TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5010/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5010/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
RU (MB) Via Bernina nr. 6SB e C.F. ) nato a [...] e residente in [...] Parte_2 C.F._2
Via Bernina nr. 6SB entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelica Scolari ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Vimercate (MB), Via Mazzini, n. 13, giusta procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio del matrimonio contratto secondo il rito concordatario in data 22.06.2015 in RU (MB) e annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13 Serie A dell'anno 2015 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di RU;
2. Confermare l'assegnazione casa famigliare, sita in RU (MB) Via Bernina nr. 6SB unitamente ai mobili, arredi e pertinenze al signor nell'interesse dei figli minori e non Parte_2 ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. accertato che i ricorrenti, titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità lavorative di ciascuno, sono entrambi economicamente autosufficienti, gli stessi, una volta cessati gli effetti del matrimonio, nulla avranno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 1. confermare che il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Confermare il collocamento di prevalentemente presso la casa famigliare sita in Persona_1
RU (MB) Via Bernina nr. 6SB; la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) tutti i venerdì dall'uscita di scuola, sino alla domenica sera alle ore 21; b) a settimane alterne il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì con accompagnamento a scuola e la successiva dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì con accompagnamento a scuola c) vacanze natalizie: ad anni alterni: la Vigilia di Natale sino alle 18.00 del giorno di Natale con un genitore e con l'altro dalle 18.00 del giorno di Natale sino al 26 dicembre. Ad anni alterni anche il Capodanno ed in alternanza con il giorno di Natale. Per le festività Natalizie 2024, si dà atto che starà con la madre il giorno di Natale sino alle 18.00 e con padre il giorno di Persona_1
Capodanno da intendersi dal pomeriggio del 31 sino al giorno successivo. I genitori gestiranno di comune accordo il restante periodo di chiusura scolastica;
d) Vacanze pasquali, ponti e altre festività con il criterio dell'alternanza; e) Vacanze estive: potrà stare con ciascun genitore per due settimane, anche Persona_1 consecutive, da concordarsi con un congruo anticipo e comunque entro maggio;
ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro il luogo in cui intende spostarsi e soggiornare con il figlio;
i genitori potranno di comune accordo definire altre e diverse modalità di visita, nel rispetto delle esigenze di ciascuno, soprattutto del figlio, favorendo la possibilità per di trascorre Persona_1 anche brevi periodi di villeggiatura;
3. confermare che stante la medesima permanenza del figlio minore presso entrambi i genitori il mantenimento avverrà direttamente nei confronti del figlio per i propri giorni di spettanza;
4. confermare che il figlio in quanto maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_2 potrà regolare liberamente i propri rapporti con i genitori, i quali lo manterranno direttamente;
5. I coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio purché previamente concordate in base al protocollo concordato del Tribunale di Monza. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate previa esibizione del relativo documento giustificativo, e il rimborso da parte dell'altro dovrà avvenire nel termine di 10 giorni dalla richiesta. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico verranno percepiti dalla signora Pt_1 la quale si impegna a versare il 50% del medesimo importo sul conto corrente del signor
[...] nonché le detrazioni fiscali spetteranno al 50% tra i coniugi;
Pt_2
6. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio per sé e per il figlio;
7. la signora AL permarrà intestataria dell'assicurazione postale del valore di € 12.500,00#;
8. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 1237/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.12.2024 e pubblicata in data 27.12.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 19.07.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 22 giugno 2015 (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di RU (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RU (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5010/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
RU (MB) Via Bernina nr. 6SB e C.F. ) nato a [...] e residente in [...] Parte_2 C.F._2
Via Bernina nr. 6SB entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelica Scolari ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Vimercate (MB), Via Mazzini, n. 13, giusta procura in calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio del matrimonio contratto secondo il rito concordatario in data 22.06.2015 in RU (MB) e annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13 Serie A dell'anno 2015 mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di RU;
2. Confermare l'assegnazione casa famigliare, sita in RU (MB) Via Bernina nr. 6SB unitamente ai mobili, arredi e pertinenze al signor nell'interesse dei figli minori e non Parte_2 ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. accertato che i ricorrenti, titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità lavorative di ciascuno, sono entrambi economicamente autosufficienti, gli stessi, una volta cessati gli effetti del matrimonio, nulla avranno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 1. confermare che il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Confermare il collocamento di prevalentemente presso la casa famigliare sita in Persona_1
RU (MB) Via Bernina nr. 6SB; la madre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) tutti i venerdì dall'uscita di scuola, sino alla domenica sera alle ore 21; b) a settimane alterne il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì con accompagnamento a scuola e la successiva dal martedì all'uscita da scuola fino al giovedì con accompagnamento a scuola c) vacanze natalizie: ad anni alterni: la Vigilia di Natale sino alle 18.00 del giorno di Natale con un genitore e con l'altro dalle 18.00 del giorno di Natale sino al 26 dicembre. Ad anni alterni anche il Capodanno ed in alternanza con il giorno di Natale. Per le festività Natalizie 2024, si dà atto che starà con la madre il giorno di Natale sino alle 18.00 e con padre il giorno di Persona_1
Capodanno da intendersi dal pomeriggio del 31 sino al giorno successivo. I genitori gestiranno di comune accordo il restante periodo di chiusura scolastica;
d) Vacanze pasquali, ponti e altre festività con il criterio dell'alternanza; e) Vacanze estive: potrà stare con ciascun genitore per due settimane, anche Persona_1 consecutive, da concordarsi con un congruo anticipo e comunque entro maggio;
ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro il luogo in cui intende spostarsi e soggiornare con il figlio;
i genitori potranno di comune accordo definire altre e diverse modalità di visita, nel rispetto delle esigenze di ciascuno, soprattutto del figlio, favorendo la possibilità per di trascorre Persona_1 anche brevi periodi di villeggiatura;
3. confermare che stante la medesima permanenza del figlio minore presso entrambi i genitori il mantenimento avverrà direttamente nei confronti del figlio per i propri giorni di spettanza;
4. confermare che il figlio in quanto maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_2 potrà regolare liberamente i propri rapporti con i genitori, i quali lo manterranno direttamente;
5. I coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio purché previamente concordate in base al protocollo concordato del Tribunale di Monza. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate previa esibizione del relativo documento giustificativo, e il rimborso da parte dell'altro dovrà avvenire nel termine di 10 giorni dalla richiesta. Gli assegni familiari e/o l'assegno unico verranno percepiti dalla signora Pt_1 la quale si impegna a versare il 50% del medesimo importo sul conto corrente del signor
[...] nonché le detrazioni fiscali spetteranno al 50% tra i coniugi;
Pt_2
6. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio per sé e per il figlio;
7. la signora AL permarrà intestataria dell'assicurazione postale del valore di € 12.500,00#;
8. Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 1237/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.12.2024 e pubblicata in data 27.12.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 19.07.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 22 giugno 2015 (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di RU (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RU (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi