TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3996/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3996/2019 promossa da:
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
in Siracusa, via Paternò n. 47, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Tisia Ronco II 1/B, presso lo studio dell'avv. MARIO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, via G. Di Controparte_1 C.F._1
Natale n. 8, presso lo studio dell'avv. NUNZIO BOCCADIFUOCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 25.7.2019 il ha chiesto revocarsi il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 782/2019, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto il pagamento di €.
15.468,50, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore di . Controparte_1
L'ente opponente ha sostenuto che quest'ultima avrebbe chiesto il superiore importo a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per la gestione della cosa comune in virtù dell'art. 1134 c.c. ed ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti da tale disposizione.
Il ha poi reputato inidonei alla prova del credito i documenti prodotti da Parte_1
controparte, con particolare riguardo alla delibera assembleare del 6.2.2018, non qualificabile come ricognizione di debito ed oltretutto revocata con ulteriore delibera emanata in data 6.5.2019. Infine, l'ente opponente ha negato l'effettiva esecuzione dei lavori di riparazione prospettati dalla ingiungente.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.10.2020 si è costituita in giudizio , Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria.
L'opposta ha anzitutto precisato di avere, fin dal ricorso monitorio, inteso azionare pretesa di natura risarcitoria, per ottenere la riparazione del pregiudizio occorso all'immobile di sua proprietà in ragione dello stato in cui versavano parti condominiali.
ha poi rilevato di aver posto a fondamento della propria domanda di risarcimento del Controparte_1 danno la delibera emanata dall'assemblea del in data 6.2.2018, ribadendo la Parte_1 natura di ricognizione di debito di quest'ultima.
Infine, l'opposta, pur reputando tale circostanza ininfluente ai fini della concessione della tutela risarcitoria, ha puntualizzato di aver effettivamente eseguito gli interventi riparativi descritti nel preventivo approvato nel testé citato deliberato dell'assemblea dell'ente opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione di nuovi documenti, con interrogatorio formale di e con l'audizione di svariati testi. Controparte_1
Fallita la conciliazione giudiziale, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto precisato che la pretesa azionata dalla ingiungente ha natura Controparte_1
indiscutibilmente risarcitoria.
Segnatamente, la medesima ha inteso ottenere la riparazione del pregiudizio riportato dall'immobile di sua proprietà esclusiva in ragione dello stato in cui versavano elementi di natura condominiale (v., in tal senso, pag. 1 del ricorso monitorio, ove deduce di essere “creditrice del Controparte_1
, sito a Siracusa in via Paternò n. 47 della somma di €. 12.679,10 oltre IVA al Parte_1
22% e, così, complessivamente della somma di Euro 15.468,50, per i danni dell'immobile della ricorrente, sito al piano terra dell'edificio condominiale, con ingresso dal civico n. 45 della via
Paternò, riportati in seguito ad infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni dell'edificio e da mancata manutenzione delle stesse”; v. poi pag. 1 e pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dell'odierna opposta, in cui si legge dapprima che “l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal
è infondata ed ha il solo scopo dilatorio di procrastinare nel tempo l'obbligo di Parte_1 risarcimento danni che grava su di esso nei confronti della RA ” e successivamente che _1
“la vicenda ha origine in numerose infiltrazioni d'acqua verificatesi nel basso terrano di proprietà della RA , provenienti dai pilastri condominiali, dal solaio della terrazza condominiale _1 posta al primo piano, nonché dalle perdite di acqua provenienti dal vano contatore idrici”). Tenuto conto di ciò, evidente appare la riconducibilità della domanda alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Il superiore inquadramento è in linea con il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
In proposito, infatti, il Supremo Collegio ha rilevato che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez.
II 12.7.2011, n. 15291, relativa ad infiltrazioni provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale;
v. in senso analogo Cass. Civ. Sez. VI-II 12.3.2020, n. 7044).
Per quanto finemente argomentata, non può essere condivisa la tesi di parte opponente per la quale avrebbe inteso agire ai sensi dell'art. 1134 c.c. Controparte_1
Ai sensi di quest'ultimo, com'è noto, il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Anche secondo la più lata interpretazione della suddetta disposizione, tuttavia, l'art. 1134 c.c. si riferisce esclusivamente alla fattispecie in cui il condomino abbia sostenuto spese che - pur rimanendo irrilevante il fatto che abbiano investito una parte condominiale o un bene di proprietà esclusiva – si mostrino funzionali all'utilità comune (v., in questi termini, in particolare Cass. Civ. Sez. II
12.2.2014, n. 3221, per cui, in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1134 c.c., il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta “per la cosa comune”, sostenuta, cioè, in funzione dell'utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva).
Ebbene, come si è visto, nel caso di specie ha con chiarezza parametrato il danno Controparte_1
risarcibile agli interventi riparativi relativi al suo immobile di proprietà esclusiva, che non appaiono in alcun modo destinati ad avere ripercussioni favorevoli su elementi suscettibili di fruizione da parte della collettività dei membri del (v. pag. 1 del ricorso monitorio, ove si Parte_1 lamentano i “danni dell'immobile della ricorrente”; v., poi, pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di , in cui questa ribadisce di aver “chiesto il risarcimento dei danni causati Controparte_1 dal condominio all'immobile di sua proprietà esclusiva”; v., infine, l'all. 2 del ricorso monitorio, contenente la delibera assembleare del 6.2.2018, da cui risulta che l'assemblea ha approvato ed accettato il preventivo di spesa “per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei locali di proprietà della sig.ra ”, per come quantificati nell'annesso Controparte_1
computo redatto da Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l.). Per altro verso, com'è stato rappresentato sin dalla Relazione al Re di accompagnamento al codice civile, con l'art. 1134 c.c. il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di “impedire dannose interferenze nell'amministrazione” del condominio ed ha all'uopo subordinato a rigorose condizioni il diritto del al rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, tenuto conto del Parte_1
mancato coinvolgimento degli organi condominiali (v. par. n. 531 della citata Relazione).
