Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 646
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di carenza di giurisdizione

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che devolvevano alla giurisdizione tributaria le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto. Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva e incidono sui processi in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Pertanto, il giudice tributario deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 646
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 646
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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