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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11412 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, nelle cause riunite iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi, ai nn. 39001-39804/24
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verile, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia, al Corso Giannone n. 1/A, per procura in atti
OPPONENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Laura Cortelli, ed elettivamente domiciliata presso la sede della società in Roma, alla via Prenestina n. 45, per procura generale in atti
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Longo, ed elettivamente CP_2 domiciliata presso la IN & Longo società tra avvocati s.p.a. in Roma, via Pompeo
Magno n. 94, per procura in atti
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.24 la ha chiesto la revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo n. 6020/24, notificatole il 26.9.24, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Roma il 19.9.24 nei confronti della e di e di Parte_2 Controparte_3 CP_1 in solido, a favore di per l'importo di € 3.660,75, oltre interessi legali e spese CP_2 della procedura monitoria, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza CP_2 CP_3 del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 30.11.21 al 25.3.24 con Controparte_3
- 1 - nell'ambito dell'appalto dei servizi di pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – CP_1 presso l'esercizio del TPL Metro Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su cui Controparte_3 si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, ha eseguito la gestione dei servizi per conto della IC
Servizi Consorzio Stabile ar.l., e non della del tutto estranea alla vicenda. Parte_2
Con separato ricorso depositato il 31.10.24 l' ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo n. 6020/24, notificatole il 26.9.24, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Roma il 19.9.24 nei confronti della e di e di Parte_2 Controparte_3 CP_1 in solido, a favore di per l'importo di € 3.660,75, oltre interessi legali e spese CP_2 della procedura monitoria, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza CP_2 CP_3 del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 30.11.21 al 25.3.24 con Controparte_3 nell'ambito dell'appalto dei servizi di pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – CP_1 presso l'esercizio del TPL Metro Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su cui Controparte_3 si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, con sede in Roma, alla via Antonio Ciamarra n. 259, p. iva , sarebbe soggetto diverso dalla con sede in Roma, alla via P.IVA_1 Controparte_3 della Giuliana n. 66, p. iva consorziata della IC Servizi Consorzio Stabile a r.l. P.IVA_2
e della CO soc. cosortile p.a., cui ha affidato l'appalto delle pulizie dei depositi CP_1 di Osteria del Curato, Magliana e OGR;
ha comunque dedotto la mancanza di prova dei CP_1 fatti costitutivi delle pretese nei confronti di CP_1
In ciascun giudizio si è costituita l'opposta contestando le avverse CP_2 deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna delle opponenti al pagamento delle spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. non si è costituita, benchè ritualmente citata, sicchè ne è stata dichiarata Controparte_3 la contumacia.
Quindi, riuniti i giudizi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi della normativa emergenziale, viste le note di trattazione delle parti, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata decisa nei seguenti termini.
L'opposizione della è infondata e va pertanto rigettata. Controparte_4
- 2 - Contrariamente a quanto sostenuto dalla , l'attività lavorativa svolta dalla Parte_2 alle dipendenze della presso i lotti 1 e 2 dell'appalto relativo all'esercizio CP_2 CP_3 del TPL Metro Ferro, è stata resa nell'ambito della gestione dei relativi servizi per conto della e non della IC Servizi Consorzio Stabile ar.l.. Ciò emerge Parte_2 inequivocabilmente dal tenore del verbale di accordo del 25.3.24, intervenuto tra la
[...]
