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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2142/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2142/2023 tra Parte_1
[...] e
CP_1 OPPOSTO
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. D'ANGELO GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Andrea Parte_1 Giusto come da atto di citazione e si riporta alle note autorizzate rappresentando che per mero errore alla quarta riga è stata indicata la prescrizione per il decennio 2013- 2023 mentre la prescrizione è stata eccepita per il decennio antecedente al 2013 Per l'avv. SANTONI PAOLO che precisa le conclusioni come da note CP_1 conclus Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2142/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 ELO OPPONENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
. SAN OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.01.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2023 pronunciato dal Tribunale di Macerata in data 05.05.2023 su istanza di onde conseguire il pagamento della somma di € CP_1
46.426,90 a titolo di rimborso pro quota delle rate del mutuo pagate per intero nel periodo 02.03.2011 24.03.2023, oltre interessi e spese della fase monitoria. A fondamento della opposizione eccepiva: A) che le somme pagate dall'opponente per il mutuo stipulato per l'acquisto in comunione dell'immobile di Pollenza concretizzavano l' adempimento di una obbligazione naturale ex art 2034 cc a causa della pregressa convivenza more uxorio tra essa opponente e l'opposto, con la conseguenza che la domanda restitutoria non era ammissibile;
B) la prescrizione quinquennale e/o decennale del diritto ad agire in via di regresso. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 444/2023, reso dal Tribunale di Macerata in data 05.05.2023, respingendosi ogni domanda e pretesa proposta nei confronti della opponente Sig.ra per tutto quanto innanzi esposto, sia, in Parte_1 via principale, con riferimento alla dedotta irripetibilità delle somme spontaneamente corrisposte dal ai sensi dell'art. CP_1 2034 C.C., sia, ma in via meramente subordinata e nella non creduta ipotesi di mancato acco della domanda principale di irripetibilità ex art. 2034 C.C., perché non sussiste più il diritto dell'opposto a ripetere le somme per intervenuto termine prescrizionale di legge, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con richiesta di distrazione delle spese.”. Costituitosi in giudizio, contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova per interpello richiesta dall'opponente, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.01.2025 pagina 2 di 6 Diritto
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Il giudice deve, pertanto, procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti - della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). Tanto premesso, l'opposto ha allegato che, nonostante la ripartizione pro quota dei debiti con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 02.03.2011 per l'acquisto in comunione dell'immobile sito in Pollenza, aveva provveduto a pagare per intero le rate scadute, con conseguente diritto di agire in regresso nei confronti della opponente, quale condebitrice solidale. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che il condebitore in solido, che abbia pagato l'intero debito, potrebbe esercitare sia il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. sia il diritto di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. (cfr. Cass. 4507/2001), con la precisazione che dette azioni -la prima individua un diritto autonomo, la seconda un diritto derivativo- sono fra loro in concorso alternativo, per cui il condebitore adempiente potrebbe a sua scelta agire verso gli altri condebitori o in via di regresso o in surrogazione. Nel caso di specie ha inteso esercitare il regresso. CP_1
Inoltre, per quan se, è stato osservato che, anche qualora il condebitore adempiente optasse per il diritto di regresso e anche qualora si intendesse detto diritto come diritto autonomo, detto diritto è pur sempre assoggettato ad un termine di prescrizione identico a quello del credito originario, con decorrenza dalla data dell'integrale pagamento del debito comune, atteso che il diritto di regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione: sul punto poi si tornerà. Sempre come discorso di carattere generale si può discutere se, in caso di acquisto pro indiviso di immobile e di domanda di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto alla propria quota di proprietà, si debba applicare l'art. 1298 c.c. ovvero l'art. 1101 c.c. in tema di comunione (cfr. Cass. 20062/2021); peraltro, stante l'identica previsione sulla presunzione di pari quota fra