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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1654/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1654/2024
Oggi 30/10/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. NI MO, sono presenti:
Per l'avv. F. Sangiovanni, in Parte_1 sost. dell'avv. SINIGAGLIA FABRIZIA
Per , la parte personalmente e l'avv. OFFREDI GEDDO NICOLA CP_1
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. Le parti discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 30/10/2025
Il giudice
NI MO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice NI MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1654/2024 promossa da:
C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Sinigaglia Fabrizia, domiciliata in Crema, via XX Settembre n. 86, presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Offredi Geddo CP_1 C.F._1
Nicola, domiciliata in Bergamo, via Locatelli n. 24/C, presso il difensore
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “in via preliminare e/o pregiudiziale: non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. 1323/2024) del
31/07-02/08/2024 del Tribunale di Cremona giacché: a) l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di facile e pronta soluzione;
b) si tratta di domanda inammissibile essedo credito, portato dall'ingiunzione, non più azionabile stante la definitività del decreto ingiuntivo n. 1612/2015 Tribunale di Cremona ottenuto da c) per la Parte_1 parte relativa agli interessi, parzialmente prescritto ed in quanto non si tratta di credito certo e determinato;
in via principale: dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R..G. 1323/2024) del 31/07-
02/08/2024 del Tribunale di Cremona per tutti i motivi meglio esposti nella trattazione del presente atto e, conseguentemente respingere la domanda della di condanna di Parte_1 al pagamento del presunto credito azionato in sede monitoria in quanto
[...] indeterminato e/o inesigibile e/o parzialmente prescritto e/o infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
in via subordinata e/o riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, limitare la condanna a quanto effettivamente comprovato a seguito dell'instauranda istruttoria, anche a seguito della rideterminazione del dovuto secondo legge e con eliminazione di tutte le poste non dovute e/o prescritte, e con compensazione con il maggior credito vantato da Parte_1 così come meglio specificato nella parte narrativa ed in diritto, tenuto conto anche del concorso di colpa dell'Ingiungente ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c..c. in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge nonché ai sensi dell'art. 96 cpc”.
Per parte resistente: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. 1323/2024) per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti in quanto il credito è certo ed esigibile. In via principale: rigettata ogni altra avversa domanda ed eccezione, e previo ogni più confacente accertamento, condannare
[...]
a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 10.461,06, oltre agli interessi dalla scadenza fino al saldo, ed alle spese processuali. In ogni caso: spese di causa integralmente rifuse oltre al monitorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 549/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore della sig.ra con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo capitale di euro CP_1
10.461,06, in ragione dell'omessa restituzione della cauzione versata dalla resistente;
cauzione non restituita dalla ricorrente dopo il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione del 17.4.2015.
La ricorrente deduceva:
- che “ad oggi le somme di cui Archimedia è creditrice nei confronti della sig.ra CP_1 sono ben superiori ad ogni supposto credito vantato dalla stessa ovvero sono pari ad €.
