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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 8581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8581 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 24946/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ad Avellino in Via Terminio n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Dello Russo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
-ricorrente-
E
(C.F.-P.I. , in persona del Direttore generale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, CP_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Annamaria De Nicola e Anna Cont Vingiani, con cui elettivamente domicilia presso il Servizio Affari Legali della
(comunicazioni alla PEC: Email_2
- convenuto -
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie dell'indennità ticket mensa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“a) In via principale, accertare e dichiarare, ex articolo 7 Direttiva 2003/88/CE, il diritto del ricorrente alle differenze retributive per il ticket mensa non corrisposta nei periodi di ferie godute negli anni 2019 al 2024, previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle disposizioni datoriali e/o della contrattazione collettiva confliggenti con la suddetta norma;
b) Per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede legale in (80145) alla Via Comunale del Principe 13/A, Cod. CP_1
Fisc/P. IVA alle differenze retributive dovute per il ticket mensa del valore P.IVA_1 di euro 4,13 moltiplicato per le giornate di ferie godute, rilevate nei cartellini sanitari dal 2019 al 2024, con il pagamento dell'importo complessivo di € 636,02 secondo i conteggi elaborati nel corpo del presente ricorso in relazione ai suddetti titoli, per le causali espresse nel presente atto introduttivo, oltre interessi legali ai sensi della legge n. 724/94 art. 22, co. 36, che richiama l'art. 16, co. 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) Vittoria di spese, rimborso CU e competenze professionali di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”
Per parte convenuta
“- in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per le pretese azionate antecedentemente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 04 12 .2024 - rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato in fatto ed in diritto
- condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di lavorare alle dipendenze dell' convenuta presso il P.O. San Paolo di Napoli, CP_2 con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere”, con Categoria D3, poi D4 negli anni 2020-2021-2022, D5 negli anni 2023- 2024, giusta declaratorie del CCNL del personale delle;
Parte_2
- di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni spalmati sulla intera settimana: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, fin dall'1/3/2001;
- che durante il periodo di ferie godute nel periodo dal 25/10/2019 al 31/10/2024 non ha percepito una retribuzione equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, non essendo ricompresa nella stessa il ticket-mensa e/o la relativa indennità sostitutiva;
- che gli importi spettanti a tale titolo vanno quantificati, giusta quanto disposto dall'art. 33 comma 4 D.P.R. n. 270/1987, in Euro 4,13 per ciascun giorno di ferie godute dal
2019 al 2024 (28 gg. di ferie annuali), come da conteggi indicati in ricorso. Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché le norme disciplinanti la natura degli emolumenti in questione, ha rassegnato le conclusioni esposte. Si è tempestivamente costituita l' convenuta, resistendo al giudizio e deducendo CP_2 l'infondatezza delle avverse pretese. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale delle richieste attoree a far data dalla notifica del ricorso introduttivo, in mancanza di precedenti atti interruttivi stragiudiziali ed ha, poi, rappresentato quanto segue:
- di aver corrisposto al ricorrente la retribuzione durante le ferie in conformità alle disposizioni contrattuali, che prevedono il pagamento della retribuzione individuale mensile così come definita dagli richiamate disposizioni del CCNL del Comparto Sanità;
- che il diritto alla fruizione dei buoni pasto, come da consolidata giurisprudenza della
S.C., non riveste natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
- che ai sensi dell'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile
1999, come successivamente modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del
31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009), il ticket mensa è ontologicamente collegato alla effettiva presenza in servizio del dipendente ed al superamento di un determinato numero di ore lavorate;
- che in ogni caso il computo dei giorni di ferie indicati dal ricorrente è errato e risulta smentito dall'allegato Gestionale aziendale. Indi ha concluso rassegnando le conclusioni esposte. All'esito di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 4.11.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione. ***** Il ricorso non merita accoglimento, aderendo il Tribunale all'orientamento della Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n. 342/2025 (allegata dalla convenuta) si è pronunciata, pur se tra diverse parti, proprio sulla inclusione della indennità in oggetto
(ticket mensa) nel ricalcolo della retribuzione feriale. Parte ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo nazionale ed eurocomunitario in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive
Cass. Sez. L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché Per_ del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5 la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del CP_3
15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_3 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021
n. 37589). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Viene, pertanto, in rilievo l'esame della specifica indennità indicata in ricorso ed esclusa dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente.
