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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 1169/2020 R.G. vertente
TRA Parte
con sede legale in Messina, via Turiano, C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 50, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Filippo Pagano che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'Assessore pro tempore, (c.f. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato (c.f. ), nei cui uffici di Messina, in Via dei Mille, is. 221, è C.F._1 ope legis domiciliato;
-parte convenuta-
E
, con sede legale in Messina, Via Controparte_2
La Farina, 263, ed ivi elettivamente domiciliata, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3
LO TA, RI TO e MI PA, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
OGGETTO: altri contratti atipici, rapporto di accreditamento.
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 25.11.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. RI TO per l . Controparte_2 Considerato che l' con le superiori note scritte, ha precisato le proprie CP_3 conclusioni, insistendo nelle domande articolate in atti e verbali di causa e chiedendo la decisione della controversia.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2010, la ha convenuto in Parte_3 giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, l' e Controparte_1
l' chiedendone la condanna alla rideterminazione annuale Controparte_4 del budget al fine di consentire alla società attrice il raggiungimento della soglia di 200.000 prestazioni, nonché la condanna al risarcimento dei danni e l'inibizione di ogni provvedimento sanzionatorio in conseguenza del mancato raggiungimento della predetta soglia per fatto alla stessa non imputabile. Parte attrice ha, in particolare, formulato le seguenti domande:
“
1. Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al raggiungimento delle 200.000 prestazioni richieste e alla loro remunerazione;
2. Conseguentemente rideterminare il budget di anno in anno necessario per il raggiungimento della soglia delle 200.000 prestazioni;
3. Ritenere e dichiarare che l'attore non è obbligato ad aggregarsi poiché il mancato raggiungimento della soglia delle 200.000 prestazioni non è al medesimo imputabile;
4. Condannare le convenute in solido e ciascuno per quanto di rispettiva ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa;
5. Inibire ogni provvedimento sanzionatorio o di revoca/sospensione delle autorizzazioni o del codice regionale del laboratorio attoreo attuato in conseguenza del mancato raggiungimento della soglia delle 200.000 prestazioni in quanto illegittimo per le motivazione sopra illustrate”.
Integrato il contradditorio, si è costituito in giudizio, con comparsa del 14.3.2020, l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice adito in favore del Giudice amministrativo e, nel merito, contestando tutto quanto dedotto da controparte poiché infondato, in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.5.2020, si è costituita in giudizio l'
[...]
chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in Controparte_2 favore del Giudice amministrativo e, in via subordinata, il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.11.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In via preliminare ed assorbente occorre esaminare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute. Ai fini della determinazione della giurisdizione occorre aver riguardo al c.d. “petitum sostanziale” della domanda, da identificare non soltanto in funzione della concreta statuizione chiesta al Giudice ma anche, e soprattutto, in relazione alla causa petendi, e cioè, all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo, in particolare, ai fatti allegati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio (cfr. Cass. S.U., 7/3/2003 n. 3508; 8/8/2005
n. 16605; 04/10/2012 n.1684, 23/09/2013 n 2167).
Con riferimento al riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, la
Corte di cassazione, nel suo supremo consesso, ha precisato che i rapporti fra le case di cura o le strutture minori quali ambulatori, laboratori o gabinetti specialistici e gli enti pubblici preposti all'attività sanitaria sono qualificati come concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass. Sez. U. 14 gennaio 2005, n. 603; Cass. Sez. U. 8 luglio 2005, n.
14335).
Costituisce principio consolidato (Cass., S.U., n. 26200 del 2019, che richiama tra le altre:
Cass., S.U., 28053 del 2018; Cass., S.U., n. 30963 del 2022, n. 1602 del 2022, n. 23744 del 2020, n.
32505 del 2019, n. 31029 del 2019) l'affermazione che le controversie concernenti “indennità, canoni Parte ed altri corrispettivi”, nei rapporti qualificabili come concessione di pubblico servizio tra le e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra quest'ultima e il concessionario si configura secondo il binomio “potere interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cass., sez. un., 10/09/2024, n.24338).