15.371,17 (derivanti dalla precisazione del credito a seguito del pignoramento presso terzi
RG 434/2024) + €. 2280,93 (derivanti da Verbale di assegnazione somme R.G. 2151/2022 ed afferenti alle spese legali ivi liquidate) + €. 4492,04 (derivanti dalle spese di lite liquidate con la sentenza n. 394/2024) ovvero la somma complessiva di €. 22.144,14”;
- “l'obbligatorietà della Mediazione in materia locatizia”;
- che “gli interessi sul presunto credito per mancata riconsegna del deposito cauzionale sono soggetti a termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c. sicché quanto meno gli interessi richiesti precedenti al 8/11/2018 dovranno considerarsi irrimediabilmente prescritti”;
- che “l'ingiungente ha sommato capitale ed interessi asseritamente maturati chiedendo il pagamento della somma di €. 10.461,06 di cui €. 6000,00 per capitale ed €. 4.461,06 per interessi al tasso commerciale…la natura degli interessi da eventualmente applicarsi
(legali o moratori) deve esser rimessa alla valutazione del Giudice così come la loro determinazione nell'ammontare”;
- che “la sig.ra non ha opposto il decreto per ingiunzione n. 1612/2015 CP_1 emesso dal Tribunale di Cremona su richiesta di ed avente ad oggetto il Parte_1 pagamento dei canoni insoluti maturati a favore della locatrice. In tema di estensione dei limiti del giudicato ex articolo 2909 del Cc, quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione”;
- che “controparte sostiene aver versato il deposito cauzionale sulla scorta della clausola
5) che dichiara che il conduttore “ha versato una cauzione pari a tre mensilità”, senza fornire l'effettiva prova del versamento ed omettendo di dar conto che la medesima clausola prevede, in ogni caso, il diritto del locatore di trattenere il medesimo deposito cauzionale “a fronte di eventuali danni arrecati all'immobile ed ai suoi impianti…Non bisogna esser maliziosi per figurarsi che tale richiesta di restituzione venga avanzata solo ora a distanza di quasi dieci anni dalla riconsegna dell'immobile, rendendo pressoché impossibile per la locatrice dimostrare le effettive condizioni di restituzione dell'immobile”;
- che “nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere che Parte_1 debba restituire (o meglio dedurre dal suo maggior credito) l'importo capitale a titolo di deposito cauzionale, nessun interesse sarà dovuto alla Sig.ra ”; CP_1 - che la sig.ra “ha radicato il procedimento monitorio nella piena CP_1 consapevolezza della totale inconsistenza delle proprie argomentazioni giuridiche”.
Alla stregua di quanto evidenziato chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, argomentato circa la CP_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Preliminarmente si evidenzia che all'udienza del 28.1.2025 il giudicante ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando l'udienza dell'8.4.2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Il termine è stato assegnato, in quanto l'azione esercitata dalla sig.ra era CP_1 relativa a una controversia in materia di locazione.
Gli artt. 5 bis e 4 del D.Lgs. n. 28/2010 prescrivono rispettivamente che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese” e “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti”. Nel caso di specie, la sig.ra in assenza di alcun accordo raggiunto CP_1 con la ricorrente, ha depositato la domanda di mediazione presso un organismo sito in
Bergamo, e cioè ha depositato la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente. Invero la presente causa, riguardante un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Crema, è correttamente pendente innanzi al
Tribunale di Cremona e la domanda di mediazione doveva essere depositata “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Le deduzioni effettuate dalla resistente all'udienza del 13.5.2025 non rendono legittimo il deposito della domanda di mediazione presso l'organismo sito in Bergamo, poiché: a) l'obbligo di depositare, in assenza di differente accordo tra le parti, la domanda di mediazione “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” è prescritto direttamente dalla legge e il giudice non è tenuto a specificare la circostanza nel provvedimento emesso ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010; b) è manifestamente irrilevante il fatto che la sede legale di Parte_1 sia sita nella città di Crema;
c) la convenuta non è una consumatrice, in
[...] quanto ha stipulato il “contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale – artigianale” al fine di esercitare un'attività imprenditoriale, come ammesso dalla stessa interessata nella “memoria difensiva” del 27.12.2024 (cfr. memoria nella parte in cui si legge “alla luce di quanto sopra non solo dovrà esser restituita la somma capitale di euro
6.000,00 ma la stessa dovrà esser maggiorata degli interessi di mora commerciali trattandosi di crediti relativi ad ambito commerciale come previsto dalle direttive
2000/35/CE e 2011/7/UE e come statuito dal giudice del monitorio”).
