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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2024, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 43456/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43456/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2024 ad ore 9.00 innanzi al dott. Lorenza Adriana Zuffada, sono comparsi:
Per 'avv. CELOTTI LORENA, oggi sostituito dall'avv. Valeria Caruso Parte_1
Per 10 l'avv. MOLLUZZO DOMENICO Controparte_1 CP_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente, esaurita la discussione trattiene la causa in decisione.
I procuratoti chiedono che la sentenza venga depositata in loro assenza.
Alle ore 14.10 conclusa la camera di consiglio il Giudice pronuncia e deposita sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Lorenza Adriana Zuffada
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenza Adriana Zuffada ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43456/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELOTTI LORENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR CAVEZZALI, 5 20864 CONCOREZZO presso il difensore avv. CELOTTI LORENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FALCO VALERIA e dell'avv. MOLLUZZO DOMENICO ( ) VIA COL DI LANA, 5 20066 MELZO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
COL DI LANA, 5 20066 MELZO presso il difensore avv. FALCO VALERIA
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
omissis ex art. 58 comma due legge 69/2009 e art. 132 C.p.c. novellato
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra in qualità di Parte_1
proprietaria di una unità immobiliare facente parte del sito in Controparte_1
Cambiago (MI), via Don Spada n. 10, ha convenuto in giudizio il chiedendo al CP_1
Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e l'annullabilità delle delibere assunte ai punti
1), 2) , 3) e 4) dall'assemblea del tenutasi in data 11.6.2021 aventi ad oggetto CP_1
la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio e le pagina 2 di 4 conseguenti rettifiche dei piani di riparto dei preventivi gestione 2021 e linea vita e impermeabilizzazione.
Si costituiva in giudizio, a mezzo dell'amministratore pro tempore, il Controparte_1
prendendo posizione sui fatti oggetto di giudizio e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
Rigettata la formulata istanza di sospensione delle delibere, alla prima udienza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma C.p.c., quindi veniva disposta Ctu tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 69 disp. att. c.c..
Concluse le operazioni peritali, la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito della quale viene ora in decisione.
L'attrice eccepisce l'assenza dei presupposti ex art. 69 disp. att. c.c., invece rilevati dal tecnico incaricato dal condominio, Geom. che ha quindi modificato le tabelle CP_2 millesimali, sulla scorta di un mutamento delle condizioni di una parte dell'edificio; in particolare, cambiamento della destinazione d'uso delle due unità immobiliari a sottotetto.
L'attrice contesta che tali modifiche costituiscono un valido ed efficace presupposto per la modifica delle tabelle millesimali, la cui carenza comporta la nullità delle delibere prese nel corso dell'assemblea del 11.06.2021, di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 o.d.g., con particolare riferimento alla modifica delle tabelle millesimali e alla conseguente modifica dei piani di riparto. Assume che
Nel merito rilevano le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato, che, con perizia adeguatamente motivata e priva di vizi logici e motivazionali, ha accertato che esistono i presupposti di diritto che hanno comportato la redazione di nuove tabelle millesimali oggetto di delibera qui impugnata.
Quindi, acclarato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 69, n. 2, c.c., per cui l'assemblea ha correttamente deliberato l'approvazione a maggioranza di nuove tabelle millesimali, in assenza di ulteriori eccezioni meritevoli di valutazione, l'impugnazione viene rigettata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
pagina 3 di 4
p.q.m.
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione delle delibere;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese legali in favore del CP_1
convenuto, spese che liquida in euro 3.809,00 per competenze, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Milano, 18.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Lorenza Zuffada
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43456/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18 marzo 2024 ad ore 9.00 innanzi al dott. Lorenza Adriana Zuffada, sono comparsi:
Per 'avv. CELOTTI LORENA, oggi sostituito dall'avv. Valeria Caruso Parte_1
Per 10 l'avv. MOLLUZZO DOMENICO Controparte_1 CP_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa oralmente, esaurita la discussione trattiene la causa in decisione.
I procuratoti chiedono che la sentenza venga depositata in loro assenza.
Alle ore 14.10 conclusa la camera di consiglio il Giudice pronuncia e deposita sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto che le parti non sono presenti alla lettura.
Il Giudice
dott. Lorenza Adriana Zuffada
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenza Adriana Zuffada ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43456/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELOTTI LORENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR CAVEZZALI, 5 20864 CONCOREZZO presso il difensore avv. CELOTTI LORENA
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FALCO VALERIA e dell'avv. MOLLUZZO DOMENICO ( ) VIA COL DI LANA, 5 20066 MELZO;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
COL DI LANA, 5 20066 MELZO presso il difensore avv. FALCO VALERIA
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
omissis ex art. 58 comma due legge 69/2009 e art. 132 C.p.c. novellato
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra in qualità di Parte_1
proprietaria di una unità immobiliare facente parte del sito in Controparte_1
Cambiago (MI), via Don Spada n. 10, ha convenuto in giudizio il chiedendo al CP_1
Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e l'annullabilità delle delibere assunte ai punti
1), 2) , 3) e 4) dall'assemblea del tenutasi in data 11.6.2021 aventi ad oggetto CP_1
la modifica della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio e le pagina 2 di 4 conseguenti rettifiche dei piani di riparto dei preventivi gestione 2021 e linea vita e impermeabilizzazione.
Si costituiva in giudizio, a mezzo dell'amministratore pro tempore, il Controparte_1
prendendo posizione sui fatti oggetto di giudizio e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
Rigettata la formulata istanza di sospensione delle delibere, alla prima udienza venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma C.p.c., quindi veniva disposta Ctu tecnica al fine di accertare lo stato dei luoghi ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 69 disp. att. c.c..
Concluse le operazioni peritali, la causa matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'esito della quale viene ora in decisione.
L'attrice eccepisce l'assenza dei presupposti ex art. 69 disp. att. c.c., invece rilevati dal tecnico incaricato dal condominio, Geom. che ha quindi modificato le tabelle CP_2 millesimali, sulla scorta di un mutamento delle condizioni di una parte dell'edificio; in particolare, cambiamento della destinazione d'uso delle due unità immobiliari a sottotetto.
L'attrice contesta che tali modifiche costituiscono un valido ed efficace presupposto per la modifica delle tabelle millesimali, la cui carenza comporta la nullità delle delibere prese nel corso dell'assemblea del 11.06.2021, di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 o.d.g., con particolare riferimento alla modifica delle tabelle millesimali e alla conseguente modifica dei piani di riparto. Assume che
Nel merito rilevano le conclusioni cui è pervenuto il perito nominato, che, con perizia adeguatamente motivata e priva di vizi logici e motivazionali, ha accertato che esistono i presupposti di diritto che hanno comportato la redazione di nuove tabelle millesimali oggetto di delibera qui impugnata.
Quindi, acclarato l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 69, n. 2, c.c., per cui l'assemblea ha correttamente deliberato l'approvazione a maggioranza di nuove tabelle millesimali, in assenza di ulteriori eccezioni meritevoli di valutazione, l'impugnazione viene rigettata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
pagina 3 di 4
p.q.m.
Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione delle delibere;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese legali in favore del CP_1
convenuto, spese che liquida in euro 3.809,00 per competenze, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Milano, 18.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Lorenza Zuffada
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