Articolo 52 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 51Articolo 53
Versione
10 marzo 1948
Art. 52.
La Regione e' rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della.
Sardegna.
La Regione e' sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse,
Entrata in vigore il 10 marzo 1948