convenuta, in Parte_1 favore dell'attore, al risarcimento di tutti i danni materiali, patrimoniali, morali e biologici nella misura di euro 51.000,00, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo; condannare la convenuta, al pagamento, in favore dell'attore, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre 15% quali spese generali, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, per aver anticipato l spese e non aver percepito i compensi”. Per l'appellato “rigettare, in quanto inammissibile ed infondato, l'interposto Controparte_1 appello e confermare per l'effetto la sentenza n. 946/21, pubblicata il 16.11.21 dal Tribunale di
Crotone, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
in subordine , in caso di riforma della sentenza dichiarare la Curatela del Società CP_2 [...]
tenuta a garantire integralmente il convenuto Controparte_2 Controparte_1 manlevandolo completamente rispetto agli effetti dell'eventuale accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta dall' attore, per i motivi sopra esposti e per l'effetto, condannare la Curatela del al pagamento di tutte le somme che il Controparte_2 CP_1 dovesse essere condannato a pagare in favore di comprese quelle del presente giudizio, Parte_1 il tutto con vittoria di spese di giudizio”.
Svolgimento del processo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, il Parte_1 Controparte_1 esponendo;
che, in data 28.08.14, alle ore 23.00 circa, in mentre percorreva a piedi una CP_1 strada pedonale, da Via Discesa San Leonardo II, in direzione Corso Messina, sprofondava in un tombino non visibile;
che, detto tombino si rilevava aperto e danneggiato, oltre che non segnalato;
che, la scarsa visibilità gli impediva di avvedersi dell'ostacolo, anche a causa della recente pioggia che, a causa dell'occorso, subiva gravi lesioni, che la responsabilità era del ex art. 2051 c.c.; CP_1 ne chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento della somma di €. 51.000,00, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio, il che eccepiva, in via preliminare, il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva poiché il tombino in questione sarebbe di pertinenza della rete fognaria condominiale di Palazzo Corso Messina VI traversa n. 2; chiedeva, in ogni caos, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la dichiarata fallita, quale concessionaria della Controparte_2 rete idrica e fognaria del tenuta alla gestione del tombino in oggetto;
chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda e, in caso di ritenuta fondatezza della pretesa risarcitoria, di essere manlevato dalla Controparte_2
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, la SO. A. KRO. , rimaneva Controparte_3 contumace.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova orale, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 946/21, pubblicata il 16.11.21, il Tribunale di Crotone rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello affidandolo ai motivi che di Parte_1 seguito saranno esposti. Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
La curatela del rimaneva contumace, CP_2 Controparte_2 nonostante la rituale citazione in giudizio.
Con ordinanza del 16.12.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.05.24, riservando all'esito la decisione sulla richiesta di c.t.u.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 16.05.24.
L'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica;
l'appellato, al deposito della sola comparsa conclusionale.
Successivamente, a seguito del collocamento in quiescenza della presidente della Sezione, dott.ssa Carmela Ruberto, con ordinanza del 16.09.25, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'udienza del 12.11.25 per essere decisa in diversa composizione collegiale;
indi, a detta udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione, senza termini, ex art. 190 c.p.c., poiché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della Curatela del Fallimento
ritualmente citata e non comparsa. Controparte_2
2.- Nel merito, con un primo motivo, chiede la rivisitazione della sentenza Parte_1 laddove il Tribunale ha qualificato la domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2051 c.c., senza tenere conto che era stata proposta, anche ex art. 2043 c.c.
Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte chiarito che, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., l'ente pubblico risponde, comunque, dei danni subiti dagli utenti della proprietà comunale, secondo le regole dell'art. 2043 c.c., senza limitare la responsabilità della
P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto.
Pertanto, sul danneggiato graverebbe solo l'onere della prova della anomalia, considerata, di per sé, idonea a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incombe su quest'ultima dimostrare i fatti impeditivi della responsabilità risarcitoria.
Ebbene, il convenuto non avrebbe fornito alcuna prova al riguardo.