Ebbene ritiene il Tribunale che il ticket mensa non si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni, né risulta correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, in quanto - ai sensi dell'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, come successivamente modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009) - esso è ontologicamente collegato alla effettiva presenza in servizio del dipendente ed al superamento di un determinato numero di ore lavorate.
Come statuito dalla Corte di appello di Napoli nella sentenza n. 342/2025 su richiamata
“Diversa appare, invece, la questione del computo dei ticket mensa nella retribuzione feriale, oggetto precipuo del presente appello….In linea generale deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n.
16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf. Cass. sez. Lav. n. 15629/2021). …i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale (vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi …in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. Ciò posto, ritiene la Corte che né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale. Peraltro, su tale specifica questione non si è ancora espressa la Suprema Corte, considerato che nelle sentenze in precedenza richiamate non risulta fosse stato proposto uno specifico motivo di gravame che la investisse. L'importo calcolato a tale titolo va, quindi, detratto dai conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente riforma della sentenza sul punto e rideterminazione delle somme spettanti quali indicate in dispositivo”. Essendo dunque esclusa in radice la natura retributiva dell'indennità oggetto di causa, e non essendo tale voce correlata alla esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore (nei termini precisati da Cass. n. 13425/2019 cit. e Cass. n.
37589/2021), il ricorso va rigettato. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 18.11.2024 da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese;
Si comunichi.
Napoli 21.11.2025
Il Giudice dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 4.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 24946/2024 RG Lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ad Avellino in Via Terminio n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Dello Russo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC: ) Email_1
-ricorrente-
E
(C.F.-P.I. , in persona del Direttore generale Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, CP_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Annamaria De Nicola e Anna Cont Vingiani, con cui elettivamente domicilia presso il Servizio Affari Legali della
(comunicazioni alla PEC: Email_2
- convenuto -
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie dell'indennità ticket mensa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“a) In via principale, accertare e dichiarare, ex articolo 7 Direttiva 2003/88/CE, il diritto del ricorrente alle differenze retributive per il ticket mensa non corrisposta nei periodi di ferie godute negli anni 2019 al 2024, previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle disposizioni datoriali e/o della contrattazione collettiva confliggenti con la suddetta norma;
b) Per l'effetto, condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede legale in (80145) alla Via Comunale del Principe 13/A, Cod. CP_1
Fisc/P. IVA alle differenze retributive dovute per il ticket mensa del valore P.IVA_1 di euro 4,13 moltiplicato per le giornate di ferie godute, rilevate nei cartellini sanitari dal 2019 al 2024, con il pagamento dell'importo complessivo di € 636,02 secondo i conteggi elaborati nel corpo del presente ricorso in relazione ai suddetti titoli, per le causali espresse nel presente atto introduttivo, oltre interessi legali ai sensi della legge n. 724/94 art. 22, co. 36, che richiama l'art. 16, co. 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) Vittoria di spese, rimborso CU e competenze professionali di causa da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario”
Per parte convenuta
“- in via preliminare, dichiarare la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per le pretese azionate antecedentemente il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta in data 04 12 .2024 - rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato in fatto ed in diritto
- condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
- di lavorare alle dipendenze dell' convenuta presso il P.O. San Paolo di Napoli, CP_2 con inquadramento nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere”, con Categoria D3, poi D4 negli anni 2020-2021-2022, D5 negli anni 2023- 2024, giusta declaratorie del CCNL del personale delle;
Parte_2
- di avere sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni spalmati sulla intera settimana: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, fin dall'1/3/2001;
- che durante il periodo di ferie godute nel periodo dal 25/10/2019 al 31/10/2024 non ha percepito una retribuzione equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, non essendo ricompresa nella stessa il ticket-mensa e/o la relativa indennità sostitutiva;
