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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/09/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1837 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
– C.F. - elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Roma in Viale Giulio Cesare, 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo
Mancusi
RICORRENTE
E
– C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede
Roma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella CP_2
PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.08.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo di: CP_1
1) accertare il suo diritto all' assegno di assistenza ex art. 13 L. 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10/01/2022, così come riconosciuto dal decreto di omologa Rg
n. 2044/2022 del 3/4/2024;
2) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1 della ricorrente, n.q. sopra indicata, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
1 - che il Tribunale Civile di Civitavecchia, Sez. Lavoro, con decreto del 3/4/2024 emesso nel giudizio con RG 2044/22 ha omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto, riconoscendo in capo alla ricorrente l'assegno ex art. 13 L. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 10/1/2022; CP_
- che detto decreto di omologa era stato notificato, via pec, alle competenti sedi in data
5/4/2024; CP_
- di aver trasmesso in data 4.4.2024 all' il modello AP70 corredato dalla documentazione idonea a consentire all'istituto di provvedere al pagamento;
CP_
- che l' nonostante il decorso di oltre 120 giorni, non ha provveduto al pagamento;
Si è costituito l' in data 1.7.2025 deducendo di aver liquidato la prestazione con TE08 del CP_1
26/8/2024 e provveduto all'accredito della prima rata, comprensiva di arretrati, in data
20/9/2024.
Pertanto, l'istituto previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nelle note d'udienza, depositate in data 22.9.2025, parte ricorrente ha dato atto che l' , ha CP_1 provveduto al pagamento della prestazione oggetto di domanda e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
All'odierna udienza, viste le note scritte depositate dalle parti, acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ex art 13,
L.118/71, con decorrenza dal mese di febbraio 2022, e al pagamento dei ratei maturati sino al deposito del ricorso.
Non è infatti contestato tra le parti, e risulta documentalmente, che ha riconosciuto il diritto CP_1 della ricorrente alla percezione della prestazione provvedendo alla liquidazione della stessa in data 26.08.2024, circa un mese prima della notifica del ricorso avvenuta il 24.09.2024 ed accreditando la prima rata e gli arretrati il 20.09.2024.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione
2 cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia “ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità secondo i principi di cui alle art. 91 e ss c.p.c.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, tuttavia osservarsi, che avendo l' riconosciuto la prestazione prima del deposito del CP_1 ricorso e provveduto al pagamento prima della notifica dello stesso, il presente giudizio avrebbe pertanto potuto probabilmente essere evitato mediante una messa in mora di natura stragiudiziale nei confronti dell'Istituto, gravato da un elevato numero di domande di pagamento che rende oggettivamente difficoltosa la celere risposta.
Tali circostanze, unitamente alla peculiarità della materia, alla limitata attività difensiva svolta costituiscono gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale
(sent. n. 77/2018) per la compensazione delle spese,
PQM
DICHIARA la cessazione della materia del contendere
COMPENSA tra le parti le spese di lite
Civitavecchia, 30/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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