Articolo 29 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 28Articolo 30
Versione
12 agosto 1982
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Versione
20 luglio 1993
Art. 29.
A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare alla Cassa per il credito alle imprese artigiane la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.
(( Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilito come segue:
a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento CEE n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);
c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a). )) Le misure del tasso di interesse agevolato di cui al precedente comma si applicano sui finanziamenti da ammettere al contributo interessi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 luglio 1993