il Consorzio Stabile IC, la IC Servizi s.r.l. e le OO.SS, in Parte_1 relazione al cambio appalto relativo al servizio di pulizie, a ridotto impatto ambientale, di stazioni, treni, impianti ed attività di supporto al servizio dei comparto metro ferroviario, attività di supporto al servizio da svolgersi presso i siti di manutenzione CP_1 ordinaria e a guasto degli impianti di lavaggio presso i depositi metro ferroviari CP_1 nonché attività di minuta manutenzione da espletarsi presso i depositi, i capolinea, le strutture e le infrastrutture riferibili all'esercizio del TPL Metro Ferro, Lotto 1 - Lotto 2. In siffatto verbale si legge infatti, tra l'altro, che: “ e il consorzio IC Servizi in qualità di ATI sono Parte_2 risultate aggiudicatarie delle attività in oggetto;
• Che CO in qualità di mandataria rappresenta il 51% dell'ATI e IC rappresenta il 49% della stessa;
• aveva Parte_2 individuato quale esecutrice l'impresa come da verbale di accordo del 27 CP_3 gennaio 2023 effettuato presso la sede aziendale;
• il in un'ottica di Parte_3 efficientamento dell''appalto ha deciso di eseguire direttamente le attività oggetto del presente processo verbale;
• il Consorzio Stabile IC che anch'esso aveva individuato quale consorziata esecutrice l'impresa ha individuato quale consorziata esecutrice la IC Servizi CP_3
Srl; • ha fornito gli elenchi del personale che si riportano in allegato sotto le CP_3 lettere A) e B);… 2. assumerà i lavoratori impiegati Parte_1 negli impianti di cui ai Lotti 1 e 2 ed aventi diritto senza soluzione di continuità e con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 aprile 2024, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova. A tutto il personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco di cui all'allegato A), ovvero comunque avente titolo, la società applicherà il CCNL Pulizie Servizi Integrati Multiservizi (CCNL applicato), comprensivo dei contratti integrativi territoriali, ovvero applicherà a tutti i lavoratori le medesime condizioni normo retributive presenti all'atto del passaggio. Le assunzioni di cui sopra saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 lettera A del CCNL per dipendenti da imprese di pulizia
e servizi integrati/multiservizi. 3 IC Servizi Srl, in qualità di Consorziata esecutrice del
Consorzio Stabile IC, assumerà i lavoratori impiegati negli impianti di cui ai Lotti 1 e 2 ed aventi diritto senza soluzione di continuità e con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 aprile 2024, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova. A tutto il personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco di cui all'allegato B),
- 3 - ovvero comunque avente titolo, la società applicherà il CCNL Pulizie Servizi Integrati
Multiservizi (CCNL applicato), comprensivo dei contratti integrativi territoriali, ovvero applicherà a tutti i lavoratori le medesime condizioni normo retributive presenti all'atto del passaggio. Le assunzioni di cui sopra saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 lettera A del CCNL per dipendenti da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi… 6. liquiderà le spettanze di fine rapporto, secondo quanto previsto dalle norme di CP_3 legge e contrattuali vigenti, qualora ciò non dovesse accadere, il Consorzio in ossequio a quanto disposto dall'art. 29 comma 2 del Dlgs 276/2003, interverrà in surroga sulle spettanze di competenza, in forza del citato articolo, per i lavoratori oggetto dei passaggio appalto citato in premessa (di cui all'allegato ) e dei lavoratori assunti successivamente a tale data ed impiegati nelle attività svolte per conto di di cui già agli elenchi degli interventi in Parte_2 surroga dei mesi gennaio e febbraio e che saranno oggetto di surroga anche per la corrente mensilità di marzo….”. Tra i lavoratori di cui all'allegato A, dipendenti di società CP_3 individuata da per l'esecuzione dell'appalto e passati alle dipendenze di Parte_2 CP_1
, c'è la (doc. 2 fascicolo monitorio). Ne consegue la responsabilità solidale Parte_2 CP_2 della nei confronti della suddetta lavoratrice, ai sensi dell'art. Controparte_5
29, comma 2, d.lgs. 276/2003, per le competenze di fine rapporto dovutele dalla CP_3 in esecuzione dell'affidamento dei lavori di cui all'appalto secondo quanto
[...] CP_1 espressamente previsto al punto 6 dell'Accordo. A tanto va aggiunto che nel verbale di accordo innanzi richiamato, in ogni caso, la ha assunto l'impegno di provvedere al Parte_2 pagamento delle retribuzioni eventualmente inadempiute dalla precedente datrice di lavoro
La collocazione della nell'elenco di cui all'allegato A del suddetto CP_3 CP_2
Accordo del 25.3.24 dimostra infatti che la stessa faceva parte del gruppo di lavoratori assegnati alla gestione dell'appalto assunta da , che ne ha attribuito nel tempo Parte_2
l'esecuzione, prima alla Ciclat, da aprile 2022, e poi alla da marzo 2023, come si CP_3 evince dalla documentazione in atti (docc.