Analoghe considerazioni sono state effettuate dal Supremo Collegio, che ha sul punto osservato che
“il diritto al rimborso della spesa affrontata dal singolo condomino per conservare la cosa comune sussiste nel momento in cui venga dimostrata l'urgenza dei lavori in questione, ossia, nel caso in cui persiste la necessità di eseguire detta opera senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente
l'amministratore o gli altri condomini” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. II 19.12.2011, n. 27519).
Ritornando al caso di specie, non ricorre la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 1134 c.c., dal momento che, come si è visto, sugli interventi riparativi ai quali è ancorata la pretesa dell'odierna opposta si è espresso – in termini favorevoli a quest'ultima – l'organo assembleare del Parte_1
.
[...]
3. Chiarito quanto sopra, va poi precisato – ad un più attento esame degli atti di causa – che nessuna variazione è stata apportata con la comparsa di costituzione e risposta alla domanda formulata nel ricorso monitorio.
Che anche in quest'ultimo l'opposta abbia inteso azionare pretesa di natura risarcitoria risulta dalle seguenti espressioni: “ […] è creditrice del , sito a Siracusa in Controparte_1 Parte_1
via Paternò n. 47 della somma di Euro 12.679,10 oltre IVA al 22% e, così, complessivamente della somma di Euro 15.468,50, per i danni dell'immobile della ricorrente, sito al piano terra dell'edificio condominiale, con ingresso dal civico n. 45 della via Paternò, riportati in seguito ad infiltrazioni
d'acqua provenienti da parti comuni dell'edificio e da mancata manutenzione delle stesse. Infatti: - con pec dell'11/10/2017 la ricorrente ha richiesto al il risarcimento dei danni Parte_1
subiti dal suo immobile (all. 1); - con delibera dell'assemblea dei condomini del giorno 6/2/2018 (all.
2) il ” ha “approvato all'unanimità il preventivo di spesa di importo pari a Parte_1 quanto sopra indicato, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile della ricorrente danneggiato” (v. pag. 1 del ricorso monitorio).
Nella comparsa di costituzione e risposta ha poi ribadito tale qualificazione, Controparte_1 dichiarando di aver “sempre agito per ottenere il giusto risarcimento che le compete in relazione ai danni arrecati dal alle pareti e al soffitto del suo immobile. In nessun documento e in Parte_1 nessun caso la RA ha azionato il fantasioso diritto di rimborso ex art. 1134 c.c. […] In _1
questa sede è necessario puntualizzare, ancora una volta, che ha richiesto somme Controparte_1 sempre e solo a titolo di risarcimento danni” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta; v. anche pag. 4 della medesima, ove si legge che “ non chiede, né ha Controparte_1
mai chiesto, un rimborso per gestione di sua iniziativa su beni comuni, bensì chiede ed ha sempre chiesto il risarcimento dei danni causati dal condominio all'immobile di sua proprietà esclusiva”).
Come appare evidente, nessuna variazione è poi intervenuta in relazione al petitum, avendo l'opposta chiesto sia nel ricorso monitorio sia nella comparsa di costituzione e risposta il medesimo importo di
€. 15.468,50, quantificato, in entrambi gli atti, avendo riguardo alle somme indicate – per gli interventi riparativi relativi all'immobile di proprietà esclusiva della ingiungente - nel preventivo redatto da Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l. (v. ancora pag. 1 del ricorso monitorio, in cui si chiede il pagamento di €. 12.679,10 oltre IVA al 22% e, dunque, di importo integralmente coincidente con quello riportato nel preventivo redatto da Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l., allegato alla delibera assembleare del 6.2.2018 contenuta all'all. 2 del ricorso monitorio;
v., per analoghe conclusioni, pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, in cui si chiede il pagamento di €. 12.679,10 oltre IVA).
Per completezza, va chiarito che, allorché – come nella specie – il danneggiato si dolga di pregiudizio arrecato alla proprietà, l'insorgenza del diritto risarcitorio va individuata nel momento in cui si configura la compromissione materiale o giuridica del bene costituente l'oggetto del leso diritto reale, idonea a pregiudicarne il valore.
Il danno risarcibile, dunque, si traduce nell'importo che è necessario sborsare al fine di eliminare gli effetti di tale alterazione pregiudizievole.
Non è invece indispensabile ai fini della concessione della tutela risarcitoria il fatto che tale somma sia stata effettivamente corrisposta dal danneggiato.
A tal riguardo, appare opportuno ricordare che il Supremo Collegio ha già da tempo rilevato che, in tema di responsabilità extracontrattuale, il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l'accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili secondo una valutazione tipica, che si riflette sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro) di cui il medesimo può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini in considerazione, quell'insieme di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale;
ne consegue che il carattere della patrimonialità, che attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso, non implica sempre e necessariamente un esborso monetario né una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato (così Cass. Civ. Sez. II
5.7.2002, n. 9740, di cui risultano redatte ufficialmente anche le due seguenti massime: “il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati”; “il risarcimento del danno nasce con l'inadempimento o con
l'illecito civile, senza che rilevi l'uso che il danneggiato faccia o possa fare della somma che gli è a tale titolo dovuta”).
Con specifico riguardo alla materia in esame, inoltre, la Corte regolatrice ha aggiunto che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (così Cass. Civ. Sez. II 3.7.2009, n. 15744; v., in senso analogo, Cass. Civ. Sez. VI-II 12.11.2014, n. 24146; Cass. Civ. Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951).
Nel caso di specie, dunque, essendo incontestato che i fatti nei quali si è concretata la compromissione del bene di proprietà esclusiva di si siano verificati non oltre il 6.2.2018 – al quale Controparte_1
risale il preventivo relativo agli interventi riparativi in ragione dei quali è stato quantificato il danno da risarcire (v. ancora l'all. 2 del ricorso monitorio) -, per ciò solo deve intendersi sorto in capo alla opposta il diritto risarcitorio, senza che assuma rilievo né l'effettiva esecuzione delle opere di ripristino né la cessione operata dalla ingiungente a terzi nella successiva data del 22.2.2018 (v. pag.
