Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 25.06.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Santa Maria di Sala (VE) al n. 7 parte II serie A anno 2022;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 19.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 12.03.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 19.03.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Separazione, passaporto e altri documenti validi per l'espatrio I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - nel rispetto dei tempi di permanenza del figlio con ciascuno dei genitori e fatto, comunque, obbligo di comunicazione all'altro genitore della nuova residenza - con l'obbligo di reciproco rispetto e con reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, sin d'ora rilasciando il consenso per quello del figlio minore;
2. Affidamento del figlio, collocazione prevalente e residenza Persona_1 viene affidato ai genitori in via condivisa pur nelle forme contemplate dall'ultima parte del 3° comma dell'art. Per_1
337 ter del codice civile. La sua collocazione prevalente e residenza viene fissata presso la madre nella casa coniugale di via Cesare Battisti n. 85, Mirano (VE). pagina 1 di 3
3. Tempi di permanenza di presso ciascuno dei genitori Per_1
Fermo restando ogni altro e miglior accordo, starà con il padre a weekend alternati con decorrenza dal venerdì Per_1 dall'uscita dall'asilo (o da scuola) al lunedì con accompagnamento all'asilo (o a scuola). Nella settimana in cui il padre starà con il figlio nel weekend, starà con il padre anche il mercoledì dall'uscita Per_1 dall'asilo/scuola sino al giorno seguente con accompagnamento, mentre nella settimana successiva (senza weekend) il padre terrà con sé il figlio dal martedì dall'uscita dall'asilo/scuola al giovedì mattina con accompagnamento all'asilo/scuola. La gestione del calendario visite dovrà essere improntata nell'ottica della reciproca disponibilità e collaborazione. Saranno consentite chiamate e/o videochiamate nei giorni in cui il figlio è con l'altro genitore in orario da concordare. Quanto ai periodi di vacanze scolastiche/festività si stabilisce quanto segue: a partire dal compimento di anni 5 (salvo quanto verrà poi indicato) trascorrerà le vacanze invernali una Per_1 settimana con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal bre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse alternativamente, di anno in anno, con l'uno e l'altro genitore. Quanto al periodo estivo, il bambino trascorrerà due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. I periodi di vacanza verranno comunicati e concordati entro il mese di maggio di ciascun anno. Stante la tenera età del bambino al momento della separazione, nei primi anni i genitori concordano di poter derogare a quanto sopra indicato (ivi compresa la decorrenza del calendario per i periodi di vacanze/festività), individuando di volta in volta le modalità più opportune per trascorrere con il figlio i citati periodi. Laddove sul punto dovessero insorgere problematiche, le parti si rivolgeranno, in prima istanza, ad un mediatore familiare al fine di dirime ogni questione.
4. Assegnazione della casa coniugale La casa coniugale sita via Cesare Battisti n. 85 Mirano (VE) di cui i coniugi sono proprietari al 50% ciascuno e così catastalmente individuata Comune di Mirano, foglio 11, part. 1227, sub. 8, cat. A/2, cl. 06, vani 6, r.c. 790,18 Comune di Mirano, foglio 11, part. 1227, sub. 6, cat. C/6, cl. 08, 15 mq, r.c. 69,72 viene assegnata alla IG , ai sensi dell'art. 337 sexies del codice civile, comprensiva di arredi e Parte_2 beni mobili tutti e ivi esisten Le parti concordano che il sig. potrà lasciare presso l'immobile familiare alcuni beni personali al fine di poter Pt_1 avere il tempo necessario per un completo trasferimento. Il sig. potrà tenere un mazzo di chiavi ed accedere Pt_1 all'immobile, previo accordo con la IG per il giorno e l'orario di accesso. L'altra copia di chiavi detenute Parte_2 dai genitori del sig. verrà consegnata alla IG entro il 31.01.2025. Pt_1 Parte_2
5. Contributo al mantenimento di Per_1
Il signor con decorrenza dal gennaio 2025 e ogni 28 del mese, verserà alla IG il Pt_1 Parte_2 contributo per il mantenimento del figlio Per_1 dal 28.01.2025 al 28.09.2026 € 500 dal 28.10.2026 al 28.09.2028 € 600,00; dal 28.10.2028 in poi € 700,00. L'aggiornamento Istat si applicherà solo con decorrenza da ottobre 2029 (con base di calcolo ottobre 2028). L'assegno unico sarà totalmente a favore della IG . Parte_2
6. Spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio I genitori concordano che le spese straordinarie inerenti il figlio saranno ripartite nella percentuale del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della sig.ra con le modalità e i termini stabiliti dal Protocollo del Tribunale Pt_1 Parte_2 di di data 20 settembre 2019, a intendono fare riferimento.
7. Ulteriori disposizioni Le parti dichiarano e danno atto di essere economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 3 Al fine di risolvere ogni questione, anche in ordine alla divisione della comunione de residuo si precisa che ciascuno rimarrà titolare dei propri conti correnti personali e delle giacenze ivi presenti. Il sig. verserà mensilmente la propria quota parte del mutuo (50% del rateo) presso il conto corrente cointestato Pt_1 ove il appoggiato la cui rata è di € 570,91 (comprensiva di polizza assicurativa). Quanto alle spese condominiali dell'immobile, a partire dal 2025, la IG si farà carico delle spese di Parte_2 natura ordinaria mentre le spese di straordinaria amministrazione verranno divise tra le parti al 50% in ragione delle quote di proprietà. Al fine del criterio di divisione delle spese si farà riferimento alla suddivisione conduttore - locatore. Quanto alla pregressa gestione delle spese condominiali ordinarie relativa al 2024, il sig. verserà la somma Pt_1 di € 385,45 entro la data del 28.02.2025.” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 19.03.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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