2-8 prod. CO).
Parimenti infondata è l'opposizione proposta da CP_1
E' documentalmente provato che la lavoratrice opposta è stata assunta dalla CP_3
P.I. con sede legale in Roma Via della Giuliana 66, con decorrenza
[...] P.IVA_2 dall'1.12.2021, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operaia addetta ai servizi di pulizia presso i depositi di Magliana e OGR per lavorare presso l'appalto relativo ai CP_1 suddetti servizi conferito da alla ed al CP_1 Parte_1
Consorzio IC Servizi, in qualità di ATI, e da queste affidato in esecuzione alla consorziata
(P.I. con sede legale in Roma Via della Giuliana 66) (doc. 1 CP_3 P.IVA_2 fascicolo monitorio e docc.
2-5 prod. ; che il rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_1
- 4 - specificamente, è sorto in capo alla lavoratrice da quando (1.12.21) Controparte_3 CP_1 aveva concesso in preaffidamento in via di urgenza l'appalto in questione, (docc. 9 e 10 prod.
, per poi aggiudicarlo definitivamente (1.4.21), alla ed al Consorzio IC Servizi CP_1 Parte_2 in qualità di ATI, ed è poi proseguito sino al 25.03.2024 (con un presumibile temporaneo passaggio a Ciclat - inizialmente designata da quale esecutrice dei lavori - per poi Parte_2 tornare ad [docc.
2-8 prod. ), allorquando la lavoratrice è passata alle dirette CP_3 CP_1 dipendenze della in forza di nuovo accordo sindacale Parte_1 del 25.3.24 (docc. 2 fascicolo monitorio); che la lavoratrice opposta è rimasta creditrice nei confronti della alla data del 25.3.24, del residuo TFR, oltre che di residui Controparte_3 ratei di 13^ e 14^ mensilità, di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, per la complessiva somma di € 4.300,00, come da buste paga allegate al fascicolo monitorio.
Sicchè, in definitiva, dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che la lavoratrice è stata impiegata dalla datrice di lavoro nell'appalto conferito da Controparte_3 alla e da quest'ultima affidato alla stessa CP_1 Parte_1 consorziata Controparte_3
Ne discende la responsabilità solidale di in qualità di committente, e della , CP_1 Parte_2 in qualità di subcommittente, per il pagamento diretto dei “trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 276/2003.
Né può far venir meno la responsabilità solidale del committente e del subcommittente la circostanza che la consorziata abbia eventualmente intestato le ultime buste Controparte_3 paga ad una società omonima, con diversa Partita Iva (P. Iva e diversa sede P.IVA_1 legale (via Antonio Ciamarra 259). A prescindere dal fatto che le due società non necessariamente debbano essere effettivamente diverse, va rilevato come tale circostanza non sia comunque idonea a far venir meno i presupposti per l'operatività della responsabilità solidale di cui al citato art. 29 comma 2, trattandosi di trattamenti retributivi inequivocabilmente maturati nell'esecuzione dell'appalto.
Ed infatti il nominativo della compare negli elenchi dei lavoratori di cui al verbale CP_2 di cambio appalto del 25.3.24, e comunque la stessa risulta in possesso di badge per accedere presso gli impianti quale personale esterno (doc. 5 prod. Corvini nel giudizio n.r.g. CP_1
39815/24).
Infine, va rilevato come l'operatività di tale responsabilità solidale non sia subordinata alla preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
- 5 - Le spese tra e la seguono la soccombenza, e si liquidano come da CP_1 Parte_2 CP_2 dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di non costituita. Controparte_3
P.Q.M.
Rigetta le opposizioni e dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo.
Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., ed Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi di lite a favore di CP_1
che liquida, a carico di ciascuna opponente, in complessivi € 2.059,00, oltre CP_2 spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
Roma, 11 novembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
- 6 -
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 30 ottobre 2025, nelle cause riunite iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi, ai nn. 39001-39804/24
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verile, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia, al Corso Giannone n. 1/A, per procura in atti
OPPONENTE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Laura Cortelli, ed elettivamente domiciliata presso la sede della società in Roma, alla via Prenestina n. 45, per procura generale in atti
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Longo, ed elettivamente CP_2 domiciliata presso la IN & Longo società tra avvocati s.p.a. in Roma, via Pompeo
Magno n. 94, per procura in atti
OPPOSTO
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
OPPOSTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.24 la ha chiesto la revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo n. 6020/24, notificatole il 26.9.24, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Roma il 19.9.24 nei confronti della e di e di Parte_2 Controparte_3 CP_1 in solido, a favore di per l'importo di € 3.660,75, oltre interessi legali e spese CP_2 della procedura monitoria, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza CP_2 CP_3 del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 30.11.21 al 25.3.24 con Controparte_3
- 1 - nell'ambito dell'appalto dei servizi di pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – CP_1 presso l'esercizio del TPL Metro Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su cui Controparte_3 si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, ha eseguito la gestione dei servizi per conto della IC
Servizi Consorzio Stabile ar.l., e non della del tutto estranea alla vicenda. Parte_2
Con separato ricorso depositato il 31.10.24 l' ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo n. 6020/24, notificatole il 26.9.24, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Roma il 19.9.24 nei confronti della e di e di Parte_2 Controparte_3 CP_1 in solido, a favore di per l'importo di € 3.660,75, oltre interessi legali e spese CP_2 della procedura monitoria, a titolo di ratei TFR, ratei 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, dovuti alla da in forza CP_2 CP_3 del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 30.11.21 al 25.3.24 con Controparte_3 nell'ambito dell'appalto dei servizi di pulizia e di piccola manutenzione dei depositi – CP_1 presso l'esercizio del TPL Metro Ferro Lotto 1 e Lotto 2, e fondati sulla invocata responsabilità solidale della società ex art. 29 d. lgs. 276/03. A sostegno dell'opposizione ha dedotto la non applicabilità alla fattispecie in esame del regime di solidarietà previsto dall'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/03, in quanto la che ha emesso le buste paga su cui Controparte_3 si fonda l'opposto decreto ingiuntivo, con sede in Roma, alla via Antonio Ciamarra n. 259, p. iva , sarebbe soggetto diverso dalla con sede in Roma, alla via P.IVA_1 Controparte_3 della Giuliana n. 66, p. iva consorziata della IC Servizi Consorzio Stabile a r.l. P.IVA_2
e della CO soc. cosortile p.a., cui ha affidato l'appalto delle pulizie dei depositi CP_1 di Osteria del Curato, Magliana e OGR;
ha comunque dedotto la mancanza di prova dei CP_1 fatti costitutivi delle pretese nei confronti di CP_1
In ciascun giudizio si è costituita l'opposta contestando le avverse CP_2 deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna delle opponenti al pagamento delle spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. non si è costituita, benchè ritualmente citata, sicchè ne è stata dichiarata Controparte_3 la contumacia.
Quindi, riuniti i giudizi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi della normativa emergenziale, viste le note di trattazione delle parti, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata decisa nei seguenti termini.
L'opposizione della è infondata e va pertanto rigettata. Controparte_4
- 2 - Contrariamente a quanto sostenuto dalla , l'attività lavorativa svolta dalla Parte_2 alle dipendenze della presso i lotti 1 e 2 dell'appalto relativo all'esercizio CP_2 CP_3 del TPL Metro Ferro, è stata resa nell'ambito della gestione dei relativi servizi per conto della e non della IC Servizi Consorzio Stabile ar.l.. Ciò emerge Parte_2 inequivocabilmente dal tenore del verbale di accordo del 25.3.24, intervenuto tra la
[...]