La modifica della pronuncia, pertanto, sarebbe rilevante in quanto consentirebbe l'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 2043 c.c.
2.1- Con un secondo ed articolato motivo, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Dalla prova testimoniale, infatti, sarebbe è emerso che egli stava percorrendo a piedi il marciapiede della II Traversa di Via Discesa San Leonardo di Crotone quando, passando sul coperchio, posto a chiusura di un pozzetto, si rovesciava, colpendolo sulla gamba destra e causandogli le lesioni documentate in atti.
Ritiene, pertanto, di aver fornito la prova di quanto richiesto dal primo giudice il quale, pur avendo attribuito al convenuto “l'onere di offrire la prova liberatoria sotto forma della fortuità dell'evento, cui si imputa il danno, fermo che il fortuito liberatorio è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato”, non ha riscontrato la sussistenza di detta prova liberatoria.
Invero, prosegue l'appellante, il difetto di manutenzione del pozzetto non sarebbe ascrivibile al caso fortuito, né può dirsi che il danneggiato abbia assunto una condotta negligente.
La Suprema Corte ha più volte precisato che, nel caso in cui il coperchio di un pozzetto si sposti al passaggio dell'utente della strada, il sinistro deve imputarsi allo scoperchiamento del tombino medesimo e non al danneggiato nemmeno (e non è il caso di specie) qualora avesse notato il disallineamento del coperchio.
Pertanto, il chiede che la sentenza venga riformata nella parte in cui afferma che parte Pt_1 attrice non avrebbe fornito prova dell'evento e del nesso di causalità, nonché della pericolosità della res, anziché affermare che la stessa è stata fornita e che la controparte non ha assolto al proprio onere probatorio offrendo la prova della fortuità dell'evento o della responsabilità della condotta del danneggiato.
Altro errore in cui sarebbe incorso il giudicante riguarderebbe la valutazione della sussistenza del rapporto di custodia tra l'ente ed il bene, atteso che il non avrebbe alcun Controparte_1 potere di controllo sul medesimo - tale da dover eliminare le situazioni di pericolo - in quanto, dalle deposizioni testimoniali, ha ritenuto che il tombino fosse collocato in un'area privata e destinato al servizio della rete fognaria di un , con conseguente responsabilità di quest'ultimo, ex art. CP_4
2051 c.c.
Ebbene, l'errore sarebbe consistito nel fatto di aver ricondotto la causa del sinistro al pozzetto;
in realtà, essa doveva essere ricondotta alle condizioni di tutta la sede viaria, ivi compreso il pozzetto.
Infatti, il dovere di custodia dell'ente è esteso a tutta la rete viaria che deve essere controllata e manutenuta in modo da non arrecare pregiudizio all'utenza.
Pertanto, il Comune di sarebbe responsabile del sinistro, tanto se proprietario, se non CP_1 di entrambi, del solo pozzetto;
quanto se proprietario della sola strada, ove lo stesso è posizionato.
Anche nel caso in cui il pozzetto non fosse di proprietà del ma di un Condominio, il CP_1 primo sarebbe ugualmente responsabile dei danni cagionati dalla copertura del pozzetto, in quanto la stessa rappresenta, comunque, il piano di calpestio della strada pubblica, di proprietà ed in custodia all'ente, che deve provvederne alla manutenzione.
Non vi sarebbe alcun dubbio - prosegue l'appellante - che la pubblica via, ove si è verificato il sinistro, sia di proprietà e sotto la custodia del il quale ha contestato solo la proprietà del CP_1 pozzetto, ma non quella della strada.
Peraltro, a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, l'ente precisa che “la zona in oggetto è infatti dotata di impianto di pubblica illuminazione”, appunto in quanto area pubblica.
Inoltre, dalla relazione di sopralluogo, allegata dal Comune di quest'ultimo avrebbe CP_1 esattamente individuato l'area del sinistro, come di sua competenza, descrivendola nei seguenti termini: “IV trav. di via Discesa S. Leonardo in corrispondenza del tratto di marciapiede ove vi è il collegamento a gradoni con la VI traversa di Corso Messina ed esattamente nel tratto retrostante
l'ingresso principale del Palazzo con civico n. 2, servito da marciapiede con pavimentazione in pietrine di cemento”.
