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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI ROSA GIOVANNA, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3980/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR100204 2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
L'ufficio eccepisce la carenza di giurisdizione per effetto della sentenza 124 del 24/7/2025 della Corte
Costituzionale .
Il difensore della ricorrente contesta l'applicabilità della predetta sentenza ai processi già incardinati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo PEC in data 25/07/2025, la società Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero crediti n. T9DCRR100099/2025 (l' “Avviso”, l' “Atto”) con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano, Ufficio Controlli procedeva al recupero del credito di imposta asseritamente indebitamente utilizzato nell'anno 2020, per un importo complessivo di €. 13.106,41, comprensivo di sanzioni e interessi.
In esito ai controlli effettuati i militari operanti, hanno constatato che la società ha beneficiato di tale contributo tra il mese di agosto e novembre del 2020, per un ammontare totale di euro 6.000,00.
L'Ufficio in data 05/03/2025 condividendo le argomentazioni esposte dagli operanti in merito all'indebito conseguimento dei contribuiti in parola, ha notificato al contribuente lo schema d'atto di recupero crediti n.
T9DCRR100099/2025.
La società in data 09/04/2025 ha presentato osservazioni e controdeduzioni ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 con richiesta di annullamento o rettifica dello schema d'atto.
L'Ufficio, esaminate le dette osservazioni, ha ritenuto di non condividerle, notificando pertanto l'atto di recupero n. T9DCRR1002042025), oggi impugnato.
Il Ricorrente ha quindi adito questa Corte per chiedere “l'atto impugnato venga annullato in toto sia in termini di richiesta del contributo sia in termini di sanzioni e interessi;
nella denegata ipotesi di mancato annullamento in toto, venga almeno annullata la sanzione in considerazione del carattere eccezionale della norma e delle difficoltà interpretative obiettivamente riscontrate, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano che controdeduce puntualmente e chiede il rigetto del ricorso con rifusione delle spese e in sede di discussione orale ha segnalato l'intervenuta pronuncia di inconstituzionalità relativa all'art 25 DL 19.5.20, che attribuiva al giudice tributario la competenza in materia eccependo in ragione di ciò il difetto di giurisdizione di questa Corte.
La difesa della società ricorrente ha rappresentato che invero la declaratoria di incostituzionalità è successiva alla proposizione del ricorso, insistendo per la sua trattazione avanti a questo giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondata l'eccezione relativa alla giurisdizione.
In data 24.7.2025 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con la quale ha dichiarato ( in data
23.6.2025) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge
18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Fondamentale richiamare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla giurisdizione nei processi in corso in quanto le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno un impatto diretto e immediato sui processi in corso, in virtù del principio di retroattività delle pronunce di illegittimità.
Una volta pubblicata la sentenza nella Gazzetta Ufficiale (Pubblicazione in G. U. 30/07/2025 n.31) la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia dal giorno successivo (31/07/2025) e non può più essere applicata dai giudici nei processi pendenti.
Poiché la sentenza ha efficacia retroattiva, il giudice del processo in corso deve attenersi alla nuova situazione giuridica. Se la norma dichiarata incostituzionale riguardava la giurisdizione come nel caso di specie, il giudice originariamente investito, Giudice tributario, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
Il principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.), secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, cede di fronte a una sentenza di incostituzionalità. L'illegittimità costituzionale "elimina" la norma dall'ordinamento sin dall'origine, impedendo che essa possa fondare la giurisdizione anche per i processi già iniziati.
L'effetto retroattivo si ferma solo davanti ai rapporti già definiti con una sentenza passata in giudicato. Se invece il processo è ancora aperto, come nel caso che ci occupa, la pronuncia della Corte Costituzionale deve essere applicata.
In caso di mutamento della giurisdizione a seguito della sentenza, si applica il principio della conservazione degli effetti della domanda, permettendo la riassunzione della causa davanti al giudice competente senza perdere i benefici legati alla data del primo ricorso.
Pertanto la Pronuncia della Consulta (Sent. n. 124/2025) con la sua efficacia ex tunc a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, estendendo da quel momento i suoi effetti anche a quei rapporti che, anche se sorti precedentemente come quello che ci occupa, non siano ancora "definiti" con decisione passata in giudicato.
Il rapporto introdotto dal presente ricorso, solo avviato sotto la vigenza della norma processuale attributiva di una giurisdizione che ora, per effetto della sentenza n. 124/2025 della Consulta è venuta meno, non può ritenersi definito e pertanto viene inciso in moro inevitabile dalla decisione dei Giudici delle Leggi .
Nel solco delle indicazioni della sentenza citata questo giudice non può fare altro che, rilevato in proprio il difetto di giurisdizione, e, verificata la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, disporre in tale senso come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, cui devolve la definizione della causa invitando le parti a riassumere avanti al Giudice competente entro novanta giorni dalla notificazione della presente decisione.
Il Relatore Il Presidente
TR AR AV NN Di SA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI ROSA GIOVANNA, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
GALLI CARLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3980/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR100204 2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
L'ufficio eccepisce la carenza di giurisdizione per effetto della sentenza 124 del 24/7/2025 della Corte
Costituzionale .
Il difensore della ricorrente contesta l'applicabilità della predetta sentenza ai processi già incardinati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo PEC in data 25/07/2025, la società Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero crediti n. T9DCRR100099/2025 (l' “Avviso”, l' “Atto”) con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano, Ufficio Controlli procedeva al recupero del credito di imposta asseritamente indebitamente utilizzato nell'anno 2020, per un importo complessivo di €. 13.106,41, comprensivo di sanzioni e interessi.
In esito ai controlli effettuati i militari operanti, hanno constatato che la società ha beneficiato di tale contributo tra il mese di agosto e novembre del 2020, per un ammontare totale di euro 6.000,00.
L'Ufficio in data 05/03/2025 condividendo le argomentazioni esposte dagli operanti in merito all'indebito conseguimento dei contribuiti in parola, ha notificato al contribuente lo schema d'atto di recupero crediti n.
T9DCRR100099/2025.
La società in data 09/04/2025 ha presentato osservazioni e controdeduzioni ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 con richiesta di annullamento o rettifica dello schema d'atto.
L'Ufficio, esaminate le dette osservazioni, ha ritenuto di non condividerle, notificando pertanto l'atto di recupero n. T9DCRR1002042025), oggi impugnato.
Il Ricorrente ha quindi adito questa Corte per chiedere “l'atto impugnato venga annullato in toto sia in termini di richiesta del contributo sia in termini di sanzioni e interessi;
nella denegata ipotesi di mancato annullamento in toto, venga almeno annullata la sanzione in considerazione del carattere eccezionale della norma e delle difficoltà interpretative obiettivamente riscontrate, con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano che controdeduce puntualmente e chiede il rigetto del ricorso con rifusione delle spese e in sede di discussione orale ha segnalato l'intervenuta pronuncia di inconstituzionalità relativa all'art 25 DL 19.5.20, che attribuiva al giudice tributario la competenza in materia eccependo in ragione di ciò il difetto di giurisdizione di questa Corte.
La difesa della società ricorrente ha rappresentato che invero la declaratoria di incostituzionalità è successiva alla proposizione del ricorso, insistendo per la sua trattazione avanti a questo giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene fondata l'eccezione relativa alla giurisdizione.
In data 24.7.2025 la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza con la quale ha dichiarato ( in data
23.6.2025) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge
18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Fondamentale richiamare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla giurisdizione nei processi in corso in quanto le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno un impatto diretto e immediato sui processi in corso, in virtù del principio di retroattività delle pronunce di illegittimità.
Una volta pubblicata la sentenza nella Gazzetta Ufficiale (Pubblicazione in G. U. 30/07/2025 n.31) la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia dal giorno successivo (31/07/2025) e non può più essere applicata dai giudici nei processi pendenti.
Poiché la sentenza ha efficacia retroattiva, il giudice del processo in corso deve attenersi alla nuova situazione giuridica. Se la norma dichiarata incostituzionale riguardava la giurisdizione come nel caso di specie, il giudice originariamente investito, Giudice tributario, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
Il principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.), secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, cede di fronte a una sentenza di incostituzionalità. L'illegittimità costituzionale "elimina" la norma dall'ordinamento sin dall'origine, impedendo che essa possa fondare la giurisdizione anche per i processi già iniziati.
L'effetto retroattivo si ferma solo davanti ai rapporti già definiti con una sentenza passata in giudicato. Se invece il processo è ancora aperto, come nel caso che ci occupa, la pronuncia della Corte Costituzionale deve essere applicata.
In caso di mutamento della giurisdizione a seguito della sentenza, si applica il principio della conservazione degli effetti della domanda, permettendo la riassunzione della causa davanti al giudice competente senza perdere i benefici legati alla data del primo ricorso.
Pertanto la Pronuncia della Consulta (Sent. n. 124/2025) con la sua efficacia ex tunc a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, estendendo da quel momento i suoi effetti anche a quei rapporti che, anche se sorti precedentemente come quello che ci occupa, non siano ancora "definiti" con decisione passata in giudicato.
Il rapporto introdotto dal presente ricorso, solo avviato sotto la vigenza della norma processuale attributiva di una giurisdizione che ora, per effetto della sentenza n. 124/2025 della Consulta è venuta meno, non può ritenersi definito e pertanto viene inciso in moro inevitabile dalla decisione dei Giudici delle Leggi .
Nel solco delle indicazioni della sentenza citata questo giudice non può fare altro che, rilevato in proprio il difetto di giurisdizione, e, verificata la competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, disporre in tale senso come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, cui devolve la definizione della causa invitando le parti a riassumere avanti al Giudice competente entro novanta giorni dalla notificazione della presente decisione.
Il Relatore Il Presidente
TR AR AV NN Di SA