il Consorzio Stabile IC, la IC Servizi s.r.l. e le OO.SS, in Parte_1 relazione al cambio appalto relativo al servizio di pulizie, a ridotto impatto ambientale, di stazioni, treni, impianti ed attività di supporto al servizio dei comparto metro ferroviario, attività di supporto al servizio da svolgersi presso i siti di manutenzione CP_1 ordinaria e a guasto degli impianti di lavaggio presso i depositi metro ferroviari CP_1 nonché attività di minuta manutenzione da espletarsi presso i depositi, i capolinea, le strutture e le infrastrutture riferibili all'esercizio del TPL Metro Ferro, Lotto 1 - Lotto 2. In siffatto verbale si legge infatti, tra l'altro, che: “ e il consorzio IC Servizi in qualità di ATI sono Parte_2 risultate aggiudicatarie delle attività in oggetto;
• Che CO in qualità di mandataria rappresenta il 51% dell'ATI e IC rappresenta il 49% della stessa;
• aveva Parte_2 individuato quale esecutrice l'impresa come da verbale di accordo del 27 CP_3 gennaio 2023 effettuato presso la sede aziendale;
• il in un'ottica di Parte_3 efficientamento dell''appalto ha deciso di eseguire direttamente le attività oggetto del presente processo verbale;
• il Consorzio Stabile IC che anch'esso aveva individuato quale consorziata esecutrice l'impresa ha individuato quale consorziata esecutrice la IC Servizi CP_3
Srl; • ha fornito gli elenchi del personale che si riportano in allegato sotto le CP_3 lettere A) e B);… 2. assumerà i lavoratori impiegati Parte_1 negli impianti di cui ai Lotti 1 e 2 ed aventi diritto senza soluzione di continuità e con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 aprile 2024, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova. A tutto il personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco di cui all'allegato A), ovvero comunque avente titolo, la società applicherà il CCNL Pulizie Servizi Integrati Multiservizi (CCNL applicato), comprensivo dei contratti integrativi territoriali, ovvero applicherà a tutti i lavoratori le medesime condizioni normo retributive presenti all'atto del passaggio. Le assunzioni di cui sopra saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 lettera A del CCNL per dipendenti da imprese di pulizia
e servizi integrati/multiservizi. 3 IC Servizi Srl, in qualità di Consorziata esecutrice del
Consorzio Stabile IC, assumerà i lavoratori impiegati negli impianti di cui ai Lotti 1 e 2 ed aventi diritto senza soluzione di continuità e con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 1 aprile 2024, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova. A tutto il personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco di cui all'allegato B),
- 3 - ovvero comunque avente titolo, la società applicherà il CCNL Pulizie Servizi Integrati
Multiservizi (CCNL applicato), comprensivo dei contratti integrativi territoriali, ovvero applicherà a tutti i lavoratori le medesime condizioni normo retributive presenti all'atto del passaggio. Le assunzioni di cui sopra saranno effettuate secondo le previsioni di cui all'art. 4 lettera A del CCNL per dipendenti da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi… 6. liquiderà le spettanze di fine rapporto, secondo quanto previsto dalle norme di CP_3 legge e contrattuali vigenti, qualora ciò non dovesse accadere, il Consorzio in ossequio a quanto disposto dall'art. 29 comma 2 del Dlgs 276/2003, interverrà in surroga sulle spettanze di competenza, in forza del citato articolo, per i lavoratori oggetto dei passaggio appalto citato in premessa (di cui all'allegato ) e dei lavoratori assunti successivamente a tale data ed impiegati nelle attività svolte per conto di di cui già agli elenchi degli interventi in Parte_2 surroga dei mesi gennaio e febbraio e che saranno oggetto di surroga anche per la corrente mensilità di marzo….”. Tra i lavoratori di cui all'allegato A, dipendenti di società CP_3 individuata da per l'esecuzione dell'appalto e passati alle dipendenze di Parte_2 CP_1
, c'è la (doc. 2 fascicolo monitorio). Ne consegue la responsabilità solidale Parte_2 CP_2 della nei confronti della suddetta lavoratrice, ai sensi dell'art. Controparte_5
29, comma 2, d.lgs. 276/2003, per le competenze di fine rapporto dovutele dalla CP_3 in esecuzione dell'affidamento dei lavori di cui all'appalto secondo quanto
[...] CP_1 espressamente previsto al punto 6 dell'Accordo. A tanto va aggiunto che nel verbale di accordo innanzi richiamato, in ogni caso, la ha assunto l'impegno di provvedere al Parte_2 pagamento delle retribuzioni eventualmente inadempiute dalla precedente datrice di lavoro
La collocazione della nell'elenco di cui all'allegato A del suddetto CP_3 CP_2
Accordo del 25.3.24 dimostra infatti che la stessa faceva parte del gruppo di lavoratori assegnati alla gestione dell'appalto assunta da , che ne ha attribuito nel tempo Parte_2
l'esecuzione, prima alla Ciclat, da aprile 2022, e poi alla da marzo 2023, come si CP_3 evince dalla documentazione in atti (docc.
