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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 458/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11544/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00077881 73 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21727/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Alla luce di quanto sopra esposto e per i motivi in fatto e di diritto così rappresentati, voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, in pubblica udienza, e tenendo conto esclusivamente dei documenti depositati nel termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/92, accogliere il presente ricorso e, di conseguenza:
1. annullare totalmente l'atto impugnato poiché illegittimo ed infondato per i motivi in diritto ed in fatto sopra esposti;
2. in subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, ridurre l'importo accertato nella misura che codesta On.le Corte riterrà di giustizia;
3. condannare la parte resistente alla rifusione delle spese sostenute, per diritti ed onorari, ex art. 15 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, nella misura che si riterrà di giustizia, con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: Sulla scorta di quanto premesso si confida nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvedere, previo rigetto dell'istanza di sospensione:
Accertare e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
Rigettare la domanda, giacché del tutto infondata in fatto e diritto nei confronti di ADER in quanto ha regolarmente notificato la cartella e manlevarla da qualsiasi responsabilità vista la regolare notifica degli atti di propria competenza;
Condannare la parte attrice al pagamento di spese e competenze. 2 Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA: Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione la cartella di pagamento n. 012 2025 00077881 73 000 il notificata in data 21 marzo 2025 per un importo complessivamente richiesto pari ad euro 5.486,74 distribuiti su più ruoli, e precisamente:
1. RUOLO N. 2025/000673 Tassa automobilistica anno 2019
2. RUOLO N. 2025/000690 Tassa automobilistica anno 2019
3. RUOLO N. 2025/000673 Tassa automobilistica anno 2019
4. RUOLO N. 2025/000690 Tassa automobilistica anno 2019
5. RUOLO N. 2025/000673 Tassa automobilistica anno 2019
6. RUOLO N. 2025/000690 Tassa automobilistica anno 2019
7. RUOLO N. 2025/000673 Tassa automobilistica anno 2019
8. RUOLO N. 2025/000690 Tassa automobilistica anno 2019.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva:
3 Accertare e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
Rigettare la domanda, giacché del tutto infondata in fatto e diritto nei confronti di ADER in quanto ha regolarmente notificato la cartella e manlevarla da qualsiasi responsabilità vista la regolare notifica degli atti di propria competenza;
Condannare la parte attrice al pagamento di spese e competenze
Si costituiva ritualmente anche la REGIONE CAMPANIA che produceva le relate di notifica degli atti presupposti e, in base a tutto quanto sopra esposto, chiedeva a codesta Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso con vittoria di spese e di onorari a favore della Regione
Campania.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria difensiva della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario. 4 Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Per il pagamento della tassa auto, nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione depositata - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, ecc., per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha notificato all'indirizzo di residenza di parte ricorrente gli avvisi di accertamento e che tale avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente REGIONE CAMPANIA - UFFICIO
SPECIALE AVVOCATURA, ente impositore, e l'Agenzia Riscossione hanno fornito la prova dell'avvenuta notificazione.
Si allega/no estratto/i in formato elettronico della/e cartolina/e di notifica dello/gli avviso/i di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione.
TARGA NUMERO AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA DATA RICEZIONE FE011KH 964286627955 2019 06/09/2022
CH065CF 964050961708 2019 17/08/2022
CF531VW 964328724339 2019 06/09/2022 EV285XK 964299544719 2019 02/08/2022
FH673JV 964308040303 2019 06/09/2022
FL719MZ 964305769691 2019 Avviso di giacenza 29/06/2022
Compiuta giacenza 24/08/2022
EN952XH 964302013367 2019 02/08/2022
FH880HL 964329774565 2019 02/08/2022 EN880SR 964312362055 2019 02/08/2022
EG502DY 964297692625 2019 5 Avviso di giacenza 29/06/2022 Compiuta giacenza 24/08/2022
Pertanto, per quanto sopra, si può ritenere che la ricezione dello/degli avviso/i di accertamento sia avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82. Si precisa, in riferimento alla emissione della cartella esattoriale, che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute.
Dall'esame dell'esito di notifica dello/gli avviso/i di accertamento nn. 964305769691, 964297692625 è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente. A tal riguardo, si precisa che lo/gli avviso/i di accertamento è/sono stato/i notificato/i al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
Dunque, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del 1993 e s.m.i.
In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere
6 effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Si ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n. 2625/2015).
Peraltro, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla relata in atti viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta
7 raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero delle cartelle esattoriali cui fa riferimento lo stesso contribuente nel ricorso (vedi in tal senso anche Comm.
Trib. Prov. Avellino, 2016, n. 437).
Da tanto discende che l'impugnativa dell'intimazione in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi: Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
8 Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente anche nella memoria difensiva della parte ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per ciascun ufficio, oltre IVA e CPA e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
9
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11544/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Moccia 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00077881 73 000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21727/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Alla luce di quanto sopra esposto e per i motivi in fatto e di diritto così rappresentati, voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, in pubblica udienza, e tenendo conto esclusivamente dei documenti depositati nel termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/92, accogliere il presente ricorso e, di conseguenza:
1. annullare totalmente l'atto impugnato poiché illegittimo ed infondato per i motivi in diritto ed in fatto sopra esposti;
2. in subordine, ma senza che ciò implichi alcuna accettazione, ridurre l'importo accertato nella misura che codesta On.le Corte riterrà di giustizia;
3. condannare la parte resistente alla rifusione delle spese sostenute, per diritti ed onorari, ex art. 15 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, nella misura che si riterrà di giustizia, con distrazione al sottoscritto difensore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che ha anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Ufficio resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione: Sulla scorta di quanto premesso si confida nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvedere, previo rigetto dell'istanza di sospensione:
Accertare e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
Rigettare la domanda, giacché del tutto infondata in fatto e diritto nei confronti di ADER in quanto ha regolarmente notificato la cartella e manlevarla da qualsiasi responsabilità vista la regolare notifica degli atti di propria competenza;
Condannare la parte attrice al pagamento di spese e competenze. 2 Ufficio resistente REGIONE CAMPANIA: Si chiede a codesta Ill.ma Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso nel merito perché infondato, la conferma della legittimità degli atti emessi dalla Regione Campania con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della REGIONE CAMPANIA e della Agenzia delle Entrate – Riscossione la cartella di pagamento n. 012 2025 00077881 73 000 il notificata in data 21 marzo 2025 per un importo complessivamente richiesto pari ad euro 5.486,74 distribuiti su più ruoli, e precisamente:
1. RUOLO N. 2025/000673 Tassa automobilistica anno 2019
2. RUOLO N. 2025/000690 Tassa automobilistica anno 2019
3. RUOLO N. 2025/000673 Tassa automobilistica anno 2019
4. RUOLO N. 2025/000690 Tassa automobilistica anno 2019
5. RUOLO N. 2025/000673 Tassa automobilistica anno 2019
6. RUOLO N. 2025/000690 Tassa automobilistica anno 2019
7. RUOLO N. 2025/000673 Tassa automobilistica anno 2019
8. RUOLO N. 2025/000690 Tassa automobilistica anno 2019.
Il ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto alcun altro avviso bonario e/o avviso di intimazione circa i tributi richiesti, prima dell'avviso di accertamento e, quindi, che tale atto è stato formato in spregio di qualsivoglia norma relativa all'iter-procedurale necessario per la sua emanazione e senza che sia stato notificato alcun atto prodromico eccependo la prescrizione e decadenza del tributo ed, infine, che l'atto così emesso è da ritenersi del tutto illegittimo ed infondato per difetto di motivazione, con il favore delle spese processuali con distrazione in favore del legale anticipatario.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva:
3 Accertare e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
Rigettare la domanda, giacché del tutto infondata in fatto e diritto nei confronti di ADER in quanto ha regolarmente notificato la cartella e manlevarla da qualsiasi responsabilità vista la regolare notifica degli atti di propria competenza;
Condannare la parte attrice al pagamento di spese e competenze
Si costituiva ritualmente anche la REGIONE CAMPANIA che produceva le relate di notifica degli atti presupposti e, in base a tutto quanto sopra esposto, chiedeva a codesta Corte di Giustizia voler rigettare il ricorso con vittoria di spese e di onorari a favore della Regione
Campania.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria difensiva della parte ricorrente, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario. 4 Si precisa l'avviso di accertamento si fonda su un precedente atto non impugnato e quindi ormai definitivo in quanto correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente.
Si evidenzia che i tributi dovuti non sono alla data di notifica del ricorso assolutamente prescritti. Ciò perché l'Ente impositore dei tributi ha provveduto, con propri atti, a notificare e contestare al contribuente inadempiente il loro mancato pagamento con avviso di accertamento.
Per il pagamento della tassa auto, nella fattispecie concreta in esame, dalla documentazione depositata - accertamenti, cartoline di ritorno e/o ulteriore documentazione concernente la compiuta giacenza, ecc., per come anche illustrata ed esplicitata dalla Relazione dell'Ufficio tributi - si evince che l'Amministrazione regionale ha notificato all'indirizzo di residenza di parte ricorrente gli avvisi di accertamento e che tale avvisi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione, sicché l'Amministrazione quale ente REGIONE CAMPANIA - UFFICIO
SPECIALE AVVOCATURA, ente impositore, e l'Agenzia Riscossione hanno fornito la prova dell'avvenuta notificazione.
Si allega/no estratto/i in formato elettronico della/e cartolina/e di notifica dello/gli avviso/i di accertamento, dal quale si rileva il numero di raccomandata identificativo della spedizione.
TARGA NUMERO AVVISO DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA DATA RICEZIONE FE011KH 964286627955 2019 06/09/2022
CH065CF 964050961708 2019 17/08/2022
CF531VW 964328724339 2019 06/09/2022 EV285XK 964299544719 2019 02/08/2022
FH673JV 964308040303 2019 06/09/2022
FL719MZ 964305769691 2019 Avviso di giacenza 29/06/2022
Compiuta giacenza 24/08/2022
EN952XH 964302013367 2019 02/08/2022
FH880HL 964329774565 2019 02/08/2022 EN880SR 964312362055 2019 02/08/2022
EG502DY 964297692625 2019 5 Avviso di giacenza 29/06/2022 Compiuta giacenza 24/08/2022
Pertanto, per quanto sopra, si può ritenere che la ricezione dello/degli avviso/i di accertamento sia avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82. Si precisa, in riferimento alla emissione della cartella esattoriale, che l'azione di accertamento, quale atto di messa in mora del debitore ex art. 2943, è atto interruttivo della prescrizione e che pertanto da esso decorre un nuovo periodo di prescrizione uguale al precedente, cioè triennale, per l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute.
Dall'esame dell'esito di notifica dello/gli avviso/i di accertamento nn. 964305769691, 964297692625 è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente. A tal riguardo, si precisa che lo/gli avviso/i di accertamento è/sono stato/i notificato/i al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
Dunque, giova rimarcare che il caso concreto rientra nell'ipotesi in cui gli avvisi accertamento sono stati notificati in perfetta osservanza del termine di prescrizione che è stabilito dal d.P.R. n. 39 del 1953 (Testo Unico delle tasse automobilistiche) e dall'art. 5, comma 52, del d.l. n. 953 del 1982, convertito con l. n. 53 del 1993 e s.m.i.
In base a tali norme nel caso di omesso o carente versamento della tassa automobilistica
“l'azione dell'amministrazione per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere
6 effettuato il pagamento (Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595). E nel caso concreto, per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine, e non sono stati impugnati nei 60 gg. successivi.
È evidente, pertanto, che la norma afferma in modo inequivoco che il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento (v., da ultimo, Cass., sez. VI, 10.8.2022, n. 24595).
Si aggiunga poi che, a far data dal mese di marzo dell'anno 2020 è entrata in vigore la legislazione speciale sulla sospensione dei termini delle notifiche delle cartelle esattoriali, dei termini di prescrizione e di formazioni dei ruoli esattoriali, cui si rimanda. Ne consegue che nessuna prescrizione dei tributi in contestazione è maturata. Infatti il c.d. Decreto Italia, nonché il Decreto milleproroghe, in uno a tutta la legislazione dell'emergenza hanno sospeso, dal 9 Marzo 2021, i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali: ne consegue che nessuna prescrizione è maturata. Pertanto nemmeno l'eccezione di decadenza e prescrizione può trovare accoglimento.
Inoltre, tenuto conto della regolarità della notifica, si rileva che non sussiste alcun onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa tutte le volte in cui l'opponente si sia limitato a contestare di non aver ricevuto la cartella;
in tal caso resta preclusa anche la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti (Cass. 10326/2014).
Ed anche nei casi in cui abbia contestato la integrità del plico od il suo contenuto, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. 2016, n. 5397) spetta al contribuente fornire la prova circa l'incompletezza del contenuto del plico.
Si ritiene di aderire a tale ultimo orientamento consapevole dell'esistenza di orientamento difforme (in base al quale spetta al mittente l'onere di provare il contenuto del plico e, dunque nel caso in cui il contribuente contesti l'integrità o il contenuto della busta della cartella esattoriale, spetta ad Equitalia dimostrare, con la cosiddetta “prova contraria”, cosa la stessa conteneva;
Cass. ord. n. 9533/2015; Cass. sent. n. 4482/2015; Cass. sent. n. 2625/2015).
Peraltro, nel caso in esame non può non valorizzarsi il dato che sulla relata in atti viene espressamente indicato il numero identificativo del documento contenuto nella busta
7 raccomandata che nella fattispecie coincide esattamente con il numero delle cartelle esattoriali cui fa riferimento lo stesso contribuente nel ricorso (vedi in tal senso anche Comm.
Trib. Prov. Avellino, 2016, n. 437).
Da tanto discende che l'impugnativa dell'intimazione in oggetto è inammissibile e infondata e resta precluso anche l'esame della questione della prescrizione successiva, pure eccepita dal ricorrente.
Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento in base al quale l'inammissibilità preclude l'esame della cd. prescrizione successiva della cartella che, peraltro, non risulta chiaramente eccepita in questa sede.
Nel caso di specie la notifica della cartella è avvenuta ai sensi della speciale disciplina dettata dall'art. 26 del DPR 602/73, a mente del quale: “La notifica (della cartella esattoriale) può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “ La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D. P, R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio
Banca_1del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell' se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. civ. Sez. V, 27-05-2011, n. 11708, in CED Cassazione, 2011; conformi: Cass. civ. Sez. V, 17-01-2013, n. 1091, in Fisco on line, 2013; Cass. civ. Sez. V, 19-09-2012,
n. 15746, in GT Riv. Giur. Trib., 2012, 12, 938).
In assenza di querela di falso, pertanto, le predette notifiche devono ritenersi regolarmente eseguite ed andate a buon fine.
8 Dette notifiche, oltre ad essere avvenute nel rispetto delle norme procedurali in materia di riscossione, hanno determinato in capo al contribuente la piena ed esauriente conoscenza delle indicazioni relative alla natura dei tributi, all'importo, all'oggetto della riscossione, alla autorità alla quale rivolgersi per eventuali contestazioni.
Alla luce dei rilievi che precedono sono infondate le eccezioni e deduzioni difensive proposte dalla parte ricorrente anche nella memoria difensiva della parte ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 per ciascun ufficio, oltre IVA e CPA e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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