La Corte di cassazione ha più volte precisato che per i danni cagionati da un pozzetto, anche qualora servente un condominio, ma inserito in un marciapiede comunale, risponde il CP_1 eventualmente, in solido con il medesimo;
in ogni caso, anche qualora l'area in questione CP_4 fosse di proprietà condominiale, ugualmente ricadrebbe sotto la custodia e la responsabilità del in quanto area, non delimitata, ma aperta al pubblico transito. CP_1
Il giudice di prime cure avrebbe errato, pertanto, nel ritenere che dalle dichiarazioni testimoniali sarebbe emerso che il tombino era collocato in un'area privata e destinato al servizio della rete fognaria condominiale, in quanto i testimoni non potevano essere a conoscenza della circostanza, circostanza, che doveva, comunque, essere provata dal in via documentale e CP_1 previa contestazione.
Invero, il teste ha riferito che il pozzetto si trovava all'interno di un piazzale privato, Tes_1 ma sarebbe evidente che detta dichiarazione è una mera supposizione, poiché questi era stato chiamato solo al fine di ispezionare il pozzetto e non altro.
Peraltro, è il medesimo teste a precisare: “non ho verificato la planimetria della zona, ma ho desunto la natura condominiale del pozzetto dal fatto che si trovava in area privata, mentre la rete gestita dalla i trova sulle strade principali, ovvero sulla via Discesa San Leonardo…non CP_5 ho verificato i collegamenti del pozzetto”;
L'area in questione, tra l'altro, non sarebbe recintata, né delimitata, né inibita all'attraversamento da parte della collettività.
Il teste , dipendente del - dopo aver riferito, genericamente, Testimone_2 Controparte_1
“che nel pozzetto in questione vi erano solo collegamenti di rete fognaria del solo condominio” - ha, successivamente, precisato: “non ho aperto il pozzetto e, pertanto, non ho verificato i collegamenti interni”; ed ancora: “ho desunto il collegamento dal fatto che la rete fognaria si trovava in corrispondenza degli scarichi esterni della palazzina”.
Dunque, i testimoni addotti non hanno mai riferito che il pozzetto e l'area del sinistro fossero private, ma lo hanno, semplicemente, desunto da circostanze non comprovate ed, in ogni caso, con conclusione erronea e priva di fondamento.
Peraltro, i testi e sono intervenuti sul luogo del sinistro, dopo circa cinque anni Tes_1 Tes_2 dal verificarsi dell'evento dannoso, allorquando lo stato dei luoghi, per loro stessa dichiarazione risultava, ormai, modificato.
Pertanto, la sentenza deve essere riformata affermando: che il ha il potere Controparte_1 di controllo sul bene e la possibilità di eliminare le situazioni di pericolo;
che la res che ha provocato il danno è l'intera area viabile e non, esclusivamente, il pozzetto;
che, dalle dichiarazioni testimoniali, non emerge che il tombino in oggetto sia collocato in un'area privata e destinato al servizio della rete fognaria del;
che, in ogni caso, per i danni provocati dal tombino, responsabile è il CP_4
che il non ha mai contestato la proprietà dell'area ove si è Controparte_1 Controparte_1 verificato il sinistro;
che, in ogni caso, sussiste la responsabilità dell'ente in quanto, al di là della proprietà, l'area è aperta al pubblico passaggio.
Quanto alla ritenuta incompatibilità delle circostanze, riferite dai testi, rispetto ai fatti esposti nell'atto di citazione laddove si legge che: “il tombino si rivelava aperto”, mentre il teste Tes_3 avrebbe riferito che:“il tombino era piano e coperto” il ritiene che il giudicante abbia Pt_1 erroneamente interpretato sia il contenuto dell'atto di citazione che della deposizione testimoniale.
