Articolo 8 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 dicembre 1975
Art. 8.
I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie.
Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie puo', limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria, il ricorso non e' ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.
Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.
Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalita' indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.
A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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