3 della citazione in opposizione, in cui il rappresenta che “in data 22 febbraio Parte_1
2018 veniva stipulato l'atto di cessione dei locali, tra l'opposta e l'attuale proprietario dott.
”). Controparte_2
4. Operate le superiori premesse, la pretesa oggetto di causa è fondata.
Deve ritenersi che la creditrice sia esonerata ai sensi dell'art. 1988 c.c. dalla prova Controparte_1
del credito risarcitorio invocato.
Ed infatti, quanto si rinviene nella delibera dell'assemblea del del 6.2.2018 è Parte_1
idoneo ad integrare gli estremi della ricognizione di debito.
In diritto, occorre ricordare il riconoscimento di cui all'art. 1988 c.c., secondo quanto chiarito dal
Supremo Collegio, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo (così Cass. Civ. Sez. III
21.7.2016, n. 14993).
I medesimi principi sono stati ribaditi anche con specifico riguardo alla materia condominiale, avendo la Corte regolatrice affermato come “la ricognizione di debito […] possa essere manifestata anche in forma non espressa” e come essa richieda “un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso” (così
Cass. Civ. Sez. II 9.5.2011, n. 10153). Ebbene, nel caso di specie, si legge testualmente nella delibera assembleare del Parte_1 del 6.2.2018 che “in merito al quarto punto dell'ODG l'assemblea accetta e approva all'unanimità il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei locali di proprietà della sig.ra le cui spese verranno ripartite in base ai millesimi di Controparte_1
proprietà. Si allega copia del suddetto preventivo” (v., testualmente, pag. 2 dell'all. 2 del ricorso monitorio;
v. poi pagg.
5-7 del medesimo allegato 2 del ricorso monitorio, contenente il preventivo accettato ed approvato dall'assemblea).
Il fatto che i condomini, nell'adunanza citata, abbiano deciso di ripartire tra loro l'importo sopra prefigurato secondo le quote risultanti dalle tabelle millesimali non può che sottendere l'intenzione degli stessi di considerare siffatta somma quale oggetto di debito destinato a gravare sull'ente condominiale.
Nessun dubbio sussiste, poi, visto l'inequivocabile tenore delle espressioni letterali impiegate, in ordine al fatto che la cifra riportata dal preventivo fosse stata quantificata avendo riguardo agli interventi riparativi volti a rimuovere i danni cagionati all'immobile di proprietà esclusiva di _1
.
[...]
Infine, non può non rilevarsi come i condomini, in sede assembleare, abbiano ripartito tra loro l'intero importo prospettato da Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l. – e non semplici frazioni di esso -, apparendo così ulteriormente confermato come il debito risarcitorio sia stato integralmente ritenuto gravante sul Parte_1
Ancora, deve ricordarsi in diritto che la ricognizione di debito, avendo natura di negozio unilaterale recettizio, in tanto può avere effetto in quanto esca volontariamente dalla sfera del suo autore e si renda accessibile al terzo, sicché il suo effetto – che si traduce nell'astrazione processuale della causa debendi – si verifica solo se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 22.7.2004, n. 13642).
Nel caso di specie, si evince dall'allegato n. 1 alla delibera dell'assemblea del Parte_1
del 6.2.2018, richiamato ai fini della individuazione dei presenti, che alla seduta assembleare ha preso parte (v. pag. 1 e pag. 4 dell'all. 2 del ricorso monitorio). Controparte_1
Essendo dunque il riconoscimento del debito contenuto nel deliberato pervenuto senz'altro nella sfera di conoscenza dell'opposta, l'atto ricognitivo deve ritenersi divenuto efficace ai sensi dell'art. 1988
c.c.
Conseguentemente, nessuna rilevanza può attribuirsi alla delibera di revoca successivamente adottata dal medesimo organo assembleare del in data 6.5.2019 (v. all. 5 della citazione Parte_1 in opposizione), non essendo consentito all'autore della ricognizione di svincolarsi unilateralmente e liberamente dalla stessa. Del resto, non può non evidenziarsi come avverso il deliberato del 6.2.2018 – idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1988 c.c. – non sia stata proposta alcuna azione (ad esempio, di nullità o di annullabilità) volta a farne accertare o a determinarne l'inefficacia.
Ancora, da altro angolo visuale, per le ragioni già esposte al punto 3, non può in alcun modo sostenersi che l'opponente abbia fornito prova contraria dell'esistenza del diritto Parte_1
risarcitorio invocato da controparte per avere esso negato che abbia effettivamente Controparte_1
eseguito gli interventi riparativi in dipendenza dei quali è stato quantificato il risarcimento richiesto.
5. Solo per completezza, va infine evidenziato che, anche qualora dovesse ritenersi insussistente l'invocata ricognizione di debito – in via del tutto ipotetica, sussistendo pienamente gli estremi della fattispecie di cui all'art. 1988 c.c. -, la domanda risarcitoria risulterebbe del pari fondata.
Ed infatti, il nella citazione in opposizione, ha espressamente dato atto Parte_1 dell'esistenza delle “carenze strutturali denunciate da parte avversa”, pur imputando al nuovo proprietario la esecuzione delle “opere necessarie al risanamento” (v. pag. 3 della Controparte_2
citazione in opposizione).
Il medesimo ente condominiale ha poi nel citato atto introduttivo confermato la sussistenza della
“denunciata situazione di degrado di alcune parti comuni dell'edificio”, esponendo di essersi dichiarato “disponibile ad avviare il complesso iter per la risoluzione del problema” (v. pag. 5 della citazione in opposizione).
In altri termini, lo stesso ha inequivocabilmente ammesso i presupposti fattuali Parte_1 sui quali si regge la pretesa risarcitoria azionata da , risultando così incontestabile l'an Controparte_1
della fattispecie di responsabilità prospettata da quest'ultima.
