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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 5167/2024 del R.G. Tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , nella qualità di eredi Parte_5 Parte_6 Parte_7 legittimi della Sig.ra , nata il [...] a [...] e deceduta il 04.12.2023, rappresentati Per_1
e difesi dall'Avv. Immacolata Romano;
ricorrenti E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione I ricorrenti, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_2
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui la Sig.ra aveva
[...] Per_1 chiesto l'accertamento del requisito sanitario fruire dell'indennità di accompagnamento - presentavano dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentavano nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui era affetto il dante causa così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del dante causa, esponendo quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI La signora , nata il [...] a [...], ha presentato domanda volta al riconoscimento Per_1 dell'indennità di accompagnamento il giorno 05-03-2021. Il giorno 01-02-2023 fu sottoposta a visita medico legale dalla commissione medica e CP_1 riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave (67% - 99%), priva dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, ha adito le vie legali con ricorso al Tribunale di Napoli Nord nel quale si ribadiva il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa. Premessa indispensabile per poter discutere sull'indennità di accompagnamento è la presenza di un complesso menomativo che realizzi le difficoltà di grado grave (100%). La Circolare del Ministero della Sanità del 23-7-1999, riferendosi all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, afferma che: “Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si ritiene, pertanto, che i diversi livelli e gradi di difficoltà riscontrabili possano essere ricondotti a tre classi: 1) difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3% e il 66,6% (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell'assistenza protesica;
2) difficoltà medio - gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99%, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
3) difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione del pagamento della quota fissa sulla ricetta”. Nel caso di specie, il complesso menomativo della ricorrente sicuramente rientra nelle difficoltà gravi, per l'appunto corrispondenti ad una percentuale del 100%, sin dalla data della domanda amministrativa. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Questa, nelle persone di oltre 65 anni, spetta a coloro che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di grado grave, in modo da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Per_ Le patologie della signora ed in particolare la vasculopatia cerebrale cronica in associazione al decadimento cognitivo, all'incontinenza urinaria, all'artrosi ed alla broncopneumopatia O2 dipendente, determinano, in modo sinergico, i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento, rendendo la ricorrente non autonoma nella marcia e nei cambi posturali e pregiudicando in modo considerevole l'autonoma esecuzione di tutte le attività alla base dei sette
“momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari).
Per questi motivi
la ricorrente presenta i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
2 Adesso resta da affrontare l'annoso problema della retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti “tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore l'assicurato. Fatta questa doverosa premessa, ritengo che la signora avesse un quadro patologico tale Per_1 da determinare i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da agosto 2023, circa 4 mesi prima del mio accertamento peritale. LE CONCLUSIONI La signora è affetta da: vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo e Per_1 demenza senile;
artrosi polidistrettuale ad impegno funzionale e deficit della deambulazione;
cardiopatia sclero-ipertensiva; incontinenza sfinterica stabilizzata;
broncopneumopatia cronica ostruttiva in O2 terapia. Il complesso menomativo determina i requisiti sanitari utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento a partire da agosto 2023”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico del dante causa ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Nel caso che ci occupa è opportuno chiarire che non è sufficiente la difficoltà nel compimento degli atti della vita quotidiana per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Afferma infatti la Corte di Legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12521 del 2009) che: “Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998, 6882/2002), le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti.
2.3. Risulta altresì consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che giudica priva di fondamento la tesi secondo la quale i requisiti sarebbero diversi per i soggetti anziani, in virtù del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 6, (che integra la L. n. 118 del 1971, art. 2, con la previsione che, "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed
3 invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"), atteso che tale norma, lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, pone solo le condizioni perchè i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, comma 2, nel testo originario, non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (Cass. n. 1339/1993; 931/1999; 8009/2001; 15303/2001; 10281/2003).” Specifica la Corte: “Invero, da questa interpretazione, consolidata nella giurisprudenza della Corte, si è discostata una decisione (Cass. 4904/2001), che, nella parte in cui ha ritenuto che fossero sufficienti, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, le "difficoltà persistenti", non può essere condivisa per le ragioni esposte, cui va aggiunto il rilievo che la delega attribuita dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, art. 2, sulla cui base è stato emanato il D. Lgs. n. 509 del 1988, aveva ad oggetto esclusivamente la revisione delle minorazione e categorie invalidanti, mentre solo la L. n. 508 del 1988, è intervenuta sull'istituto dell'indennità di accompagnamento.” Afferma inoltre la Corte: “Va anche ricordato che la necessità delle ulteriori condizioni richieste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento discende da un'interpretazione della normativa che è stata condivisa anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 346 del 1989), che ha evidenziato la specificità della condizione richiesta, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella prevista per la pensione di inabilità totale.” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12521 del 2009).
Pertanto deve dichiararsi che il dante causa era in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di agosto 2023, come accertato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e dell'obbiettiva complessità della questione inerente alla decorrenza dello stato invalidante. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_2 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste in parti uguali a carico delle parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-accerta che la Sig.ra era in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il Per_1 riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di agosto 2023;
- compensa le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, espletata dal dott. nel Persona_2 procedimento di accertamento tecnico preventivo, definitivamente in parti uguali a carico delle parti in causa. Si comunichi. Così deciso il 09.10.2025
Il Giudice del Lavoro
4 dott. Giovanni Andrea Rippa
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