2-8 prod. CO).
Parimenti infondata è l'opposizione proposta da CP_1
E' documentalmente provato che la lavoratrice opposta è stata assunta dalla CP_3
P.I. con sede legale in Roma Via della Giuliana 66, con decorrenza
[...] P.IVA_2 dall'1.12.2021, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operaia addetta ai servizi di pulizia presso i depositi di Magliana e OGR per lavorare presso l'appalto relativo ai CP_1 suddetti servizi conferito da alla ed al CP_1 Parte_1
Consorzio IC Servizi, in qualità di ATI, e da queste affidato in esecuzione alla consorziata
(P.I. con sede legale in Roma Via della Giuliana 66) (doc. 1 CP_3 P.IVA_2 fascicolo monitorio e docc.
2-5 prod. ; che il rapporto di lavoro alle dipendenze della CP_1
- 4 - specificamente, è sorto in capo alla lavoratrice da quando (1.12.21) Controparte_3 CP_1 aveva concesso in preaffidamento in via di urgenza l'appalto in questione, (docc. 9 e 10 prod.
, per poi aggiudicarlo definitivamente (1.4.21), alla ed al Consorzio IC Servizi CP_1 Parte_2 in qualità di ATI, ed è poi proseguito sino al 25.03.2024 (con un presumibile temporaneo passaggio a Ciclat - inizialmente designata da quale esecutrice dei lavori - per poi Parte_2 tornare ad [docc.
2-8 prod. ), allorquando la lavoratrice è passata alle dirette CP_3 CP_1 dipendenze della in forza di nuovo accordo sindacale Parte_1 del 25.3.24 (docc. 2 fascicolo monitorio); che la lavoratrice opposta è rimasta creditrice nei confronti della alla data del 25.3.24, del residuo TFR, oltre che di residui Controparte_3 ratei di 13^ e 14^ mensilità, di indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, e festività soppresse, per la complessiva somma di € 4.300,00, come da buste paga allegate al fascicolo monitorio.
Sicchè, in definitiva, dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che la lavoratrice è stata impiegata dalla datrice di lavoro nell'appalto conferito da Controparte_3 alla e da quest'ultima affidato alla stessa CP_1 Parte_1 consorziata Controparte_3
Ne discende la responsabilità solidale di in qualità di committente, e della , CP_1 Parte_2 in qualità di subcommittente, per il pagamento diretto dei “trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. 276/2003.
Né può far venir meno la responsabilità solidale del committente e del subcommittente la circostanza che la consorziata abbia eventualmente intestato le ultime buste Controparte_3 paga ad una società omonima, con diversa Partita Iva (P. Iva e diversa sede P.IVA_1 legale (via Antonio Ciamarra 259). A prescindere dal fatto che le due società non necessariamente debbano essere effettivamente diverse, va rilevato come tale circostanza non sia comunque idonea a far venir meno i presupposti per l'operatività della responsabilità solidale di cui al citato art. 29 comma 2, trattandosi di trattamenti retributivi inequivocabilmente maturati nell'esecuzione dell'appalto.
Ed infatti il nominativo della compare negli elenchi dei lavoratori di cui al verbale CP_2 di cambio appalto del 25.3.24, e comunque la stessa risulta in possesso di badge per accedere presso gli impianti quale personale esterno (doc. 5 prod. Corvini nel giudizio n.r.g. CP_1
39815/24).
Infine, va rilevato come l'operatività di tale responsabilità solidale non sia subordinata alla preventiva escussione del patrimonio del debitore principale.
- 5 - Le spese tra e la seguono la soccombenza, e si liquidano come da CP_1 Parte_2 CP_2 dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di non costituita. Controparte_3
P.Q.M.
Rigetta le opposizioni e dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo.
Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., ed Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento dei compensi di lite a favore di CP_1
che liquida, a carico di ciascuna opponente, in complessivi € 2.059,00, oltre CP_2 spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
Roma, 11 novembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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