Ancora, la concreta verificazione dei pregiudizi lamentati dall'opposta è stata confermata dai testi escussi nell'interesse della stessa.
In particolare, sentito all'udienza del 4.7.2022, , precedente legale Testimone_1 rappresentante dell'ente opponente, ha dichiarato: “quando ero amministratore di condominio del
, mi vennero mostrate situazioni corrispondenti a quelle ritratte nel materiale Parte_1
fotografico di parte opposta (fotografie annesse alla perizia di parte, di cui all'allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta); i pregiudizi riguardavano la struttura dei pilastri sul lato esterno dell'immobile; la parete confinante col vano scala, parete su cui erano ubicati i contatori dell'acqua dei condomini;
la copertura – sottostante il pozzo luce del condominio dove vi era scarico di acque piovane”.
Anche il teste , escusso alla medesima udienza del 7.4.2022, si è espresso in termini Tes_2 analoghi: “ho mostrato i danni di cui alle fotografie annesse alla perizia allegata al n. 2 della comparsa di parte opposta, sia all'amministratore di condominio sia ad altri condomini. L'amministratore al quale ho mostrato tali danni era;
ho mostrato i danni Testimone_1 anche a , e altri”. Parte_2 Controparte_3
I pregiudizi in esame devono pertanto reputarsi acclarati ed imputabili a parte opponente, alla luce della loro localizzazione e delle loro caratteristiche ed anche tenuto conto del pacifico – in quanto ammesso dal – stato di degrado in cui versavano componenti condominiali Parte_1
idonee per struttura e collocazione a generare danni di tal fatta.
In merito al quantum della fattispecie risarcitoria, si rileva invece che, a prescindere dalla natura della deliberazione assembleare del 6.2.2018 e dalla revoca di quest'ultima, è rimasto del tutto incontestato il fatto che, a fronte delle “carenze strutturali denunciate” da – secondo la Controparte_1 formulazione impiegata dall'odierno ingiunto (v. ancora pag. 5 della citazione in opposizione) -,
l'impresa Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l. abbia reputato congrua l'esecuzione di interventi riparativi di ammontare pari ad €. 15.468,50.
Inoltre, pur essendo tale circostanza del tutto irrilevante per le ragioni già esposte al paragrafo 3, non può non evidenziarsi come l'effettiva esecuzione delle predette opere di ripristino prima della cessione dell'immobile effettuata in favore di il 22.2.2018 sia stata confermata Controparte_2 dall'istruttoria orale espletata.
Ed invero, nel senso sopra esposto si sono anzitutto espressi i testi di parte opposta, Tes_1
e (v. quanto dichiarato dal primo all'udienza del 7.4.2022: “previa
[...] Tes_2 esibizione dell'all. 13 di parte opponente, confermo che i lavori indicati nel computo metrico allegato al verbale assembleare erano stati eseguiti al tempo della delibera assembleare, e quindi anche prima del 22.2.2018”; v. quanto dichiarato dal secondo alla medesima udienza del 7.4.2022: “nel febbraio del 2018 i lavori di cui al computo metrico erano già stati eseguiti”).
Indiretta conferma di ciò si rinviene poi anche nelle dichiarazioni del teste di parte opponente,
Testimone_3
Quest'ultimo, infatti, all'udienza del 7.4.2022, pur avendo inizialmente negato di aver riscontrato segni dell'esecuzione dei lavori richiamati nel preventivo allegato alla delibera assembleare del
6.2.2018 (“non ho di certo riscontrato lavori strutturali … le quattro voci di cui alla prima pagina del computo metrico”), ha in seguito rilasciato dichiarazioni che depongono in senso diametralmente opposto, nella misura in cui ha affermato: “vi erano sul soffitto e sulle pareti di alcuni ambienti dei colori vividi di recente tinteggiatura […] Preciso di non aver riscontrato la mancanza di lavori strutturali nei pressi delle pareti e dei soffitti di recente tinteggiatura, in quanto lì non ho potuto eseguire alcuna verifica […] Le pareti tinteggiate credo riguardassero circa metà delle superfici dell'immobile”. Ebbene, l'esecuzione in tempi recenti di operazioni di tinteggiatura “in circa metà delle superfici dell'immobile”, secondo l'id quod plerumque accidit, non può che presupporre che siano stati eseguiti, nei medesimi punti ed in epoca immediatamente precedente, interventi di ripristino.
Lo stesso teste ha poi attestato come si siano mostrati tinteggiati il “soffitto” e le Testimone_3
“pareti”, ossia porzioni dell'edificio di proprietà di compatibili con quelle indicate Controparte_1
nel preventivo allegato alla delibera del 6.2.2018.
Risultando, per quanto sopra esposto, confermata la (pur non indispensabile a fini risarcitori) esecuzione degli interventi descritti in quest'ultimo, deve reputarsi raggiunta anche la prova del quantum della fattispecie di responsabilità invocata dall'odierna opposta.
6. Per le argomentazioni illustrate ai punti che precedono, l'opposizione a decreto ingiuntivo oggetto di causa va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente Parte_1
.
[...]
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei medi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto esistente (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Dal momento che risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Controparte_1 Parte_1
va condannato a pagare le spese processuali in favore dello Stato, senza alcuna dimidiazione.
[...]
Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ.
11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Del tutto insussistenti, infine, appaiono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo il rigetto dell'opposizione richiesto l'attento vaglio giurisdizionale della vicenda processuale e non riscontrandosi conseguentemente alcuna temerarietà nella iniziativa intrapresa dall'ente ingiunto.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3996/2019:
- rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 782/2019 Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna il a pagare in favore di – e, per essa, in favore Parte_1 Controparte_1 dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 – le spese di lite, che liquida in €. 4.230,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 26.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3996/2019 promossa da:
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
in Siracusa, via Paternò n. 47, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Tisia Ronco II 1/B, presso lo studio dell'avv. MARIO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, via G. Di Controparte_1 C.F._1
Natale n. 8, presso lo studio dell'avv. NUNZIO BOCCADIFUOCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione notificata il 25.7.2019 il ha chiesto revocarsi il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 782/2019, con il quale il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto il pagamento di €.