comunisti (cfr. art. 1101, comma 1, c.c.: “Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali”), presunzione che opera in difetto di differente indicazione del titolo, e attesi gli identici effetti nel caso di pagamento in eccedenza, con conseguente diritto al relativo rimborso, appare superfluo ogni ulteriore approfondimento classificatorio (v. Cassa. Sez. pagina 3 di 6 2 18-10-2023 n. 28957 Rv. 669276-01, con riguardo all'acquisto pro indiviso di un bene immobile, le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, agli effetti dell'art. 1101 cod. civ., salvo che nello stesso contratto costitutivo del diritto di comunione le rispettive partes dominicae non siano diversamente determinate dalle parti (Cass. Sez. 2 6-9-1967 n. 2145 Rv. 329287-01); gli acquirenti restano obbligati in solido ex artt. 1294 e 1115 cod. civ. al pagamento del prezzo e il comproprietario che ha pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso ex art. 1298 e 1999 cod. civ. Neppure in caso di acquisto pro indiviso di immobile eseguito da due conviventi more uxorio per quote uguali in difetto di diversa indicazione del titolo, stante la presunzione di cui all'art. 1101 cod. civ., il maggiore apporto fornito dal co - acquirente nella corresponsione del prezzo può presumersi eseguito a titolo di liberalità con giustificazione nella convivenza, senza che sia fornita prova dell'animus donandi;
quindi, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota (Cass. Sez. 2 14-7-2021 n. 20062 Rv. 662014-01) Nella specie l'opposto ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente. Ed invero, è pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta: che con contratto stipulato in data in data 23.02.2011 a rogito Notaio , rep. 10975, racc. Persona_1
23686 (v. all. 1 fascicolo monitorio) e no pro quota le CP_1 Parte_1 unità immobiliari site in Comune di Pollenza, Contrada Santa Lucia n. 27, rappresentati al Catasto Edifici Urbani di detto Comune in foglio 28, particella 216, subalterni 1, 2 dietro il corrispettivo di € 150.000; che in pari data le parti del presente giudizio stipulavano con la un contratto di mutuo ex artt. Controparte_2
38 e ss.D.Lgs. n. 385/1993 pro quota, nella misura del r l'importo di € 208.000, da restituire mediante il pagamento di 360 rate mensili posticipate per la durata di 30 anni, con la previsione, all'art. 12 delle condizioni generali di contratto, della solidarietà della parte mutuataria e del terzo datore di ipoteca in ordine alle obbligazioni nascenti dal mutuo (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); che le rate del predetto mutuo scadute nel periodo che va dal 02.03.2011 al 22.04.2023 sono state pagate per intero da
. CP_1 contestato che le parti del presente giudizio erano legate da un rapporto di convivenza more uxorio iniziato nel 2011 e conclusosi qualche anno orsono. L'opponente ha prospettato l'esistenza di un patto tra i conviventi secondo il quale, mentre l'opposto si sarebbe fatto carico dell'onere di provvedere al pagamento delle rate mensili del mutuo, accettando anche l'addebito dei ratei sul suo conto personale, essa opponente avrebbe assunto su di sé per intero le spese ordinarie necessarie per la vita della coppia. Tuttavia, dell'esistenza di un simile accordo, non è stata fornita alcuna prova convincente. L'opponente ha altresì prospettato l'asserita natura di adempimento di obbligazione naturale del pagamento della quota del mutuo su di esso gravante da parte dell'opposto. Al riguardo va rilevato che l'obbligazione naturale, come è noto, è quella spontaneamente effettuata in esecuzione di doveri morali o sociali, quali quelli che vincolano i coniugi ed anche (come nell'ipotesi che ci occupa) i conviventi more uxorio. È purtuttavia necessario, al fine di ritenere l'atto di attribuzione patrimoniale effettuato in favore del convivente come eseguito in adempimento di una obbligazione naturale e quindi non ripetibile, che l'atto in parola sia destinato a soddisfare obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza e quindi possa considerarsi proporzionato al dovere di assistenza e di solidarietà derivante dal rapporto affettivo. Al contrario, quando la prestazione esula dal diritto di assistenza morale e civile e di mutua collaborazione sorge il diritto - in capo al soggetto che ha effettuato in favore dell'altro la prestazione - alla restituzione della stessa. Delineato nei termini che precedono il distinguo tra le due diverse forme di attribuzione patrimoniale che possono avere luogo tra conviventi occorre accertare in quale delle stesse possa inquadrarsi il caso sottoposto all'attenzione dell'intestato Tribunale ossia quello del pagamento da parte di uno dei conviventi della parte del mutuo gravante sull'altro.
