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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7748/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLANI PIERO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. VILLANI PIERO
RICORRENTE
contro
C.F. ), CP_1 C.F._1 CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11.06.2025 la Parte_1 in ha chiesto l'immediata restituzione dell'immobile come
[...] Pt_1 meglio descritto nello stesso ricorso, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di
[...] in ordine al pagamento dei canoni di assegnazione, nonché la sua condanna al pagamento della CP_1 somma di € 4.829,68 oltre le somme ulteriori maturande, sino alla restituzione dell'alloggio.
La resistente non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies comma
IV c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' documentato che la società Cooperativa per la Costruzione e il Risanamento di case per Lavoratori in con scrittura privata del 14.11.2011, abbia assegnato al socio il godimento Pt_1 Parte_2 dell'alloggio sito in Via Salgari n. 17, al canone di godimento annuale di € 3.140,00 da Pt_1 corrispondere in dodici rate mensili e che a seguito del decesso del concessionario succedeva nel rapporto la moglie superstite (vedi contratto di assegnazione di cui al doc.to 2 del CP_1 ricorso).
La ricorrente ha, dunque, allegato che si è resa, a partire dal mese di luglio 2024, CP_1 inadempiente all'obbligazione di pagamento del corrispettivo di godimento, maturando ad oggi un debito pari ad € 7.116,18 comprensivo della mensilità di ottobre
Stante il mancato adempimento, la esercitava la risoluzione contrattuale ex art. 6 del Parte_1 contratto di assegnazione (doc. 4 di parte ricorrente).
La resistente non costituendosi in giudizio, ha omesso di provare, come era suo onere, fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato grave inadempimento.
Ne consegue che la domanda di risoluzione di parte ricorrente per grave inadempimento della assegnataria in ordine al pagamento del canone pattuito nel contratto di assegnazione dell'alloggio di causa è fondata e meritevole di accoglimento. va pertanto dichiarata tenuta e condannata all'immediata restituzione in favore della CP_1 ricorrente, libero da cose e persone, dell'immobile sito in Via Salgari n. 17. Si ritiene equo Pt_1 fissare per l'esecuzione la data del 31.11.2025.
pagina 2 di 3 La stessa va altresì dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore di parte ricorrente del complessivo importo maturato ad oggi per canoni non corrisposti da luglio 2024 fino ad ottobre 2025 pari ad € 7.116,18 oltre indennità di occupazione e della quota spese di gestione maturande sino al rilascio, nonché interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte contumace,
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di assegnazione inter partes per grave inadempimento imputabile a e, per l'effetto CP_1
2) condanna a rilasciare libero da persone e cose e nella piena disponibilità della CP_1 ricorrente l'immobile sito in Via Salgari n. 17 entro il 31.11.2025, fissando per Pt_1
l'esecuzione la data del 31.11.2025;
3) condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente della somma di € CP_1
7.116,18 comprensivo della mensilità di ottobre, a titolo di canoni non corrisposti fino alla data odierna, oltre indennità di occupazione e della quota spese di gestione maturande sino al rilascio, nonché interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che CP_1 liquida in € 98,00 per anticipazione ed € 1.278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e
CPA., come dovute.
BOLOGNA, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7748/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLANI PIERO e
[...] P.IVA_1 dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. VILLANI PIERO
RICORRENTE
contro
C.F. ), CP_1 C.F._1 CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11.06.2025 la Parte_1 in ha chiesto l'immediata restituzione dell'immobile come
[...] Pt_1 meglio descritto nello stesso ricorso, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di
[...] in ordine al pagamento dei canoni di assegnazione, nonché la sua condanna al pagamento della CP_1 somma di € 4.829,68 oltre le somme ulteriori maturande, sino alla restituzione dell'alloggio.
La resistente non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies comma
IV c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' documentato che la società Cooperativa per la Costruzione e il Risanamento di case per Lavoratori in con scrittura privata del 14.11.2011, abbia assegnato al socio il godimento Pt_1 Parte_2 dell'alloggio sito in Via Salgari n. 17, al canone di godimento annuale di € 3.140,00 da Pt_1 corrispondere in dodici rate mensili e che a seguito del decesso del concessionario succedeva nel rapporto la moglie superstite (vedi contratto di assegnazione di cui al doc.to 2 del CP_1 ricorso).
La ricorrente ha, dunque, allegato che si è resa, a partire dal mese di luglio 2024, CP_1 inadempiente all'obbligazione di pagamento del corrispettivo di godimento, maturando ad oggi un debito pari ad € 7.116,18 comprensivo della mensilità di ottobre
Stante il mancato adempimento, la esercitava la risoluzione contrattuale ex art. 6 del Parte_1 contratto di assegnazione (doc. 4 di parte ricorrente).
La resistente non costituendosi in giudizio, ha omesso di provare, come era suo onere, fatti estintivi e/o impeditivi dell'allegato grave inadempimento.
Ne consegue che la domanda di risoluzione di parte ricorrente per grave inadempimento della assegnataria in ordine al pagamento del canone pattuito nel contratto di assegnazione dell'alloggio di causa è fondata e meritevole di accoglimento. va pertanto dichiarata tenuta e condannata all'immediata restituzione in favore della CP_1 ricorrente, libero da cose e persone, dell'immobile sito in Via Salgari n. 17. Si ritiene equo Pt_1 fissare per l'esecuzione la data del 31.11.2025.
pagina 2 di 3 La stessa va altresì dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore di parte ricorrente del complessivo importo maturato ad oggi per canoni non corrisposti da luglio 2024 fino ad ottobre 2025 pari ad € 7.116,18 oltre indennità di occupazione e della quota spese di gestione maturande sino al rilascio, nonché interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte contumace,
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di assegnazione inter partes per grave inadempimento imputabile a e, per l'effetto CP_1
2) condanna a rilasciare libero da persone e cose e nella piena disponibilità della CP_1 ricorrente l'immobile sito in Via Salgari n. 17 entro il 31.11.2025, fissando per Pt_1
l'esecuzione la data del 31.11.2025;
3) condanna altresì al pagamento in favore della ricorrente della somma di € CP_1
7.116,18 comprensivo della mensilità di ottobre, a titolo di canoni non corrisposti fino alla data odierna, oltre indennità di occupazione e della quota spese di gestione maturande sino al rilascio, nonché interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che CP_1 liquida in € 98,00 per anticipazione ed € 1.278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e
CPA., come dovute.
BOLOGNA, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 3 di 3