Ad ulteriore conferma di quanto sinora affermato, la Suprema Corte, con riferimento alla domanda del gestore di una clinica privata accreditata diretta ad ottenere la riclassificazione della struttura in una superiore fascia di accreditamento e la conseguente applicazione di un più elevato tariffario delle prestazioni, fattispecie che si attaglia perfettamente al caso in esame, ha devoluto siffatta questione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, atteso che la P.A., quando riscontra le condizioni di applicabilità o revisione della convenzione di accreditamento, esercita una potestà pubblica (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12/06/2015, n. 12178). In particolare, secondo Cass., sez. un., 13/06/2017, n. 14647,. “ai sensi dell'art. 33, comma 1,
D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205 del 2000, le controversie fra i gestori pubblici del servizio e le predette strutture appartengono alla giurisdizione del G.O. solo quando concernono il pagamento dei corrispettivi, ma non anche quando sia in discussione la riclassificazione dall'originaria fascia attribuita nella convenzione di accreditamento ad una fascia funzionale superiore, al fine della corresponsione dei differenziali di tariffa. In tal caso è, invero, contestato l'esercizio del potere della P.A., in materia di servizio pubblico sanitario, di attribuire la classificazione in relazione ai requisiti qualitativi e quantitativi del servizio. Né assume contrario rilievo la circostanza che la domanda della casa di cura sia esclusivamente volta alla liquidazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione della fascia superiore, atteso che la pretesa risarcitoria presuppone l'accertamento, ancorché in via incidentale, della erroneità della classificazione riconosciuta, e che, in ogni caso, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone anche del risarcimento del danno”.
Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute – peraltro non specificamente contestata dalla parte attrice – in quanto la controversia non riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di indennità o altre somme pecuniarie, in relazione ad un rapporto “paritario” con l'amministrazione, ma investe il profilo pubblicistico dell'esatta portata del rapporto concessorio, attuato mediante lo strumento dell'accreditamento.
A definizione del presente giudizio va, pertanto, declinata la giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quella del Giudice amministrativo, con assorbimento delle ulteriori eccezioni avanzate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile) e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1169/2020 R.G., così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna Parte_3 delle parti convenute ( e Controparte_1 [...] ), che si liquidano per ciascuna di esse in € 4.500,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 24.12.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 1169/2020 R.G. vertente
TRA Parte
con sede legale in Messina, via Turiano, C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 50, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Filippo Pagano che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
, in persona Controparte_1 dell'Assessore pro tempore, (c.f. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato (c.f. ), nei cui uffici di Messina, in Via dei Mille, is. 221, è C.F._1 ope legis domiciliato;
-parte convenuta-
E
, con sede legale in Messina, Via Controparte_2
La Farina, 263, ed ivi elettivamente domiciliata, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_3
LO TA, RI TO e MI PA, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
OGGETTO: altri contratti atipici, rapporto di accreditamento.
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 25.11.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv. RI TO per l . Controparte_2 Considerato che l' con le superiori note scritte, ha precisato le proprie CP_3 conclusioni, insistendo nelle domande articolate in atti e verbali di causa e chiedendo la decisione della controversia.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.2.2010, la ha convenuto in Parte_3 giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, l' e Controparte_1
l' chiedendone la condanna alla rideterminazione annuale Controparte_4 del budget al fine di consentire alla società attrice il raggiungimento della soglia di 200.000 prestazioni, nonché la condanna al risarcimento dei danni e l'inibizione di ogni provvedimento sanzionatorio in conseguenza del mancato raggiungimento della predetta soglia per fatto alla stessa non imputabile. Parte attrice ha, in particolare, formulato le seguenti domande:
“
1. Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al raggiungimento delle 200.000 prestazioni richieste e alla loro remunerazione;
2. Conseguentemente rideterminare il budget di anno in anno necessario per il raggiungimento della soglia delle 200.000 prestazioni;
3. Ritenere e dichiarare che l'attore non è obbligato ad aggregarsi poiché il mancato raggiungimento della soglia delle 200.000 prestazioni non è al medesimo imputabile;
4. Condannare le convenute in solido e ciascuno per quanto di rispettiva ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi nella misura che sarà accertata in corso di causa;
5. Inibire ogni provvedimento sanzionatorio o di revoca/sospensione delle autorizzazioni o del codice regionale del laboratorio attoreo attuato in conseguenza del mancato raggiungimento della soglia delle 200.000 prestazioni in quanto illegittimo per le motivazione sopra illustrate”.
Integrato il contradditorio, si è costituito in giudizio, con comparsa del 14.3.2020, l'
[...]