pagina 4 di 6 Ritiene il Tribunale che il versamento da parte dell'opposto delle somme dovute dall'opponente non possa trovare il suo fondamento nel dovere di assistenza morale e civile derivante dal rapporto di convivenza e, quindi, affettivo che legava le parti. Ad una simile convinzione si giunge sulla base dell'esame della destinazione e dell'importo della somma oggetto della richiesta di restituzione. È incontestato che la somma di cui l'opposto chiede la restituzione è stata utilizzata per il pagamento delle rate di un mutuo concluso per l'acquisto di una unità immobiliare del rilevante importo all'anno 2011 di circa 150.000. E dunque, dalla natura e dal quantum dell'esborso - ed anche dalla notevole estensione temporale (30 anni) dell'obbligo di versamento dei ratei del mutuo per la somma di € 208.000,00 - si deduce in modo evidente che lo stesso non può in alcun modo essere ritenuto strumentale alle concrete esigenze della coppia e non può quindi considerarsi effettuato per adempiere il dovere morale e sociale dell'obbligazione naturale di assistenza. Si tratta dunque di esborsi che - proprio in virtù della loro destinazione rilevanza e protrazione nel tempo - superano i limiti di adeguatezza e di proporzionalità nei cui confronti appare quindi esperibile l'azione di ripetizione e tanto sulla base di quella ormai consolidata giurisprudenza formatasi sullo specifico tema oggetto del presente giudizio secondo cui “l'importo delle operazioni effettuate da un convivente in favore dell'altro del valore superiore a centinaia di migliaia di euro non può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale così da rientrare nella previsione dell'irripetibilità di cui all'art. 2034 cc in quanto esorbitante dalle esigenze familiari ed in violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza (cfr recentemente Cass. n. 11303/2020). Ne consegue che l'opposto ha diritto ad ottenere dall'opposta, condebitore solidale, la restituzione pro quota di quanto versato, esercitando il diritto di regresso riconosciutogli dall'art. 1299 c.c. L'opponente ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale e/o decennale. L'eccezione è infondata. Al riguardo va osservato che, che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, sicche' la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. Civ., n. 17798 del 30/08/2011; Cass. Civ., n. 2301 del 06/02/2004), Va, inoltre, considerato che nell'azione di regresso il termine d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido ha adempiuto l'intera obbligazione (Cass. Civ. n. 4507 del 28/03/2001). Pertanto, posto che l'obbligazione unica di restituzione del mutuo scade con il pagamento dell'ultima rata e che il termine decennale di prescrizione dell'azione di regresso inizia a decorrere dal momento in cui il debitore in solido ha estinto l'intera obbligazione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente risulta palesemente infondata in quanto alla data del deposito del ricorso monitorio l'ultima rata del muto non è ancora scaduta. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Macerata, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Angelica Capotosto
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2142/2023 tra Parte_1
[...] e
CP_1 OPPOSTO
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. D'ANGELO GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Andrea Parte_1 Giusto come da atto di citazione e si riporta alle note autorizzate rappresentando che per mero errore alla quarta riga è stata indicata la prescrizione per il decennio 2013- 2023 mentre la prescrizione è stata eccepita per il decennio antecedente al 2013 Per l'avv. SANTONI PAOLO che precisa le conclusioni come da note CP_1 conclus Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2142/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 ELO OPPONENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._2
. SAN OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.01.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 444/2023 pronunciato dal Tribunale di Macerata in data 05.05.2023 su istanza di onde conseguire il pagamento della somma di € CP_1
46.426,90 a titolo di rimborso pro quota delle rate del mutuo pagate per intero nel periodo 02.03.2011 24.03.2023, oltre interessi e spese della fase monitoria. A fondamento della opposizione eccepiva: A) che le somme pagate dall'opponente per il mutuo stipulato per l'acquisto in comunione dell'immobile di Pollenza concretizzavano l' adempimento di una obbligazione naturale ex art 2034 cc a causa della pregressa convivenza more uxorio tra essa opponente e l'opposto, con la conseguenza che la domanda restitutoria non era ammissibile;
B) la prescrizione quinquennale e/o decennale del diritto ad agire in via di regresso. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 444/2023, reso dal Tribunale di Macerata in data 05.05.2023, respingendosi ogni domanda e pretesa proposta nei confronti della opponente Sig.ra per tutto quanto innanzi esposto, sia, in Parte_1 via principale, con riferimento alla dedotta irripetibilità delle somme spontaneamente corrisposte dal ai sensi dell'art. CP_1 2034 C.C., sia, ma in via meramente subordinata e nella non creduta ipotesi di mancato acco della domanda principale di irripetibilità ex art. 2034 C.C., perché non sussiste più il diritto dell'opposto a ripetere le somme per intervenuto termine prescrizionale di legge, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con richiesta di distrazione delle spese.”. Costituitosi in giudizio, contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova per interpello richiesta dall'opponente, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.01.2025 pagina 2 di 6 Diritto