Di talché la domanda giudiziale proposta dalla sig.ra con il ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo è improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tutte le restanti questioni prospettate dalle parti sono assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla sig.ra CP_1 con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che si liquidano in euro 145,50 per spese esenti, in euro Parte_1
2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 30/10/2025
Il giudice
NI MO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1654/2024
Oggi 30/10/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. NI MO, sono presenti:
Per l'avv. F. Sangiovanni, in Parte_1 sost. dell'avv. SINIGAGLIA FABRIZIA
Per , la parte personalmente e l'avv. OFFREDI GEDDO NICOLA CP_1
Il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. Le parti discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 30/10/2025
Il giudice
NI MO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice NI MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1654/2024 promossa da:
C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Sinigaglia Fabrizia, domiciliata in Crema, via XX Settembre n. 86, presso il difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Offredi Geddo CP_1 C.F._1
Nicola, domiciliata in Bergamo, via Locatelli n. 24/C, presso il difensore
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “in via preliminare e/o pregiudiziale: non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. 1323/2024) del
31/07-02/08/2024 del Tribunale di Cremona giacché: a) l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di facile e pronta soluzione;
b) si tratta di domanda inammissibile essedo credito, portato dall'ingiunzione, non più azionabile stante la definitività del decreto ingiuntivo n. 1612/2015 Tribunale di Cremona ottenuto da c) per la Parte_1 parte relativa agli interessi, parzialmente prescritto ed in quanto non si tratta di credito certo e determinato;
in via principale: dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R..G. 1323/2024) del 31/07-
02/08/2024 del Tribunale di Cremona per tutti i motivi meglio esposti nella trattazione del presente atto e, conseguentemente respingere la domanda della di condanna di Parte_1 al pagamento del presunto credito azionato in sede monitoria in quanto
[...] indeterminato e/o inesigibile e/o parzialmente prescritto e/o infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
in via subordinata e/o riconvenzionale: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, limitare la condanna a quanto effettivamente comprovato a seguito dell'instauranda istruttoria, anche a seguito della rideterminazione del dovuto secondo legge e con eliminazione di tutte le poste non dovute e/o prescritte, e con compensazione con il maggior credito vantato da Parte_1 così come meglio specificato nella parte narrativa ed in diritto, tenuto conto anche del concorso di colpa dell'Ingiungente ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c..c. in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge nonché ai sensi dell'art. 96 cpc”.
Per parte resistente: “in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 549/2024 (R.G. 1323/2024) per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti in quanto il credito è certo ed esigibile. In via principale: rigettata ogni altra avversa domanda ed eccezione, e previo ogni più confacente accertamento, condannare
[...]
a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 10.461,06, oltre agli interessi dalla scadenza fino al saldo, ed alle spese processuali. In ogni caso: spese di causa integralmente rifuse oltre al monitorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 549/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore della sig.ra con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo capitale di euro CP_1
10.461,06, in ragione dell'omessa restituzione della cauzione versata dalla resistente;
cauzione non restituita dalla ricorrente dopo il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione del 17.4.2015.
La ricorrente deduceva:
- che “ad oggi le somme di cui Archimedia è creditrice nei confronti della sig.ra CP_1 sono ben superiori ad ogni supposto credito vantato dalla stessa ovvero sono pari ad €.