Invero, gli aggettivi “aperto” e “coperto” non sarebbero né sinonimi, né contrari;
pertanto, il loro utilizzo, nel medesimo contesto, non può essere contraddittorio in quanto si riferisce a due caratteristiche che, nel caso, di specie coesistevano, al momento del sinistro;
infatti, il testimone, nel momento in cui ha dichiarato che “il tombino era piano e coperto”, ha riferito che il coperchio del tombino si trovava sopra il tombino stesso, appunto, a coprirlo ed era sul medesimo piano del livello stradale.
Il termine “aperto”, invece, utilizzato nell'atto di citazione, indicherebbe una situazione diversa e, cioè, il fatto che il coperchio non era saldamente ancorato al tombino, in modo tale da poterlo ritenere chiuso.
In ogni caso, laddove nell'atto introduttivo del giudizio si legge che: “il tombino si rivelava aperto”, sarebbe evidente che, prima che egli vi passasse sopra, lo stesso appariva chiuso.
Il teste , infatti, ha precisato che: “quando il ha poggiato il piede sul Tes_3 Parte_1 tombino quest'ultimo si è alzato, colpendolo alla gamba destra”. Medesime considerazioni varrebbero anche in relazione alla deposizione del teste Tes_4 che riferisce che “il tombino era coperto e quando è passato sopra il tombino si è Parte_1 girato”.
3.- L'appello è infondato.
Giova premettere che la presente fattispecie, correttamente ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c., prevede che l'attore dimostri l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Ebbene, ritiene la Corte che il primo giudice abbia valutato, adeguatamente ed attentamente, il materiale probatorio, acquisito al giudizio, applicando correttamente i suddetti principi ed illustrando il percorso logico-giuridico del proprio convincimento.
L'appellante ribadisce la sussistenza, nella fattispecie, anche degli elementi propri dell'insidia e/o trabocchetto che avrebbero determinato l'evento dannoso, invocando l'applicazione dell'art. 2043
c.c., in luogo dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, correttamente il Tribunale ha inquadrato l'azione risarcitoria nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., trattandosi di danno derivante da cosa in custodia affermando quanto segue: “deve parimenti escludersi l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. La responsabilità extracontrattuale, ai sensi della norma citata, richiede la prova della verificazione del fatto, del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso, nonché della colpa del danneggiante. Non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale e la responsabilità dell'ente convenuto, non essendo di certo sufficiente il solo riferimento all'evento dannoso, incombendo a parte attrice provare i fatti costitutivi posti a base della pretesa risarcitoria”.
Nel merito della pretesa risarcitoria, la Corte rileva che, correttamente, il primo giudice non ha ritenuto provato, neppure sulla base di elementi indiziari, la sussistenza del rapporto di custodia in capo al convenuto, elemento indefettibile dell'azione proposta. CP_1
È pacifico, infatti, che il dovere di custodia di cui all'art. 2051 c.c., va inteso come potere di fatto sulla res corrispondente ad una situazione giuridica, che sia almeno di detenzione qualificata e che conferisca al custode la possibilità e l'obbligo, in concreto, di escludere ogni situazione di pericolo. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che: “ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità)” (Cass. n.
21317/25; n. 11152/23; n. 5741/09).
Ebbene, le risultanze istruttorie hanno escluso la responsabilità dell'ente in quanto i testi escussi hanno dichiarato che il tombino in questione era collocato in un'area privata e destinato al servizio della rete fognaria del condominio di Palazzo Corso Messina, VI traversa, di CP_1
Invero, - teste qualificato, in quanto ex dipendente del settore Lavori pubblici Testimone_2 del Comune di - ha riferito di aver verificato che: “nel pozzetto in questione vi erano solo CP_1 collegamenti di rete fognaria del solo condominio della palazzina ubicata alla IV traversa Discesa
San Leonardo” precisando, ulteriormente, di aver desunto il collegamento dal fatto che la rete fognaria si trovava in corrispondenza degli scarichi esterni della palazzina;
che il pozzetto in questione era collocato in area privata, precisamente “all'interno di un piazzale privato condominiale” e di non essere mai intervenuto per conto della (società di gestione del CP_5 servizio idrico integrato) nella manutenzione del pozzetto in questione.