15.468,50, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore di . Controparte_1
L'ente opponente ha sostenuto che quest'ultima avrebbe chiesto il superiore importo a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per la gestione della cosa comune in virtù dell'art. 1134 c.c. ed ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti da tale disposizione.
Il ha poi reputato inidonei alla prova del credito i documenti prodotti da Parte_1
controparte, con particolare riguardo alla delibera assembleare del 6.2.2018, non qualificabile come ricognizione di debito ed oltretutto revocata con ulteriore delibera emanata in data 6.5.2019. Infine, l'ente opponente ha negato l'effettiva esecuzione dei lavori di riparazione prospettati dalla ingiungente.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.10.2020 si è costituita in giudizio , Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria.
L'opposta ha anzitutto precisato di avere, fin dal ricorso monitorio, inteso azionare pretesa di natura risarcitoria, per ottenere la riparazione del pregiudizio occorso all'immobile di sua proprietà in ragione dello stato in cui versavano parti condominiali.
ha poi rilevato di aver posto a fondamento della propria domanda di risarcimento del Controparte_1 danno la delibera emanata dall'assemblea del in data 6.2.2018, ribadendo la Parte_1 natura di ricognizione di debito di quest'ultima.
Infine, l'opposta, pur reputando tale circostanza ininfluente ai fini della concessione della tutela risarcitoria, ha puntualizzato di aver effettivamente eseguito gli interventi riparativi descritti nel preventivo approvato nel testé citato deliberato dell'assemblea dell'ente opponente.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione di nuovi documenti, con interrogatorio formale di e con l'audizione di svariati testi. Controparte_1
Fallita la conciliazione giudiziale, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto precisato che la pretesa azionata dalla ingiungente ha natura Controparte_1
indiscutibilmente risarcitoria.
Segnatamente, la medesima ha inteso ottenere la riparazione del pregiudizio riportato dall'immobile di sua proprietà esclusiva in ragione dello stato in cui versavano elementi di natura condominiale (v., in tal senso, pag. 1 del ricorso monitorio, ove deduce di essere “creditrice del Controparte_1
, sito a Siracusa in via Paternò n. 47 della somma di €. 12.679,10 oltre IVA al Parte_1
22% e, così, complessivamente della somma di Euro 15.468,50, per i danni dell'immobile della ricorrente, sito al piano terra dell'edificio condominiale, con ingresso dal civico n. 45 della via
Paternò, riportati in seguito ad infiltrazioni d'acqua provenienti da parti comuni dell'edificio e da mancata manutenzione delle stesse”; v. poi pag. 1 e pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dell'odierna opposta, in cui si legge dapprima che “l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal
è infondata ed ha il solo scopo dilatorio di procrastinare nel tempo l'obbligo di Parte_1 risarcimento danni che grava su di esso nei confronti della RA ” e successivamente che _1
“la vicenda ha origine in numerose infiltrazioni d'acqua verificatesi nel basso terrano di proprietà della RA , provenienti dai pilastri condominiali, dal solaio della terrazza condominiale _1 posta al primo piano, nonché dalle perdite di acqua provenienti dal vano contatore idrici”). Tenuto conto di ciò, evidente appare la riconducibilità della domanda alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
Il superiore inquadramento è in linea con il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
In proposito, infatti, il Supremo Collegio ha rilevato che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez.
II 12.7.2011, n. 15291, relativa ad infiltrazioni provenienti dal muro di contenimento di proprietà condominiale;
v. in senso analogo Cass. Civ. Sez. VI-II 12.3.2020, n. 7044).
Per quanto finemente argomentata, non può essere condivisa la tesi di parte opponente per la quale avrebbe inteso agire ai sensi dell'art. 1134 c.c. Controparte_1
Ai sensi di quest'ultimo, com'è noto, il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Anche secondo la più lata interpretazione della suddetta disposizione, tuttavia, l'art. 1134 c.c. si riferisce esclusivamente alla fattispecie in cui il condomino abbia sostenuto spese che - pur rimanendo irrilevante il fatto che abbiano investito una parte condominiale o un bene di proprietà esclusiva – si mostrino funzionali all'utilità comune (v., in questi termini, in particolare Cass. Civ. Sez. II
12.2.2014, n. 3221, per cui, in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1134 c.c., il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta “per la cosa comune”, sostenuta, cioè, in funzione dell'utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva).
Ebbene, come si è visto, nel caso di specie ha con chiarezza parametrato il danno Controparte_1
risarcibile agli interventi riparativi relativi al suo immobile di proprietà esclusiva, che non appaiono in alcun modo destinati ad avere ripercussioni favorevoli su elementi suscettibili di fruizione da parte della collettività dei membri del (v. pag. 1 del ricorso monitorio, ove si Parte_1 lamentano i “danni dell'immobile della ricorrente”; v., poi, pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di , in cui questa ribadisce di aver “chiesto il risarcimento dei danni causati Controparte_1 dal condominio all'immobile di sua proprietà esclusiva”; v., infine, l'all. 2 del ricorso monitorio, contenente la delibera assembleare del 6.2.2018, da cui risulta che l'assemblea ha approvato ed accettato il preventivo di spesa “per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei locali di proprietà della sig.ra ”, per come quantificati nell'annesso Controparte_1
computo redatto da Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l.). Per altro verso, com'è stato rappresentato sin dalla Relazione al Re di accompagnamento al codice civile, con l'art. 1134 c.c. il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di “impedire dannose interferenze nell'amministrazione” del condominio ed ha all'uopo subordinato a rigorose condizioni il diritto del al rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, tenuto conto del Parte_1
mancato coinvolgimento degli organi condominiali (v. par. n. 531 della citata Relazione).