15.371,17 (derivanti dalla precisazione del credito a seguito del pignoramento presso terzi
RG 434/2024) + €. 2280,93 (derivanti da Verbale di assegnazione somme R.G. 2151/2022 ed afferenti alle spese legali ivi liquidate) + €. 4492,04 (derivanti dalle spese di lite liquidate con la sentenza n. 394/2024) ovvero la somma complessiva di €. 22.144,14”;
- “l'obbligatorietà della Mediazione in materia locatizia”;
- che “gli interessi sul presunto credito per mancata riconsegna del deposito cauzionale sono soggetti a termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c. sicché quanto meno gli interessi richiesti precedenti al 8/11/2018 dovranno considerarsi irrimediabilmente prescritti”;
- che “l'ingiungente ha sommato capitale ed interessi asseritamente maturati chiedendo il pagamento della somma di €. 10.461,06 di cui €. 6000,00 per capitale ed €. 4.461,06 per interessi al tasso commerciale…la natura degli interessi da eventualmente applicarsi
(legali o moratori) deve esser rimessa alla valutazione del Giudice così come la loro determinazione nell'ammontare”;
- che “la sig.ra non ha opposto il decreto per ingiunzione n. 1612/2015 CP_1 emesso dal Tribunale di Cremona su richiesta di ed avente ad oggetto il Parte_1 pagamento dei canoni insoluti maturati a favore della locatrice. In tema di estensione dei limiti del giudicato ex articolo 2909 del Cc, quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione”;
- che “controparte sostiene aver versato il deposito cauzionale sulla scorta della clausola
5) che dichiara che il conduttore “ha versato una cauzione pari a tre mensilità”, senza fornire l'effettiva prova del versamento ed omettendo di dar conto che la medesima clausola prevede, in ogni caso, il diritto del locatore di trattenere il medesimo deposito cauzionale “a fronte di eventuali danni arrecati all'immobile ed ai suoi impianti…Non bisogna esser maliziosi per figurarsi che tale richiesta di restituzione venga avanzata solo ora a distanza di quasi dieci anni dalla riconsegna dell'immobile, rendendo pressoché impossibile per la locatrice dimostrare le effettive condizioni di restituzione dell'immobile”;
- che “nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice dovesse ritenere che Parte_1 debba restituire (o meglio dedurre dal suo maggior credito) l'importo capitale a titolo di deposito cauzionale, nessun interesse sarà dovuto alla Sig.ra ”; CP_1 - che la sig.ra “ha radicato il procedimento monitorio nella piena CP_1 consapevolezza della totale inconsistenza delle proprie argomentazioni giuridiche”.
Alla stregua di quanto evidenziato chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, argomentato circa la CP_1 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Preliminarmente si evidenzia che all'udienza del 28.1.2025 il giudicante ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando l'udienza dell'8.4.2025 per l'eventuale prosecuzione del giudizio. Il termine è stato assegnato, in quanto l'azione esercitata dalla sig.ra era CP_1 relativa a una controversia in materia di locazione.
Gli artt. 5 bis e 4 del D.Lgs. n. 28/2010 prescrivono rispettivamente che “quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese” e “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti”. Nel caso di specie, la sig.ra in assenza di alcun accordo raggiunto CP_1 con la ricorrente, ha depositato la domanda di mediazione presso un organismo sito in
Bergamo, e cioè ha depositato la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente. Invero la presente causa, riguardante un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile sito in Crema, è correttamente pendente innanzi al
Tribunale di Cremona e la domanda di mediazione doveva essere depositata “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Le deduzioni effettuate dalla resistente all'udienza del 13.5.2025 non rendono legittimo il deposito della domanda di mediazione presso l'organismo sito in Bergamo, poiché: a) l'obbligo di depositare, in assenza di differente accordo tra le parti, la domanda di mediazione “presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia” è prescritto direttamente dalla legge e il giudice non è tenuto a specificare la circostanza nel provvedimento emesso ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010; b) è manifestamente irrilevante il fatto che la sede legale di Parte_1 sia sita nella città di Crema;
c) la convenuta non è una consumatrice, in
[...] quanto ha stipulato il “contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale – artigianale” al fine di esercitare un'attività imprenditoriale, come ammesso dalla stessa interessata nella “memoria difensiva” del 27.12.2024 (cfr. memoria nella parte in cui si legge “alla luce di quanto sopra non solo dovrà esser restituita la somma capitale di euro
6.000,00 ma la stessa dovrà esser maggiorata degli interessi di mora commerciali trattandosi di crediti relativi ad ambito commerciale come previsto dalle direttive
2000/35/CE e 2011/7/UE e come statuito dal giudice del monitorio”).
Di talché la domanda giudiziale proposta dalla sig.ra con il ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo è improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Tutte le restanti questioni prospettate dalle parti sono assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone: - dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla sig.ra CP_1 con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la sig.ra alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che si liquidano in euro 145,50 per spese esenti, in euro Parte_1
2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 30/10/2025
Il giudice
NI MO