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Controparte_1 giudice adito in favore del Giudice amministrativo e, nel merito, contestando tutto quanto dedotto da controparte poiché infondato, in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.5.2020, si è costituita in giudizio l'
[...]
chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito in Controparte_2 favore del Giudice amministrativo e, in via subordinata, il rigetto delle domande avanzate dalla parte attrice.
Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 25.11.2025 la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In via preliminare ed assorbente occorre esaminare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute. Ai fini della determinazione della giurisdizione occorre aver riguardo al c.d. “petitum sostanziale” della domanda, da identificare non soltanto in funzione della concreta statuizione chiesta al Giudice ma anche, e soprattutto, in relazione alla causa petendi, e cioè, all'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo, in particolare, ai fatti allegati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio (cfr. Cass. S.U., 7/3/2003 n. 3508; 8/8/2005
n. 16605; 04/10/2012 n.1684, 23/09/2013 n 2167).
Con riferimento al riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, la
Corte di cassazione, nel suo supremo consesso, ha precisato che i rapporti fra le case di cura o le strutture minori quali ambulatori, laboratori o gabinetti specialistici e gli enti pubblici preposti all'attività sanitaria sono qualificati come concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 5, sia in quello successivo fondato sul sistema dell'accreditamento (cfr. Cass. Sez. U. 14 gennaio 2005, n. 603; Cass. Sez. U. 8 luglio 2005, n.
14335).
Costituisce principio consolidato (Cass., S.U., n. 26200 del 2019, che richiama tra le altre:
Cass., S.U., 28053 del 2018; Cass., S.U., n. 30963 del 2022, n. 1602 del 2022, n. 23744 del 2020, n.
32505 del 2019, n. 31029 del 2019) l'affermazione che le controversie concernenti “indennità, canoni Parte ed altri corrispettivi”, nei rapporti qualificabili come concessione di pubblico servizio tra le e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall'art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra quest'ultima e il concessionario si configura secondo il binomio “potere interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cass., sez. un., 10/09/2024, n.24338).
Ad ulteriore conferma di quanto sinora affermato, la Suprema Corte, con riferimento alla domanda del gestore di una clinica privata accreditata diretta ad ottenere la riclassificazione della struttura in una superiore fascia di accreditamento e la conseguente applicazione di un più elevato tariffario delle prestazioni, fattispecie che si attaglia perfettamente al caso in esame, ha devoluto siffatta questione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, atteso che la P.A., quando riscontra le condizioni di applicabilità o revisione della convenzione di accreditamento, esercita una potestà pubblica (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 12/06/2015, n. 12178). In particolare, secondo Cass., sez. un., 13/06/2017, n. 14647,. “ai sensi dell'art. 33, comma 1,
D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a), della legge n. 205 del 2000, le controversie fra i gestori pubblici del servizio e le predette strutture appartengono alla giurisdizione del G.O. solo quando concernono il pagamento dei corrispettivi, ma non anche quando sia in discussione la riclassificazione dall'originaria fascia attribuita nella convenzione di accreditamento ad una fascia funzionale superiore, al fine della corresponsione dei differenziali di tariffa. In tal caso è, invero, contestato l'esercizio del potere della P.A., in materia di servizio pubblico sanitario, di attribuire la classificazione in relazione ai requisiti qualitativi e quantitativi del servizio. Né assume contrario rilievo la circostanza che la domanda della casa di cura sia esclusivamente volta alla liquidazione del danno subito per effetto della mancata attribuzione della fascia superiore, atteso che la pretesa risarcitoria presuppone l'accertamento, ancorché in via incidentale, della erroneità della classificazione riconosciuta, e che, in ogni caso, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone anche del risarcimento del danno”.
Dalle superiori considerazioni discende, pertanto, la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute – peraltro non specificamente contestata dalla parte attrice – in quanto la controversia non riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di indennità o altre somme pecuniarie, in relazione ad un rapporto “paritario” con l'amministrazione, ma investe il profilo pubblicistico dell'esatta portata del rapporto concessorio, attuato mediante lo strumento dell'accreditamento.
A definizione del presente giudizio va, pertanto, declinata la giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quella del Giudice amministrativo, con assorbimento delle ulteriori eccezioni avanzate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori tra i minimi e i medi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile) e la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1169/2020 R.G., così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna Parte_3 delle parti convenute ( e Controparte_1 [...] ), che si liquidano per ciascuna di esse in € 4.500,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 24.12.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia