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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1595/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001690000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001690000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001690000 REGISTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001690000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1140/2025 depositato il 13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1595/2025 depositato il 03/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29180202500001690000, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottostanti n.29120130009687015000; n.29120140011639081000; n.29120160030270078000; n.29120170005015208000;
n.29120170013797135000; n.29120180004469117000; n.29120180009407922000; n.29120180010665240000;
n.29120190003396562000; n.29120190005582163000; n.29120190009342090000; n.29120200009760775000;
n.29120200025896174001; n.29120210012665792000; n.29120210047756013000; n.29120210055758154000;
n.29120220008806881000; n.29120230005803267000; n.29120230016293566000; n.29120240009526785000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
3-Violazione dell'art.50 D.P.R. N. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 86; 4- difetto di motivazione;
5-sopravvenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
All'udienza dell'8/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato .
Priva di pregio appare l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, atteso che la comunicazione preventiva di fermo è stata preceduta dagli atti di accertamento e riscossione della pretesa impositiva, avverso i quali il contribuente avrebbe potuto compiere l'attività difensiva, ovvero versare le somme dovute.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa la censura afferente la violazione dell'art.50 DPR n.602/1973, in combinato disposto con l'art. 86.
Infatti, il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, pertanto deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
Priva di pregio appare, altresì, la censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicate le cartelle di pagamento in quanto atti presupposti, oltre che la somma da pagare, con la relativa imposta, interessi e sanzioni.
In particolare, la comunicazione preventiva contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000. Con ulteriore motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica delle cartelle che del preavviso costituivano atti presupposti.
Il motivo è parzialmente fondato. Infatti, dalla produzione in giudizio dell'Agente della riscossione si riscontra quanto segue:
- le cartelle n.29120170005015208000; n.29120170013797135000; n.29120200009760775000, risultano notificate personalmente al destinatario;
- le cartelle n.29120130009687015000; n.29120140011639081000; risultano ritualmente notificate a persona di diversa dal destinatario, ma con successiva spedizione della c.d. raccomandata informativa;
- le cartelle n.29120160030270078000; n.29120180010665240000; n.29120210012665792000; risultano ritualmente notificate per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139 e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, anche per compiuta giacenza;
-le cartelle n.29120180009407922000; n.29120210047756013000; n.2912021 0055758154000;
n.29120220008806881000; n.29120230016293566000; risultano notificate in via diretta a mezzo posta ordinaria.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
Deve, invece, essere accolta la medesima eccezione di omessa notifica con riferimento alle cartelle di pagamento n.29120200025896174001 n.29120230005803267000, n.29120240009526785000, non essendo stata prodotta alcuna documentazione attestante la relativa notifica.
Mentre per le cartelle n.29120180004469117000 n.29120190003396562000; n.29120190005582163000;
n.29120190009342090000; l'Agente della riscossione assume che sarebbero state notificate, avvalendosi della raccomandata ordinaria per il tramite di un operatore postale privato (NEXIVE), ma il plico non è stato consegnato al destinatario, sicché è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Tuttavia, dal fronte della busta allegata non si rinviene il numero della cartella di pagamento e, quindi, non può ritenersi provato in modo valido e certificato il collegamento con la relativa raccomandata, per cui non si ha alcuna certezza che il plico sia riferibile alle suddette cartelle di pagamento.
Ne consegue che, non essendo stata fornita idonea prova documentale della notifica delle citate cartelle di pagamento, comporta la parziale illegittimità derivata del preavviso impugnato.
Ed ancora si oppone l'intervenuta prescrizione delle somme pretese con l'atto impugnato, che deve essere esaminata con riferimento alle cartelle di pagamento ritualmente notificate.
La censura è parzialmente fondata.
Il motivo non è fondato per i crediti di cui alle cartelle n.29120170013797135000; n.29120180009407922000;
n.29120180010665240000; n.29120200009760775000; n.2912021 0012665792000; n.29120210047756013000;
n.29120210055758154000; n.2912022 0008806881000; n.29120230016293566000; tenuto conto che alla data di notifica del preavviso impugnato (04.03.2025), non risulta decorso il relativo termine di prescrizione triennale (bollo), ovvero quinquennale per i tributi locali di specie (TARI) .
D'altra parte, con riferimento alle cartelle di pagamento n.29120170013797135000; n.29120180009407922000; n.29120180010665240000; notificate rispettivamente in data 26/06/2018;22/08/2018; 25/022019, la prescrizione sarebbe intervenuta con il decorso del termine triennale (bolli).
Tuttavia, risulta notificata una precedente intimazione di pagamento n.291 20239010828501/000 notificata in data 04/01/2024 (cfr. avviso ricevimento per compiuta giacenza), contenente le suddette cartelle di pagamento, che non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025),
l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato (04/03/2025) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica del suddetto atto interruttivo (04/01/2024).
Viceversa riguardo all'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento n.29120160030270078000; n.29120170005015208000; notificate in data 03/04/2017 e 26/07/2017, si osserva che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale che trova applicazione per i tributi locali di specie (TARI).
Infatti, a quelle date vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs
159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
E poiché – come detto – l'impugnato preavviso è stato notificato il 04/03/2025, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo era già prescritto, in quanto alle date di prescrizione ipotetica (03/04/2022;26/07/2022) pur aggiungendo i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), la pretesa de qua andava a scadere il 27/09/2023 e 19/01/2024, per cui è maturata la prescrizione, rispetto alla notifica dell'impugnato preavviso che si ripete è stata eseguita il 04/03/2025.
Infine, riguardo alle cartelle di pagamento n29120130009687015000; n.29120140011639081000; notificate rispettivamente in data 20/12/2013; 19/11/2014 si osserva che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i crediti di natura erariale, in quanto applicandosi la richiamata normativa emergenziale deve escludersi che la pretesa si sia prescritta.
Va, tuttavia, posto in rilievo che l'art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 472 del 1997, dettato in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, esplicitamente stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni.
Nè può essere condiviso al riguardo l'assunto, secondo cui, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale.
Non appare sufficiente al riguardo il richiamo all'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 472 del 1997, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;
detta norma invero autorizza unicamente l'agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea ad innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20 comma 3; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25790 del 2009; n.23162/2020) consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie solo in caso di sentenza passata in giudicato;
solo in tale ipotesi cioè vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. "actio iudicati.
La Suprema Corte, ha altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. n.30901/2019;14049/2006; n.20955/2020).
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento in parte qua, laddove deve considerarsi estinta la pretesa relativa alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi, contenuti nelle cartelle di pagamento n29120130009687015000; n.29120140011639081000; in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Considerata la reciproca soccombenza , sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, limitatamente alle cartelle di pagamento n.29120180004469117000; n.29120190003396562000; n.29120190005582163000;
n.29120190009342090000; n.29120200025896174001; n.29120230005803267000; n.29120240009526785000;
n.29120160030270078000; n.29120170005015208000; nonché agli interessi e sanzioni, di cui alle cartelle di pagamento n.29120130009687015000; n. 29120140011639081000; rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GI SE AU TO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1595/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001690000 IRPEF-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001690000 TARI
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001690000 REGISTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500001690000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1140/2025 depositato il 13/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1595/2025 depositato il 03/06/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29180202500001690000, nonché le cartelle di pagamento ad essa sottostanti n.29120130009687015000; n.29120140011639081000; n.29120160030270078000; n.29120170005015208000;
n.29120170013797135000; n.29120180004469117000; n.29120180009407922000; n.29120180010665240000;
n.29120190003396562000; n.29120190005582163000; n.29120190009342090000; n.29120200009760775000;
n.29120200025896174001; n.29120210012665792000; n.29120210047756013000; n.29120210055758154000;
n.29120220008806881000; n.29120230005803267000; n.29120230016293566000; n.29120240009526785000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-Violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis in combinato disposto con l'art. 17 L. 212/2000; 2- omessa e/o irregolare notifica delle cartelle di pagamento;
3-Violazione dell'art.50 D.P.R. N. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 86; 4- difetto di motivazione;
5-sopravvenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadivano la legittimità del proprio operato.
All'udienza dell'8/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato .
Priva di pregio appare l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, atteso che la comunicazione preventiva di fermo è stata preceduta dagli atti di accertamento e riscossione della pretesa impositiva, avverso i quali il contribuente avrebbe potuto compiere l'attività difensiva, ovvero versare le somme dovute.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa la censura afferente la violazione dell'art.50 DPR n.602/1973, in combinato disposto con l'art. 86.
Infatti, il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, pertanto deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
Priva di pregio appare, altresì, la censura afferente il difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato risulta intellegibile, essendovi indicate le cartelle di pagamento in quanto atti presupposti, oltre che la somma da pagare, con la relativa imposta, interessi e sanzioni.
In particolare, la comunicazione preventiva contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria, per cui non sussiste l'invocata violazione dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000. Con ulteriore motivo viene dedotto un vizio procedimentale di omessa notifica delle cartelle che del preavviso costituivano atti presupposti.
Il motivo è parzialmente fondato. Infatti, dalla produzione in giudizio dell'Agente della riscossione si riscontra quanto segue:
- le cartelle n.29120170005015208000; n.29120170013797135000; n.29120200009760775000, risultano notificate personalmente al destinatario;
- le cartelle n.29120130009687015000; n.29120140011639081000; risultano ritualmente notificate a persona di diversa dal destinatario, ma con successiva spedizione della c.d. raccomandata informativa;
- le cartelle n.29120160030270078000; n.29120180010665240000; n.29120210012665792000; risultano ritualmente notificate per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139 e 140 c.p.c., compresa la ricezione della c.d. raccomandata informativa, anche per compiuta giacenza;
-le cartelle n.29120180009407922000; n.29120210047756013000; n.2912021 0055758154000;
n.29120220008806881000; n.29120230016293566000; risultano notificate in via diretta a mezzo posta ordinaria.
Ne discende che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura avverso le suddette cartelle di pagamento, essendosi cristallizzata la pretesa impositiva ivi contenuta per omessa tempestiva impugnazione.
Deve, invece, essere accolta la medesima eccezione di omessa notifica con riferimento alle cartelle di pagamento n.29120200025896174001 n.29120230005803267000, n.29120240009526785000, non essendo stata prodotta alcuna documentazione attestante la relativa notifica.
Mentre per le cartelle n.29120180004469117000 n.29120190003396562000; n.29120190005582163000;
n.29120190009342090000; l'Agente della riscossione assume che sarebbero state notificate, avvalendosi della raccomandata ordinaria per il tramite di un operatore postale privato (NEXIVE), ma il plico non è stato consegnato al destinatario, sicché è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.
Tuttavia, dal fronte della busta allegata non si rinviene il numero della cartella di pagamento e, quindi, non può ritenersi provato in modo valido e certificato il collegamento con la relativa raccomandata, per cui non si ha alcuna certezza che il plico sia riferibile alle suddette cartelle di pagamento.
Ne consegue che, non essendo stata fornita idonea prova documentale della notifica delle citate cartelle di pagamento, comporta la parziale illegittimità derivata del preavviso impugnato.
Ed ancora si oppone l'intervenuta prescrizione delle somme pretese con l'atto impugnato, che deve essere esaminata con riferimento alle cartelle di pagamento ritualmente notificate.
La censura è parzialmente fondata.
Il motivo non è fondato per i crediti di cui alle cartelle n.29120170013797135000; n.29120180009407922000;
n.29120180010665240000; n.29120200009760775000; n.2912021 0012665792000; n.29120210047756013000;
n.29120210055758154000; n.2912022 0008806881000; n.29120230016293566000; tenuto conto che alla data di notifica del preavviso impugnato (04.03.2025), non risulta decorso il relativo termine di prescrizione triennale (bollo), ovvero quinquennale per i tributi locali di specie (TARI) .
D'altra parte, con riferimento alle cartelle di pagamento n.29120170013797135000; n.29120180009407922000; n.29120180010665240000; notificate rispettivamente in data 26/06/2018;22/08/2018; 25/022019, la prescrizione sarebbe intervenuta con il decorso del termine triennale (bolli).
Tuttavia, risulta notificata una precedente intimazione di pagamento n.291 20239010828501/000 notificata in data 04/01/2024 (cfr. avviso ricevimento per compiuta giacenza), contenente le suddette cartelle di pagamento, che non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.6436/2025),
l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'atto impugnato (04/03/2025) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica del suddetto atto interruttivo (04/01/2024).
Viceversa riguardo all'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento n.29120160030270078000; n.29120170005015208000; notificate in data 03/04/2017 e 26/07/2017, si osserva che risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale che trova applicazione per i tributi locali di specie (TARI).
Infatti, a quelle date vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs
159/2015 (articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
E poiché – come detto – l'impugnato preavviso è stato notificato il 04/03/2025, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo era già prescritto, in quanto alle date di prescrizione ipotetica (03/04/2022;26/07/2022) pur aggiungendo i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), la pretesa de qua andava a scadere il 27/09/2023 e 19/01/2024, per cui è maturata la prescrizione, rispetto alla notifica dell'impugnato preavviso che si ripete è stata eseguita il 04/03/2025.
Infine, riguardo alle cartelle di pagamento n29120130009687015000; n.29120140011639081000; notificate rispettivamente in data 20/12/2013; 19/11/2014 si osserva che non risulta decorso il termine di prescrizione decennale per i crediti di natura erariale, in quanto applicandosi la richiamata normativa emergenziale deve escludersi che la pretesa si sia prescritta.
Va, tuttavia, posto in rilievo che l'art. 20 comma 3 del D.lgs. n. 472 del 1997, dettato in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, esplicitamente stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni.
Nè può essere condiviso al riguardo l'assunto, secondo cui, in caso di contestuale richiesta di pagamento di tributi erariali e di sanzioni amministrative, legate al mancato pagamento delle prime, sarebbe applicabile ad entrambi detti crediti il termine prescrizionale decennale.
Non appare sufficiente al riguardo il richiamo all'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 472 del 1997, alla stregua del quale per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;
detta norma invero autorizza unicamente l'agente della riscossione a chiedere, con una stessa cartella, il pagamento di entrambi detti crediti tributari e non è quindi idonea ad innovare in ordine al termine prescrizionale quinquennale, fissato per le sanzioni dal precedente art. 20 comma 3; invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25790 del 2009; n.23162/2020) consente di derogare a tale specifico termine prescrizionale quinquennale fissato per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie legate alle violazioni tributarie solo in caso di sentenza passata in giudicato;
solo in tale ipotesi cioè vale anche per le sanzioni il termine prescrizionale decennale, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. "actio iudicati.
La Suprema Corte, ha altresì precisato in materia di interessi che « gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ » (Cass. n.30901/2019;14049/2006; n.20955/2020).
Ne consegue che il ricorso deve trovare accoglimento in parte qua, laddove deve considerarsi estinta la pretesa relativa alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi, contenuti nelle cartelle di pagamento n29120130009687015000; n.29120140011639081000; in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Considerata la reciproca soccombenza , sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, limitatamente alle cartelle di pagamento n.29120180004469117000; n.29120190003396562000; n.29120190005582163000;
n.29120190009342090000; n.29120200025896174001; n.29120230005803267000; n.29120240009526785000;
n.29120160030270078000; n.29120170005015208000; nonché agli interessi e sanzioni, di cui alle cartelle di pagamento n.29120130009687015000; n. 29120140011639081000; rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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