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Il giudice deve, pertanto, procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti - della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). Tanto premesso, l'opposto ha allegato che, nonostante la ripartizione pro quota dei debiti con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 02.03.2011 per l'acquisto in comunione dell'immobile sito in Pollenza, aveva provveduto a pagare per intero le rate scadute, con conseguente diritto di agire in regresso nei confronti della opponente, quale condebitrice solidale. Come è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001) Sempre come discorso di carattere generale va ricordato che il condebitore in solido, che abbia pagato l'intero debito, potrebbe esercitare sia il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. sia il diritto di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. (cfr. Cass. 4507/2001), con la precisazione che dette azioni -la prima individua un diritto autonomo, la seconda un diritto derivativo- sono fra loro in concorso alternativo, per cui il condebitore adempiente potrebbe a sua scelta agire verso gli altri condebitori o in via di regresso o in surrogazione. Nel caso di specie ha inteso esercitare il regresso. CP_1
Inoltre, per quan se, è stato osservato che, anche qualora il condebitore adempiente optasse per il diritto di regresso e anche qualora si intendesse detto diritto come diritto autonomo, detto diritto è pur sempre assoggettato ad un termine di prescrizione identico a quello del credito originario, con decorrenza dalla data dell'integrale pagamento del debito comune, atteso che il diritto di regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione: sul punto poi si tornerà. Sempre come discorso di carattere generale si può discutere se, in caso di acquisto pro indiviso di immobile e di domanda di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto alla propria quota di proprietà, si debba applicare l'art. 1298 c.c. ovvero l'art. 1101 c.c. in tema di comunione (cfr. Cass. 20062/2021); peraltro, stante l'identica previsione sulla presunzione di pari quota fra comunisti (cfr. art. 1101, comma 1, c.c.: “Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali”), presunzione che opera in difetto di differente indicazione del titolo, e attesi gli identici effetti nel caso di pagamento in eccedenza, con conseguente diritto al relativo rimborso, appare superfluo ogni ulteriore approfondimento classificatorio (v. Cassa. Sez. pagina 3 di 6 2 18-10-2023 n. 28957 Rv. 669276-01, con riguardo all'acquisto pro indiviso di un bene immobile, le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, agli effetti dell'art. 1101 cod. civ., salvo che nello stesso contratto costitutivo del diritto di comunione le rispettive partes dominicae non siano diversamente determinate dalle parti (Cass. Sez. 2 6-9-1967 n. 2145 Rv. 329287-01); gli acquirenti restano obbligati in solido ex artt. 1294 e 1115 cod. civ. al pagamento del prezzo e il comproprietario che ha pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso ex art. 1298 e 1999 cod. civ. Neppure in caso di acquisto pro indiviso di immobile eseguito da due conviventi more uxorio per quote uguali in difetto di diversa indicazione del titolo, stante la presunzione di cui all'art. 1101 cod. civ., il maggiore apporto fornito dal co - acquirente nella corresponsione del prezzo può presumersi eseguito a titolo di liberalità con giustificazione nella convivenza, senza che sia fornita prova dell'animus donandi;
quindi, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota (Cass. Sez. 2 14-7-2021 n. 20062 Rv. 662014-01) Nella specie l'opposto ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente. Ed invero, è pacifico, in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta: che con contratto stipulato in data in data 23.02.2011 a rogito Notaio , rep. 10975, racc. Persona_1
23686 (v. all. 1 fascicolo monitorio) e no pro quota le CP_1 Parte_1 unità immobiliari site in Comune di Pollenza, Contrada Santa Lucia n. 27, rappresentati al Catasto Edifici Urbani di detto Comune in foglio 28, particella 216, subalterni 1, 2 dietro il corrispettivo di € 150.000; che in pari data le parti del presente giudizio stipulavano con la un contratto di mutuo ex artt. Controparte_2
38 e ss.D.Lgs. n. 385/1993 pro quota, nella misura del r l'importo di € 208.000, da restituire mediante il pagamento di 360 rate mensili posticipate per la durata di 30 anni, con la previsione, all'art. 12 delle condizioni generali di contratto, della solidarietà della parte mutuataria e del terzo datore di ipoteca in ordine alle obbligazioni nascenti dal mutuo (cfr. doc. 2 di parte ricorrente); che le rate del predetto mutuo scadute nel periodo che va dal 02.03.2011 al 22.04.2023 sono state pagate per intero da
. CP_1 contestato che le parti del presente giudizio erano legate da un rapporto di convivenza more uxorio iniziato nel 2011 e conclusosi qualche anno orsono. L'opponente ha prospettato l'esistenza di un patto tra i conviventi secondo il quale, mentre l'opposto si sarebbe fatto carico dell'onere di provvedere al pagamento delle rate mensili del mutuo, accettando anche l'addebito dei ratei sul suo conto personale, essa opponente avrebbe assunto su di sé per intero le spese ordinarie necessarie per la vita della coppia. Tuttavia, dell'esistenza di un simile accordo, non è stata fornita alcuna prova convincente. L'opponente ha altresì prospettato l'asserita natura di adempimento di obbligazione naturale del pagamento della quota del mutuo su di esso gravante da parte dell'opposto. Al riguardo va rilevato che l'obbligazione naturale, come è noto, è quella spontaneamente effettuata in esecuzione di doveri morali o sociali, quali quelli che vincolano i coniugi ed anche (come nell'ipotesi che ci occupa) i conviventi more uxorio. È purtuttavia necessario, al fine di ritenere l'atto di attribuzione patrimoniale effettuato in favore del convivente come eseguito in adempimento di una obbligazione naturale e quindi non ripetibile, che l'atto in parola sia destinato a soddisfare obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza e quindi possa considerarsi proporzionato al dovere di assistenza e di solidarietà derivante dal rapporto affettivo. Al contrario, quando la prestazione esula dal diritto di assistenza morale e civile e di mutua collaborazione sorge il diritto - in capo al soggetto che ha effettuato in favore dell'altro la prestazione - alla restituzione della stessa. Delineato nei termini che precedono il distinguo tra le due diverse forme di attribuzione patrimoniale che possono avere luogo tra conviventi occorre accertare in quale delle stesse possa inquadrarsi il caso sottoposto all'attenzione dell'intestato Tribunale ossia quello del pagamento da parte di uno dei conviventi della parte del mutuo gravante sull'altro.
pagina 4 di 6 Ritiene il Tribunale che il versamento da parte dell'opposto delle somme dovute dall'opponente non possa trovare il suo fondamento nel dovere di assistenza morale e civile derivante dal rapporto di convivenza e, quindi, affettivo che legava le parti. Ad una simile convinzione si giunge sulla base dell'esame della destinazione e dell'importo della somma oggetto della richiesta di restituzione. È incontestato che la somma di cui l'opposto chiede la restituzione è stata utilizzata per il pagamento delle rate di un mutuo concluso per l'acquisto di una unità immobiliare del rilevante importo all'anno 2011 di circa 150.000. E dunque, dalla natura e dal quantum dell'esborso - ed anche dalla notevole estensione temporale (30 anni) dell'obbligo di versamento dei ratei del mutuo per la somma di € 208.000,00 - si deduce in modo evidente che lo stesso non può in alcun modo essere ritenuto strumentale alle concrete esigenze della coppia e non può quindi considerarsi effettuato per adempiere il dovere morale e sociale dell'obbligazione naturale di assistenza. Si tratta dunque di esborsi che - proprio in virtù della loro destinazione rilevanza e protrazione nel tempo - superano i limiti di adeguatezza e di proporzionalità nei cui confronti appare quindi esperibile l'azione di ripetizione e tanto sulla base di quella ormai consolidata giurisprudenza formatasi sullo specifico tema oggetto del presente giudizio secondo cui “l'importo delle operazioni effettuate da un convivente in favore dell'altro del valore superiore a centinaia di migliaia di euro non può essere ricondotto all'adempimento di un dovere morale e sociale così da rientrare nella previsione dell'irripetibilità di cui all'art. 2034 cc in quanto esorbitante dalle esigenze familiari ed in violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza (cfr recentemente Cass. n. 11303/2020). Ne consegue che l'opposto ha diritto ad ottenere dall'opposta, condebitore solidale, la restituzione pro quota di quanto versato, esercitando il diritto di regresso riconosciutogli dall'art. 1299 c.c. L'opponente ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale e/o decennale. L'eccezione è infondata. Al riguardo va osservato che, che secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, sicche' la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. Civ., n. 17798 del 30/08/2011; Cass. Civ., n. 2301 del 06/02/2004), Va, inoltre, considerato che nell'azione di regresso il termine d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido ha adempiuto l'intera obbligazione (Cass. Civ. n. 4507 del 28/03/2001). Pertanto, posto che l'obbligazione unica di restituzione del mutuo scade con il pagamento dell'ultima rata e che il termine decennale di prescrizione dell'azione di regresso inizia a decorrere dal momento in cui il debitore in solido ha estinto l'intera obbligazione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente risulta palesemente infondata in quanto alla data del deposito del ricorso monitorio l'ultima rata del muto non è ancora scaduta. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Macerata, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Angelica Capotosto
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