Analoghe considerazioni sono state effettuate dal Supremo Collegio, che ha sul punto osservato che
“il diritto al rimborso della spesa affrontata dal singolo condomino per conservare la cosa comune sussiste nel momento in cui venga dimostrata l'urgenza dei lavori in questione, ossia, nel caso in cui persiste la necessità di eseguire detta opera senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente
l'amministratore o gli altri condomini” (così, ancora, Cass. Civ. Sez. II 19.12.2011, n. 27519).
Ritornando al caso di specie, non ricorre la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 1134 c.c., dal momento che, come si è visto, sugli interventi riparativi ai quali è ancorata la pretesa dell'odierna opposta si è espresso – in termini favorevoli a quest'ultima – l'organo assembleare del Parte_1
.
[...]
3. Chiarito quanto sopra, va poi precisato – ad un più attento esame degli atti di causa – che nessuna variazione è stata apportata con la comparsa di costituzione e risposta alla domanda formulata nel ricorso monitorio.
Che anche in quest'ultimo l'opposta abbia inteso azionare pretesa di natura risarcitoria risulta dalle seguenti espressioni: “ […] è creditrice del , sito a Siracusa in Controparte_1 Parte_1
via Paternò n. 47 della somma di Euro 12.679,10 oltre IVA al 22% e, così, complessivamente della somma di Euro 15.468,50, per i danni dell'immobile della ricorrente, sito al piano terra dell'edificio condominiale, con ingresso dal civico n. 45 della via Paternò, riportati in seguito ad infiltrazioni
d'acqua provenienti da parti comuni dell'edificio e da mancata manutenzione delle stesse. Infatti: - con pec dell'11/10/2017 la ricorrente ha richiesto al il risarcimento dei danni Parte_1
subiti dal suo immobile (all. 1); - con delibera dell'assemblea dei condomini del giorno 6/2/2018 (all.
2) il ” ha “approvato all'unanimità il preventivo di spesa di importo pari a Parte_1 quanto sopra indicato, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile della ricorrente danneggiato” (v. pag. 1 del ricorso monitorio).
Nella comparsa di costituzione e risposta ha poi ribadito tale qualificazione, Controparte_1 dichiarando di aver “sempre agito per ottenere il giusto risarcimento che le compete in relazione ai danni arrecati dal alle pareti e al soffitto del suo immobile. In nessun documento e in Parte_1 nessun caso la RA ha azionato il fantasioso diritto di rimborso ex art. 1134 c.c. […] In _1
questa sede è necessario puntualizzare, ancora una volta, che ha richiesto somme Controparte_1 sempre e solo a titolo di risarcimento danni” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta; v. anche pag. 4 della medesima, ove si legge che “ non chiede, né ha Controparte_1
mai chiesto, un rimborso per gestione di sua iniziativa su beni comuni, bensì chiede ed ha sempre chiesto il risarcimento dei danni causati dal condominio all'immobile di sua proprietà esclusiva”).
Come appare evidente, nessuna variazione è poi intervenuta in relazione al petitum, avendo l'opposta chiesto sia nel ricorso monitorio sia nella comparsa di costituzione e risposta il medesimo importo di
€. 15.468,50, quantificato, in entrambi gli atti, avendo riguardo alle somme indicate – per gli interventi riparativi relativi all'immobile di proprietà esclusiva della ingiungente - nel preventivo redatto da Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l. (v. ancora pag. 1 del ricorso monitorio, in cui si chiede il pagamento di €. 12.679,10 oltre IVA al 22% e, dunque, di importo integralmente coincidente con quello riportato nel preventivo redatto da Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l., allegato alla delibera assembleare del 6.2.2018 contenuta all'all. 2 del ricorso monitorio;
v., per analoghe conclusioni, pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, in cui si chiede il pagamento di €. 12.679,10 oltre IVA).
Per completezza, va chiarito che, allorché – come nella specie – il danneggiato si dolga di pregiudizio arrecato alla proprietà, l'insorgenza del diritto risarcitorio va individuata nel momento in cui si configura la compromissione materiale o giuridica del bene costituente l'oggetto del leso diritto reale, idonea a pregiudicarne il valore.
Il danno risarcibile, dunque, si traduce nell'importo che è necessario sborsare al fine di eliminare gli effetti di tale alterazione pregiudizievole.
Non è invece indispensabile ai fini della concessione della tutela risarcitoria il fatto che tale somma sia stata effettivamente corrisposta dal danneggiato.
A tal riguardo, appare opportuno ricordare che il Supremo Collegio ha già da tempo rilevato che, in tema di responsabilità extracontrattuale, il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l'accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili secondo una valutazione tipica, che si riflette sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro) di cui il medesimo può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini in considerazione, quell'insieme di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale;
ne consegue che il carattere della patrimonialità, che attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso, non implica sempre e necessariamente un esborso monetario né una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato (così Cass. Civ. Sez. II
5.7.2002, n. 9740, di cui risultano redatte ufficialmente anche le due seguenti massime: “il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati”; “il risarcimento del danno nasce con l'inadempimento o con
l'illecito civile, senza che rilevi l'uso che il danneggiato faccia o possa fare della somma che gli è a tale titolo dovuta”).
Con specifico riguardo alla materia in esame, inoltre, la Corte regolatrice ha aggiunto che il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (così Cass. Civ. Sez. II 3.7.2009, n. 15744; v., in senso analogo, Cass. Civ. Sez. VI-II 12.11.2014, n. 24146; Cass. Civ. Sez. Un. 16.2.2016, n. 2951).
Nel caso di specie, dunque, essendo incontestato che i fatti nei quali si è concretata la compromissione del bene di proprietà esclusiva di si siano verificati non oltre il 6.2.2018 – al quale Controparte_1
risale il preventivo relativo agli interventi riparativi in ragione dei quali è stato quantificato il danno da risarcire (v. ancora l'all. 2 del ricorso monitorio) -, per ciò solo deve intendersi sorto in capo alla opposta il diritto risarcitorio, senza che assuma rilievo né l'effettiva esecuzione delle opere di ripristino né la cessione operata dalla ingiungente a terzi nella successiva data del 22.2.2018 (v. pag.
