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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/11/2025, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.127 ter cpc
nella causa promossa da
Parte_1
rappr e dif dall'avv. Masi
RICORRENTE
E
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Battiato CONVENUTO
Oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso del 30.5.25 la ricorrente chiedeva accertarsi la spettanza dell'assegno di invalidità ordinario per sussistenza del requisito contributivo non essendo fondato il provvedimento di cancellazione delle giornate degli anni
2019/20/21, impugnato giudizialmente innanzi al Tribunale di Taranto. CP_ L' si è costituito insistendo per il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Con sentenza del 21.10.25 il Tribunale di Taranto ha accertato il diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici per 102 giornate per gli anni dal 2019 al 2021 quindi il requisito contributivo sussiste e non vi è stato alcun indebito.
Le spese di lite, liquidate e distratte nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (artt. 91 e 93 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità ordinario dalla domanda amministrativa, dichiara altresi' che non vi è alcun indebito come CP_ richiesto dall' nella nota del 12.2.25; CP
2. condanna, altresì, l' al pagamento, in favore dell'istante, delle spese del presente giudizio, che liquida ai sensi del DM 55/14 complessivamente in euro 1200,00, oltre iva, cpa e rsg come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipante, avv. Masi.
Taranto, 24.11.25
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott. ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.127 ter cpc
nella causa promossa da
Parte_1
rappr e dif dall'avv. Masi
RICORRENTE
E
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Battiato CONVENUTO
Oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso del 30.5.25 la ricorrente chiedeva accertarsi la spettanza dell'assegno di invalidità ordinario per sussistenza del requisito contributivo non essendo fondato il provvedimento di cancellazione delle giornate degli anni
2019/20/21, impugnato giudizialmente innanzi al Tribunale di Taranto. CP_ L' si è costituito insistendo per il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito brevemente esposte.
Con sentenza del 21.10.25 il Tribunale di Taranto ha accertato il diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici per 102 giornate per gli anni dal 2019 al 2021 quindi il requisito contributivo sussiste e non vi è stato alcun indebito.
Le spese di lite, liquidate e distratte nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (artt. 91 e 93 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, dichiarato il diritto della ricorrente a percepire l'assegno di invalidità ordinario dalla domanda amministrativa, dichiara altresi' che non vi è alcun indebito come CP_ richiesto dall' nella nota del 12.2.25; CP
2. condanna, altresì, l' al pagamento, in favore dell'istante, delle spese del presente giudizio, che liquida ai sensi del DM 55/14 complessivamente in euro 1200,00, oltre iva, cpa e rsg come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipante, avv. Masi.
Taranto, 24.11.25
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott. ssa Maria LEONE)