Sentenza breve 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2025, proposto da
AN ST, rappresentato e difeso dagli avvocati Samuele Miedico e Federica Castello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Angelita Dafarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AT AD e CA VA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
degli atti della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato (tenure track) per il Gruppo Scientifico disciplinare 10/ASIA-01 e il Settore scientifico disciplinare ASIA-01/A - Archeologia e storia dell’arte dell’Asia centrale e dell’India presso l’Università degli Studi di Bologna, in particolare:
- il decreto del Rettore 5997/2025, Prot. n. 0329110 del 30.09.2025, con il quale sono stati approvati “gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato in tenure track con regime di impegno a tempo pieno della durata di sei anni, per il Gruppo Scientifico Disciplinare 10/ASIA-01 - Culture e lingue dell’asia centrale, meridionale, orientale e sud- orientale e il Settore scientifico disciplinare ASIA-01/A- Archeologia e storia dell’arte dell’Asia centrale e dell’India.” e proclamato vincitrice il dott. AT AD, escludendo il ricorrente dalla selezione;
- il Verbale n. 2 recante “Giudizio su titoli, pubblicazioni ed eventuali lettere di referenze” nel quale la commissione ha espresso giudizio “buono” in relazione al ricorrente perchè “Il candidato presenta un curriculum di livello buono, che tuttavia rientra in gran parte in GSD e SSD diversi da quelli previsti dal Bando.”;
- il Verbale n. 3 di svolgimento della discussione, valutazione dei candidati e attribuzione dei punteggi con riferimento alle “pubblicazioni scientifiche presentate”, “attività didattica”, “titoli e curriculum” e “prova di conoscenza della lingua inglese”;
- la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione e/o alla valutazione dei candidati, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierno ricorrente;
- l’atto di nomina e di presa di servizio del candidato dichiarato vincitore, ancorché di estremi e contenuto ignoti;
- qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame;
- ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto rettorale n. 3322/2025, Prot. n. 0163536 del 30 settembre 2025, l’Università degli Studi di Bologna ha indetto una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di 1 posto da ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT), ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 240 del 2010, così come modificato dalla l. n. 79 del 2022, con regime di impegno a tempo pieno per il Gruppo Scientifico Disciplinare 10/ASIA-01 - Culture e lingue dell’asia centrale, meridionale, orientale e sud- orientale e il Settore scientifico disciplinare ASIA-01/A - Archeologia e storia dell’arte dell’Asia centrale e dell’India.
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione.
Con graduatoria finale approvata con d.r. 5997/2025, Prot. n. 0329110 del 30 settembre 2025, è stato proclamato vincitore il dott. AT AD, collocatosi in prima posizione con un punteggio complessivo di 81,21/100.
L’odierno ricorrente, quindi, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 38,90/100, con ricorso depositato in data 5 dicembre 2025 ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. sussisterebbero elementi di incompatibilità poiché due commissari risulterebbero entrambi partecipanti, in qualità di Principal Investigator, a un progetto PRIN nazionale insieme al candidato CA VA; inoltre, la Commissione avrebbe introdotto dopo le discussioni pubbliche, un criterio interpretativo nuovo e non ricavabile dal documento ufficiale dei “criteri di valutazione” pubblicato in data antecedente; ancora, al vincitore sarebbero stati attribuiti i massimi punteggi anche in presenza di pubblicazioni svolte in collaborazione ovvero presentate in forma di conferenze; la Commissione, non solo non avrebbe applicato correttamente i criteri predeterminati, ma ne avrebbe modificato il contenuto in corso di valutazione, introducendo equivalenze non previste e attribuendo punteggi massimi senza adeguata motivazione;
2. il giudizio reso dalla Commissione sulla produzione scientifica e sul curriculum del candidato sarebbe viziato da profili di illogicità e contraddittorietà, poiché si fonderebbe su una qualificazione della produzione come “in larga parte non ricadente nel settore previsto dal bando”, affermazione che non troverebbe riscontro né nella normativa di riferimento, né nelle attività di ricerca e didattica svolte dal candidato; il giudizio della Commissione del concorso RTT – che definisce gran parte della produzione come non pertinente e attribuisce punteggi minimi o nulli – risulterebbe in contraddizione con una valutazione istituzionale di livello superiore riferita allo stesso settore, e privo di motivazione; 3. l’Università avrebbe errato anche a valutare singole voci di curriculum;
4. la Commissione avrebbe male applicato i criteri di valutazione dalla stessa adottati per la valutazione delle pubblicazioni.
Parte ricorrente, poi, ha formulato domanda di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando che, a fronte dell’istanza presentata in data 10 ottobre 2025 all’Università, quest’ultima non avrebbe osteso: 1. tutti i verbali della Commissione, completi di schede di valutazione dei singoli candidati; 2. i punteggi attribuiti a ciascun candidato, in particolare al vincitore; 3. i giudizi analitici sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica, sui titoli e sul curriculum di tutti i candidati e del Sig. AN ST; 4. il curriculum di ciascun candidato; 5. domanda di partecipazione e allegati del candidato vincitore, limitatamente alle parti necessarie per la verifica della legittimità dei punteggi e dei titoli dichiarati/valutati (es. CV, elenco pubblicazioni, titoli accademici, attestazioni didattiche), con eventuali oscuramenti delle sole parti non pertinenti; 6. i dati anagrafici (codice fiscale e residenza) dei due soggetti controinteressati ed in particolare dei seguenti candidati: -MATIN EMAD -ID 2235735.
Il ricorrente, poi, ha formulato anche istanza di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. asserendo di aver posto in essere ogni attività necessaria per procedere alla tempestiva notifica del ricorso introduttivo ai soggetti controinteressati, attivandosi mediante una formale istanza di accesso volta a ottenere sia la documentazione utile alla più compiuta e rigorosa articolazione dei motivi di ricorso, sia – soprattutto – i dati indispensabili all’individuazione dei controinteressati ai fini della notifica. Nonostante tale diligenza, l’Amministrazione sarebbe rimasta silente, non provvedendo all’ostensione dei documenti richiesti e impedendo alla parte ricorrente di reperire gli elementi imprescindibili per procedere alla notifica nei confronti di tutti i soggetti controinteressati. Secondo parte ricorrente, l’oggettiva impossibilità di procedere alla notifica deve essere qualificata come errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., atteso che la parte avrebbe fatto tutto quanto era ragionevolmente esigibile prima della scadenza del termine e che il ritardo è dipeso dal silenzio serbato dall’Amministrazione.
Si è costituita in giudizio l’Università resistente eccependo l’inammissibilità del ricorso, contestandone comunque l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non avere parte ricorrente, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., provveduto alla relativa notifica a nessuno dei controinteressati.
Al riguardo, la suddetta disposizione normativa prevede che «qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla leggi».
Nel ricorso e negli atti sono chiaramente evincibili i controinteressati: AT AD e CA VA.
A nessuno dei due il ricorrente risulta aver notificato l’atto introduttivo.
A tal proposito, come sopra accennato, il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 37 c.p.a. in quanto l’omessa notifica sarebbe stata conseguenza della mancata ostensione da parte dell’Università resistente della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti presentata dal ST in data 10 ottobre 2025.
Al riguardo, l’art. 37 c.p.a. prevede che « il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto ».
Nel caso di specie, anzitutto, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l’omessa ostensione dei documenti della procedura selettiva costituisca di per sé un “grave impedimento di fatto” che avrebbe impedito al ricorrente di notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati: più precisamente: il ricorrente, infatti, non ha dedotto per quali motivi non avrebbe potuto reperire aliunde i dati anagrafici dei due concorrenti sopra citati al fine di procedere tempestivamente alla notifica.
In secondo luogo, va rilevato come l’Amministrazione, costituendosi in giudizio, abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere, già in data 16 ottobre 2025, provveduto ad ostendere al ricorrente la documentazione richiesta.
Infatti, a fronte dell’istanza presentata in data 10 ottobre 2025 dagli Avv.ti Miedico e Castello, l’Università, con nota Prot. n. 356737 del 16 ottobre 2025, consegnata all’indirizzo Pec di entrambi i difensori, risulta aver inviato i documenti oggetto di richiesta di ostensione, e, in particolare, le domande di ammissione alla procedura presentate dai due concorrenti, dalle quali è possibile chiaramente evincere i dati anagrafici di entrambi, sufficienti per poter adeguatamente e tempestivamente procedere alla notifica del ricorso.
In particolare, risultano ostesi i seguenti documenti, prodotti anche nel presente giudizio: i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice (doc. 2-4); i curricula dei candidati AT, VA e AR (doc. 5-7); le domande di AT e di VA complete dell’elenco delle pubblicazioni, presentate per la procedura, nonché dei dati personali quali il codice fiscale e l’indirizzo di residenza (doc. 8-9); le lettere di referenza presentate dal dr. AT (doc. 10-12).
Va precisato, infine, che nella stessa istanza di accesso presentata dai difensori del ricorrente, essi hanno dato conto dell’elezione di domicilio da parte di quest’ultimo presso il loro studio e «comunque all’indirizzo pec degli scriventi legali (samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it; avv.federicacastello@pec.it)».
Ne consegue il rigetto dell’istanza di rimessione in termini, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso, compresa l’istanza di accesso agli atti endoprocessuale ex art. 116 comma 2, c.p.a., per omessa notifica dell’atto introduttivo ad almeno uno dei controinteressati.
Peraltro, l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. risulta parimenti inammissibile e comunque infondata avendo l’Amministrazione, come detto, provveduto a ostendere quanto richiesto dal ricorrente già prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO TI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IN | LO TI |
IL SEGRETARIO