L'altro teste, impiegato presso la suddetta società, ha riferito di aver Testimone_5 eseguito un sopralluogo, per conto di quest'ultima, presso la via “Discesa San Leonardo” al fine di verificare se il pozzetto fosse o meno di loro competenza ed ha specificato che: “il pozzetto si trovava all'interno di un piazzale privato condominiale” riconoscendo le foto esibitegli in visione;
ha, infine, precisato quanto segue: “il pozzetto si presentava chiuso;
non l'ho aperto perché non di competenza della ho verificato i collegamenti del pozzetto, ma ho desunto la natura CP_6 condominiale del pozzetto dal fatto che si trovava in area privata, mentre, la rete gestita dalla
si trova sulle strade principali, ovvero sulla via Discesa San Leonardo…non sono mai CP_5 intervenuto per conto della nella manutenzione del pozzetto in questione”. CP_5
Anche il teste di parte attrice, ha affermato che: mentre Testimone_6 Parte_1 camminava è caduto in un tombino presente sul marciapiede di via Discesa San Leonardo nei pressi dell'Ufficio postale andando verso Corso Messina;
il tombino si trovava sul marciapiede che è fiancheggiato da due palazzine…il tombino era coperto e quando è passato sopra il Parte_1 tombino si è girato”; l'altro teste, , ha riferito di aver visto cadere il “in un Testimone_7 Pt_1 tombino, che si trovava in un vicolo di via San Leonardo…”. Inoltre, nel verbale di sopralluogo - effettuato dal tecnico del e da Controparte_1 personale del concessionario del servizio idrico-fognario - si legge: “sulla quarta traversa di via discesa San Leonardo, in corrispondenza del tratto di marciapiede ove vi è il collegamento a gradoni con la sesta traversa di Corso Messina, ed esattamente nel tratto retrostante l'ingresso principale del palazzo con civico n. 2, servito da marciapiede…….sul quale è stato individuato il pozzetto causa del sinistro, quest'ultimo è risultato ripristinato con chiusino in cemento. Al sopralluogo di verifica è stato confermato dal personale che il pozzetto in questione non è di pertinenza del CP_5 collegamento ai sottoservizi di rete fognaria del collettore principale della zona, ma del collegamento ai sottoservizi di rete fognaria condominiale di Palazzo Corso Messina, VI trav. n. 2...”.
Né alcun pregio può rivestire il tentativo di estendere e mutare l'oggetto dell'indagine rilevando, per la prima volta, che la causa del danno sarebbe da ricondurre all'intero tratto stradale e non solo al pozzetto, atteso che, sin dall'atto introduttivo del giudizio e, successivamente in sede di memorie istruttorie, il ha sempre affermato di essere caduto a causa del tombino, senza rilevare Pt_1 ulteriori anomalie della strada in questione, cui ricondurre l'evento dannoso.
Dunque, correttamente, il primo giudice ha rigettato la domanda, atteso che il pozzetto, ove sarebbe caduto è posto a servizio del Parte_1 Controparte_7
, unico soggetto tenuto alla custodia, ai sensi dell'art. 1117 c.c. e dunque responsabile degli
[...] eventuali danni procurati dalle parti comuni a terzi.
Assorbita ogni ulteriore censura
Alla luce delle superiori ragioni, la richiesta di c.t.u. deve essere respinta.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) in favore dell'appellato Controparte_1
Nulla sulle spese in favore della Controparte_2
in quanto contumace.
[...]
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti del e della Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 946/21, pubblicata il Controparte_2
16.11.21, emessa dal Tribunale di Crotone, così provvede: - dichiara la contumacia della Controparte_2
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida Controparte_1 in complessivi €.4.996, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge;
- nulla sulle spese in favore della Controparte_2
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.11.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott. Biagio Politano)