3 della citazione in opposizione, in cui il rappresenta che “in data 22 febbraio Parte_1
2018 veniva stipulato l'atto di cessione dei locali, tra l'opposta e l'attuale proprietario dott.
”). Controparte_2
4. Operate le superiori premesse, la pretesa oggetto di causa è fondata.
Deve ritenersi che la creditrice sia esonerata ai sensi dell'art. 1988 c.c. dalla prova Controparte_1
del credito risarcitorio invocato.
Ed infatti, quanto si rinviene nella delibera dell'assemblea del del 6.2.2018 è Parte_1
idoneo ad integrare gli estremi della ricognizione di debito.
In diritto, occorre ricordare il riconoscimento di cui all'art. 1988 c.c., secondo quanto chiarito dal
Supremo Collegio, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo (così Cass. Civ. Sez. III
21.7.2016, n. 14993).
I medesimi principi sono stati ribaditi anche con specifico riguardo alla materia condominiale, avendo la Corte regolatrice affermato come “la ricognizione di debito […] possa essere manifestata anche in forma non espressa” e come essa richieda “un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso” (così
Cass. Civ. Sez. II 9.5.2011, n. 10153). Ebbene, nel caso di specie, si legge testualmente nella delibera assembleare del Parte_1 del 6.2.2018 che “in merito al quarto punto dell'ODG l'assemblea accetta e approva all'unanimità il preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei locali di proprietà della sig.ra le cui spese verranno ripartite in base ai millesimi di Controparte_1
proprietà. Si allega copia del suddetto preventivo” (v., testualmente, pag. 2 dell'all. 2 del ricorso monitorio;
v. poi pagg.
5-7 del medesimo allegato 2 del ricorso monitorio, contenente il preventivo accettato ed approvato dall'assemblea).
Il fatto che i condomini, nell'adunanza citata, abbiano deciso di ripartire tra loro l'importo sopra prefigurato secondo le quote risultanti dalle tabelle millesimali non può che sottendere l'intenzione degli stessi di considerare siffatta somma quale oggetto di debito destinato a gravare sull'ente condominiale.
Nessun dubbio sussiste, poi, visto l'inequivocabile tenore delle espressioni letterali impiegate, in ordine al fatto che la cifra riportata dal preventivo fosse stata quantificata avendo riguardo agli interventi riparativi volti a rimuovere i danni cagionati all'immobile di proprietà esclusiva di _1
.
[...]
Infine, non può non rilevarsi come i condomini, in sede assembleare, abbiano ripartito tra loro l'intero importo prospettato da Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l. – e non semplici frazioni di esso -, apparendo così ulteriormente confermato come il debito risarcitorio sia stato integralmente ritenuto gravante sul Parte_1
Ancora, deve ricordarsi in diritto che la ricognizione di debito, avendo natura di negozio unilaterale recettizio, in tanto può avere effetto in quanto esca volontariamente dalla sfera del suo autore e si renda accessibile al terzo, sicché il suo effetto – che si traduce nell'astrazione processuale della causa debendi – si verifica solo se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore (così, tra le tante, Cass. Civ. Sez. III 22.7.2004, n. 13642).
Nel caso di specie, si evince dall'allegato n. 1 alla delibera dell'assemblea del Parte_1
del 6.2.2018, richiamato ai fini della individuazione dei presenti, che alla seduta assembleare ha preso parte (v. pag. 1 e pag. 4 dell'all. 2 del ricorso monitorio). Controparte_1
Essendo dunque il riconoscimento del debito contenuto nel deliberato pervenuto senz'altro nella sfera di conoscenza dell'opposta, l'atto ricognitivo deve ritenersi divenuto efficace ai sensi dell'art. 1988
c.c.
Conseguentemente, nessuna rilevanza può attribuirsi alla delibera di revoca successivamente adottata dal medesimo organo assembleare del in data 6.5.2019 (v. all. 5 della citazione Parte_1 in opposizione), non essendo consentito all'autore della ricognizione di svincolarsi unilateralmente e liberamente dalla stessa. Del resto, non può non evidenziarsi come avverso il deliberato del 6.2.2018 – idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1988 c.c. – non sia stata proposta alcuna azione (ad esempio, di nullità o di annullabilità) volta a farne accertare o a determinarne l'inefficacia.
Ancora, da altro angolo visuale, per le ragioni già esposte al punto 3, non può in alcun modo sostenersi che l'opponente abbia fornito prova contraria dell'esistenza del diritto Parte_1
risarcitorio invocato da controparte per avere esso negato che abbia effettivamente Controparte_1
eseguito gli interventi riparativi in dipendenza dei quali è stato quantificato il risarcimento richiesto.
5. Solo per completezza, va infine evidenziato che, anche qualora dovesse ritenersi insussistente l'invocata ricognizione di debito – in via del tutto ipotetica, sussistendo pienamente gli estremi della fattispecie di cui all'art. 1988 c.c. -, la domanda risarcitoria risulterebbe del pari fondata.
Ed infatti, il nella citazione in opposizione, ha espressamente dato atto Parte_1 dell'esistenza delle “carenze strutturali denunciate da parte avversa”, pur imputando al nuovo proprietario la esecuzione delle “opere necessarie al risanamento” (v. pag. 3 della Controparte_2
citazione in opposizione).
Il medesimo ente condominiale ha poi nel citato atto introduttivo confermato la sussistenza della
“denunciata situazione di degrado di alcune parti comuni dell'edificio”, esponendo di essersi dichiarato “disponibile ad avviare il complesso iter per la risoluzione del problema” (v. pag. 5 della citazione in opposizione).
In altri termini, lo stesso ha inequivocabilmente ammesso i presupposti fattuali Parte_1 sui quali si regge la pretesa risarcitoria azionata da , risultando così incontestabile l'an Controparte_1
della fattispecie di responsabilità prospettata da quest'ultima.