- che gli importi spettanti a tale titolo vanno quantificati, giusta quanto disposto dall'art. 33 comma 4 D.P.R. n. 270/1987, in Euro 4,13 per ciascun giorno di ferie godute dal
2019 al 2024 (28 gg. di ferie annuali), come da conteggi indicati in ricorso. Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché le norme disciplinanti la natura degli emolumenti in questione, ha rassegnato le conclusioni esposte. Si è tempestivamente costituita l' convenuta, resistendo al giudizio e deducendo CP_2 l'infondatezza delle avverse pretese. Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale delle richieste attoree a far data dalla notifica del ricorso introduttivo, in mancanza di precedenti atti interruttivi stragiudiziali ed ha, poi, rappresentato quanto segue:
- di aver corrisposto al ricorrente la retribuzione durante le ferie in conformità alle disposizioni contrattuali, che prevedono il pagamento della retribuzione individuale mensile così come definita dagli richiamate disposizioni del CCNL del Comparto Sanità;
- che il diritto alla fruizione dei buoni pasto, come da consolidata giurisprudenza della
S.C., non riveste natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
- che ai sensi dell'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile
1999, come successivamente modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del
31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009), il ticket mensa è ontologicamente collegato alla effettiva presenza in servizio del dipendente ed al superamento di un determinato numero di ore lavorate;
- che in ogni caso il computo dei giorni di ferie indicati dal ricorrente è errato e risulta smentito dall'allegato Gestionale aziendale. Indi ha concluso rassegnando le conclusioni esposte. All'esito di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 4.11.2025.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione. ***** Il ricorso non merita accoglimento, aderendo il Tribunale all'orientamento della Corte di Appello di Napoli, che con sentenza n. 342/2025 (allegata dalla convenuta) si è pronunciata, pur se tra diverse parti, proprio sulla inclusione della indennità in oggetto
(ticket mensa) nel ricalcolo della retribuzione feriale. Parte ricorrente ha dedotto la contrarietà del comportamento datoriale con il quadro normativo nazionale ed eurocomunitario in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (e con le successive
Cass. Sez. L. n. 22401 del 15/10/2020, n. 18160/2023 del 26.6.2023 e n. 19633/2023) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché Per_ del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5 la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del CP_3
15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto
31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_3 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. Cont sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Sussiste, dunque, una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021
n. 37589). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
Viene, pertanto, in rilievo l'esame della specifica indennità indicata in ricorso ed esclusa dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente.
Ebbene ritiene il Tribunale che il ticket mensa non si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni, né risulta correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, in quanto - ai sensi dell'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, come successivamente modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008/2009) - esso è ontologicamente collegato alla effettiva presenza in servizio del dipendente ed al superamento di un determinato numero di ore lavorate.
Come statuito dalla Corte di appello di Napoli nella sentenza n. 342/2025 su richiamata
“Diversa appare, invece, la questione del computo dei ticket mensa nella retribuzione feriale, oggetto precipuo del presente appello….In linea generale deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n.
16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf. Cass. sez. Lav. n. 15629/2021). …i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale (vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi …in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. Ciò posto, ritiene la Corte che né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale. Peraltro, su tale specifica questione non si è ancora espressa la Suprema Corte, considerato che nelle sentenze in precedenza richiamate non risulta fosse stato proposto uno specifico motivo di gravame che la investisse. L'importo calcolato a tale titolo va, quindi, detratto dai conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente riforma della sentenza sul punto e rideterminazione delle somme spettanti quali indicate in dispositivo”. Essendo dunque esclusa in radice la natura retributiva dell'indennità oggetto di causa, e non essendo tale voce correlata alla esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore (nei termini precisati da Cass. n. 13425/2019 cit. e Cass. n.
37589/2021), il ricorso va rigettato. Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 18.11.2024 da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese;
Si comunichi.
Napoli 21.11.2025
Il Giudice dott. Federico Bile