TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. RC Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 882/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI EDOARDO MARIA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI EDOARDO MARIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, c.c.;
• ordinare al comune di Lecco ed a quello di Sirone (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• omologare le seguenti condizioni della separazione
1) la casa familiare sita in NA RO (LC) in Via Provinciale, n. 33, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di NA RO (LC) come segue:
- appartamento foglio 4, particella 756, sub 13 cat A/2, classe 04, consistenza 5 vani
- autorimessa foglio 4, particella 756, sub 4, cat C/6, classe 02, consistenza 15mq di proprietà al 50% pro indiviso tra i coniugi, resta assegnata in godimento ad entrambi, che tutt'ora ci vivono con i figli, salvo quanto segue.
• Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
2) i Sig.ri e si impegnano reciprocamente a vendere a terzi la casa familiare Parte_2 Pt_1 laddove uno dei due coniugi decida di trasferirsi in altra abitazione, ripartendo al 50% il ricavato della vendita;
3) le parti si impegnano reciprocamente a farsi carico al 50% delle spese di gestione della casa familiare, nonché del mutuo acceso per l'acquisto della stessa;
4) le parti si impegnano reciprocamente a provvedere al mantenimento in via diretta del figlio RC fino alla sua indipendenza economica;
5) le parti si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato ogni ulteriore questione patrimoniale.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Lecco (LC) il 17.07.1988 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lecco (LC) al n. 125, Parte II Serie A, anno 1988
• ordinare al Comune di Lecco nonché a quello di Sirone (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in NA RO (LC) in Via Provinciale, n. 33, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di NA RO (LC)
- appartamento foglio 4, particella 756, sub 13 cat A/2, classe 04, consistenza 5 vani
- autorimessa foglio 4, particella 756, sub 4, cat C/6, classe 02, consistenza 15mq di proprietà al 50% pro indiviso tra i coniugi, resta assegnata in godimento ad entrambi che tutt'ora ci vivono, salvo quanto segue.
• Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
2) i Sig.ri e si impegnano reciprocamente a vendere a terzi la casa familiare Parte_2 Pt_1 laddove uno dei due coniugi decida di trasferirsi in altra abitazione, ripartendo al 50% il ricavato della vendita;
3) le parti si impegnano reciprocamente a farsi carico al 50% delle spese di gestione della casa familiare, nonché del mutuo acceso per l'acquisto della stessa;
4) le parti si impegnano reciprocamente a provvedere al mantenimento in via diretta del figlio RC fino alla sua indipendenza economica;
5) le parti si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato ogni ulteriore questione patrimoniale.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 17/07/1988 a Lecco, e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] Per_1 il 4/04/1993, maggiorenne ed economicamente indipendente, e MA, nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 17/07/1988, con Parte_2 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1988, parte II, serie A, numero 125;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. RC Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. RC Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 882/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI EDOARDO MARIA
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI EDOARDO MARIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, c.c.;
• ordinare al comune di Lecco ed a quello di Sirone (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• omologare le seguenti condizioni della separazione
1) la casa familiare sita in NA RO (LC) in Via Provinciale, n. 33, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di NA RO (LC) come segue:
- appartamento foglio 4, particella 756, sub 13 cat A/2, classe 04, consistenza 5 vani
- autorimessa foglio 4, particella 756, sub 4, cat C/6, classe 02, consistenza 15mq di proprietà al 50% pro indiviso tra i coniugi, resta assegnata in godimento ad entrambi, che tutt'ora ci vivono con i figli, salvo quanto segue.
• Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
2) i Sig.ri e si impegnano reciprocamente a vendere a terzi la casa familiare Parte_2 Pt_1 laddove uno dei due coniugi decida di trasferirsi in altra abitazione, ripartendo al 50% il ricavato della vendita;
3) le parti si impegnano reciprocamente a farsi carico al 50% delle spese di gestione della casa familiare, nonché del mutuo acceso per l'acquisto della stessa;
4) le parti si impegnano reciprocamente a provvedere al mantenimento in via diretta del figlio RC fino alla sua indipendenza economica;
5) le parti si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato ogni ulteriore questione patrimoniale.
***
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Lecco (LC) il 17.07.1988 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lecco (LC) al n. 125, Parte II Serie A, anno 1988
• ordinare al Comune di Lecco nonché a quello di Sirone (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Omologare le seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita in NA RO (LC) in Via Provinciale, n. 33, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di NA RO (LC)
- appartamento foglio 4, particella 756, sub 13 cat A/2, classe 04, consistenza 5 vani
- autorimessa foglio 4, particella 756, sub 4, cat C/6, classe 02, consistenza 15mq di proprietà al 50% pro indiviso tra i coniugi, resta assegnata in godimento ad entrambi che tutt'ora ci vivono, salvo quanto segue.
• Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
2) i Sig.ri e si impegnano reciprocamente a vendere a terzi la casa familiare Parte_2 Pt_1 laddove uno dei due coniugi decida di trasferirsi in altra abitazione, ripartendo al 50% il ricavato della vendita;
3) le parti si impegnano reciprocamente a farsi carico al 50% delle spese di gestione della casa familiare, nonché del mutuo acceso per l'acquisto della stessa;
4) le parti si impegnano reciprocamente a provvedere al mantenimento in via diretta del figlio RC fino alla sua indipendenza economica;
5) le parti si dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato ogni ulteriore questione patrimoniale.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 17/07/1988 a Lecco, e dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] Per_1 il 4/04/1993, maggiorenne ed economicamente indipendente, e MA, nato a [...] il [...], maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 15/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco il 17/07/1988, con Parte_2 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1988, parte II, serie A, numero 125;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecco per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 21/07/2025
Il Presidente relatore dott. RC Erminio Maria Tremolada