Ancora, la concreta verificazione dei pregiudizi lamentati dall'opposta è stata confermata dai testi escussi nell'interesse della stessa.
In particolare, sentito all'udienza del 4.7.2022, , precedente legale Testimone_1 rappresentante dell'ente opponente, ha dichiarato: “quando ero amministratore di condominio del
, mi vennero mostrate situazioni corrispondenti a quelle ritratte nel materiale Parte_1
fotografico di parte opposta (fotografie annesse alla perizia di parte, di cui all'allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta); i pregiudizi riguardavano la struttura dei pilastri sul lato esterno dell'immobile; la parete confinante col vano scala, parete su cui erano ubicati i contatori dell'acqua dei condomini;
la copertura – sottostante il pozzo luce del condominio dove vi era scarico di acque piovane”.
Anche il teste , escusso alla medesima udienza del 7.4.2022, si è espresso in termini Tes_2 analoghi: “ho mostrato i danni di cui alle fotografie annesse alla perizia allegata al n. 2 della comparsa di parte opposta, sia all'amministratore di condominio sia ad altri condomini. L'amministratore al quale ho mostrato tali danni era;
ho mostrato i danni Testimone_1 anche a , e altri”. Parte_2 Controparte_3
I pregiudizi in esame devono pertanto reputarsi acclarati ed imputabili a parte opponente, alla luce della loro localizzazione e delle loro caratteristiche ed anche tenuto conto del pacifico – in quanto ammesso dal – stato di degrado in cui versavano componenti condominiali Parte_1
idonee per struttura e collocazione a generare danni di tal fatta.
In merito al quantum della fattispecie risarcitoria, si rileva invece che, a prescindere dalla natura della deliberazione assembleare del 6.2.2018 e dalla revoca di quest'ultima, è rimasto del tutto incontestato il fatto che, a fronte delle “carenze strutturali denunciate” da – secondo la Controparte_1 formulazione impiegata dall'odierno ingiunto (v. ancora pag. 5 della citazione in opposizione) -,
l'impresa Lucal Progetti Soc. Cooperativa a. r.l. abbia reputato congrua l'esecuzione di interventi riparativi di ammontare pari ad €. 15.468,50.
Inoltre, pur essendo tale circostanza del tutto irrilevante per le ragioni già esposte al paragrafo 3, non può non evidenziarsi come l'effettiva esecuzione delle predette opere di ripristino prima della cessione dell'immobile effettuata in favore di il 22.2.2018 sia stata confermata Controparte_2 dall'istruttoria orale espletata.
Ed invero, nel senso sopra esposto si sono anzitutto espressi i testi di parte opposta, Tes_1
e (v. quanto dichiarato dal primo all'udienza del 7.4.2022: “previa
[...] Tes_2 esibizione dell'all. 13 di parte opponente, confermo che i lavori indicati nel computo metrico allegato al verbale assembleare erano stati eseguiti al tempo della delibera assembleare, e quindi anche prima del 22.2.2018”; v. quanto dichiarato dal secondo alla medesima udienza del 7.4.2022: “nel febbraio del 2018 i lavori di cui al computo metrico erano già stati eseguiti”).
Indiretta conferma di ciò si rinviene poi anche nelle dichiarazioni del teste di parte opponente,
Testimone_3
Quest'ultimo, infatti, all'udienza del 7.4.2022, pur avendo inizialmente negato di aver riscontrato segni dell'esecuzione dei lavori richiamati nel preventivo allegato alla delibera assembleare del
6.2.2018 (“non ho di certo riscontrato lavori strutturali … le quattro voci di cui alla prima pagina del computo metrico”), ha in seguito rilasciato dichiarazioni che depongono in senso diametralmente opposto, nella misura in cui ha affermato: “vi erano sul soffitto e sulle pareti di alcuni ambienti dei colori vividi di recente tinteggiatura […] Preciso di non aver riscontrato la mancanza di lavori strutturali nei pressi delle pareti e dei soffitti di recente tinteggiatura, in quanto lì non ho potuto eseguire alcuna verifica […] Le pareti tinteggiate credo riguardassero circa metà delle superfici dell'immobile”. Ebbene, l'esecuzione in tempi recenti di operazioni di tinteggiatura “in circa metà delle superfici dell'immobile”, secondo l'id quod plerumque accidit, non può che presupporre che siano stati eseguiti, nei medesimi punti ed in epoca immediatamente precedente, interventi di ripristino.
Lo stesso teste ha poi attestato come si siano mostrati tinteggiati il “soffitto” e le Testimone_3
“pareti”, ossia porzioni dell'edificio di proprietà di compatibili con quelle indicate Controparte_1
nel preventivo allegato alla delibera del 6.2.2018.
Risultando, per quanto sopra esposto, confermata la (pur non indispensabile a fini risarcitori) esecuzione degli interventi descritti in quest'ultimo, deve reputarsi raggiunta anche la prova del quantum della fattispecie di responsabilità invocata dall'odierna opposta.
6. Per le argomentazioni illustrate ai punti che precedono, l'opposizione a decreto ingiuntivo oggetto di causa va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente Parte_1
.
[...]
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei medi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito riconosciuto esistente (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Dal momento che risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Controparte_1 Parte_1
va condannato a pagare le spese processuali in favore dello Stato, senza alcuna dimidiazione.
[...]
Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ.
11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Del tutto insussistenti, infine, appaiono i presupposti per la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo il rigetto dell'opposizione richiesto l'attento vaglio giurisdizionale della vicenda processuale e non riscontrandosi conseguentemente alcuna temerarietà nella iniziativa intrapresa dall'ente ingiunto.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3996/2019:
- rigetta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 782/2019 Parte_1
emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna il a pagare in favore di – e, per essa, in favore Parte_1 Controparte_1 dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 – le spese di lite, che liquida in €. 4.230,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 26.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti