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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13916/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente el est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/04/2024 da nata in [...] il [...] ( cittadina italiana) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]1 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ANTONIETTI STEFANIA
ATTORE
e nato in [...] il [...] ( cittadino italiano) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' Controparte_2 "
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.5.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni per parte attrice
Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesto Ill.mo
Tribunale Ordinario di Milano, previa convocazione dei coniugi avanti a sé, Voglia così statuire:
- disporre la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al sig. Controparte 1
[...]
- affidare la figlia minore ER 1 in via esclusiva alla madre, sig.ra Parte 2
- disporre che il padre versi alla madre, a favore della figlia ER_1 un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della minore, pari ad euro 400,00 oltre alle spese extra assegno che si renderanno necessarie e che non richiederanno il preventivo accordo delle parti come dalla Linee
Guida approvate da codesto Tribunale: - disporre che il sig. Controparte 1 provveda al versamento a favore della sig.ra Parte 2 di un contributo a titolo di mantenimento personale pari ad euro 350,00.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e CP 1 Controparte 1 hanno contratto serie); matrimonio con rito civile in MILANO il 29/09/2004 (anno 2004 atto n. 1481 parte 1
Dal matrimonio sono nate ER 2 nata il [...] e ER 1 nata il [...]
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/04/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione con addebito della responsabilità al convenuto,
l'affidamento esclusivo della figlia minore Per 1 la determinazione in € 400,00 mensili dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligati a versarle per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo (come da linee guida del
Tribunale di Milano) e la previsione di un assegno di € 350,00 quale contributo per il proprio mantenimento. Evidenziava la ricorrente che il coniuge, nel 2022, si era allontanato dalla casa coniugale per fare rientro in ERù, proprio paese di origine, per un breve vacanza senza fare più rientro in Italia e che da allora si era completamente disinteressato della sorti della moglie e delle figlie alle cui esigenze di mantenimento non aveva provveduto. Insisteva quindi per la previsione di un contributo al mantenimento della figlia – minorenne- nonché nella richiesta di assegno per il proprio mantenimento evidenziando le proprie precarie condizioni fisiche per le quali le era già stata riconosciuta una invalidità, da ultimo ulteriormente aggravatesi per la scoperta del Parkinson.
Controparte_1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ex art. 143 c.p.c, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 3.10.2025, nella quale compariva la sola parte attrice, la stessa veniva sentita dal Giudice Delegato e dichiarava: "intendo separami. Faccio presente che mio marito si è allontanato casa nel febbraio del 2022 e non ha fatto più ritorno. Quando se ne è andato siccome aveva un debito con il ragazzo di IA, mi ha dato per 10 mesi 200 euro e poi più nulla.
Una volta saldato il debito non si è più occupato delle nostre esistenze soprattutto di ER 1 Prima vivevamo in affitto: ho un debito con il proprietario di casa che però è stato comprensivo e mi ha detto che lo pagherò quando potrò. Mi ha detto che mi aveva mandato lo sfratto che io però non ho ricevuto. In ogni caso ho rilasciato l'immobile a marzo 2025. Adesso vivo con ER 1 in una casa Part senza oneri per 18 mesi anche in considerazione della mia situazione di salute. Faccio presente che, come ho documentato in atti, io non riesco più a lavorare: avvierò anche le pratiche per l'aggravamento dell'invalidità che oggi è al 70% e quindi senza indennità. ER 1 fa il Rosa
Luxemburg al 4 anno perché visto quello che è successo ha perso un anno. Per 1 non ne vuole sapere di suo padre, ma a volte si sentono al telefono soprattutto negli ultimi giorni perché ha subito un incidente stradale essendo stata investita e il papà le ha risposto al telefono. In Italia mio marito lavorava come fruttivendolo come dipendente. Voleva aprire una attività in ERù. Adesso dice che li
è difficile e che non ha soldi. Oltre ai miei problemi alla colonna adesso mi è stato diagnosticato anche il Parkinson. Insisto nelle mie domande. IA vive con me: sta facendo un corso. Prima lavorava ma non le hanno più rinnovato il contratto. Mi ha sempre aiutata economicamente"
Il Giudice Delegato, alla luce delle emergenze in atti, autorizzati i coniugi a vivere separati così statuiva : Controparte_1 corrisponda alla signora "1. dispone che il sig. decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contribuito Parte 1 per il mantenimento della figlia ER_1 - maggiorenne ma non economicamente autosufficiente- in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di € 300,00 mensili ( importo rivalutabile annualmente secondo indici istai dal aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024); Controparte 1 [...] 2. Dispone che corrisponda alla signora decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contribuito per il Parte 1 mantenimento della moglie - in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili
(importo rivalutabile annualmente secondo indici sia dal aprile 2025 (base di calcolo aprile 2025);
Il Giudice Delegato, ritenuta quindi la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova invitava parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa
Parte attrice richiamate le conclusioni trascritte in epigrafe, discuteva oralmente la causa che veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella causa di consiglio dell'8.10.10.2025
Sulla domanda di separazione personale con addebito
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Anche la domanda di addebito svolta da pare attrice merita accoglimento. Di fatto il convenuto, recatosi in ERù nel 2022, non ha fatto più rientro in Italia disinteressandosi della sorte di moglie e figlie. Il comportamento posto in essere dal convenuto integra violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, atteso non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma altresì la mancata somministrazione alla moglie e alla figlia- all'epoca minorenne- dei mezzi necessari per il loro sostentamento. Le stesse dichiarazioni della parte attrice, peraltro, dimostrano che il convenuto si sia preoccupato di saldare un debito contratto con il fidanzato della figlia maggiore, ma nulla abbia versato per il mantenimento della figlia minorenne (a cui ha fatto mancare ogni forma di assistenza)
e per la moglie, lasciata in precarie condizioni economiche e gravata dai debiti- impagati- per la locazione dell'immobile ove la famiglia viveva.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
ER 1 è oggi maggiorenne e quindi nulla deve stranirsi con riferimento ai profilo relativi alla responsabilità genitoriale
Sul mantenimento di ER 1 e sull'assegno di mantenimento per la moglie
Il Collegio ritiene che le statuizioni recentemente assunte dal Giudice Delegato con i provvedimenti temporanei e urgenti debbano nella presente sede trovare integrale conferma.
Per 1 sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente. La stessa è studentessa e sta completando il percorso di studi superiori. Non è un discussione l'obbligo per il convenuto di contribuire al suo mantenimento. Quanto alla misura dell'assegno, in assenza di dati e indici precisi riferibili alle attuali entrate del convenuto (che certamente anche in però svolge attività lavorativa), deve essere confermata la misura dell'assegno come disposto in via temporanea ossia l'obbligo per il convenuto di corrispondere all'attrice, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e a far data dalla domanda l'importo omnicomprensivo di € 300,00 mensili ( importo rivalutabile annualmente secondo indici istai dal aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024) da ritenersi adeguati da un lato per far fronte alle esigenze primarie e fondamentali di vita di una giovane donna ( ancora studentessa) quale è oggi ER_1 e dell'altro la presumibile e tuttora immutata capacità reddituale del convenuto il quale allorché in Italia svolgeva l'attività di fruttivendolo (in Italia era fruttivendolo
- dipendente- con un reddito mensile di 1300/1400 mensili) e certamente è tutto in grado di svolgere attività lavorativa (pare che in ERù svolga l'attività di taxista ma in ogni caso lavora).
Le condizioni psicofisiche della attrice (doc. 10), il grado di invalidità della stessa (70%) e il sopravvenire di una importante patologia degenerativa (Parkinson) e quindi l'oggettiva impossibilità per la stessa di svolgere l'attività lavorativa che in passato riusciva ad effettuare (badante) giustifica la previsione dell'obbligo per il convenuto di corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 250,00 quale assegno di mantenimento. Ed invero devesi sul punto osservare che nel 2022 (CU 2023) la signora Pt 1 ha fruito del modestissimo reddito di € 672,30 per 30 e nel 2023 ( CU 2024) ha beneficiato dell'importo ( erogato dall'INPS) € 3.082,78. Nel 2024 la stessa ha potuto lavorare sono nel periodo 1.1.1024 al 31.3.2024 (ossia per 90 giorni) con un reddito netto di € 4.902,31 ( doc.5) allorché il rapporto di lavoro è cessato e la stessa, proprio per le precarie condizioni fisiche, non è stata più in grado di riprenderlo.
Sulle spese di lite.
Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'ER ( attesa l'ammissione della parte attrice al beneficio del patrocinio a carico dello stato) delle spese processuali che si liquidano in € 2.900,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
13916 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia del convenuto così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi dei coniugi Parte 1 che hanno celebrato matrimonio a MILANO e Controparte 1 il 29/09/2004 matrimonio iscritto nei registro dello stato civile atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO anno 2004 atto n. 1481 parte I, Serie
2. Addebita ex art., 151 comma 2° c.c., la separazione al convenuto Controparte_1
[...] corrisponda alla signora [...] 3. Controparte_3 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso ( aprile 2024), Parte 1
a titolo di contribuito per il mantenimento della figlia ER_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente- in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di € 300,00 mensili ( importo rivalutabile annualmente secondo indici istai dal aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024);
Controparte 1 corrisponda alla signora 4. DISPONE che con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (aprile Parte 1
2024), a titolo di mantenimento della stessa in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese,
l'importo di € 250,00 mensili (importo rivalutabile annualmente secondo indici sia dal aprile
2025 (base di calcolo aprile 2025);
5. ND Controparte_1 al pagamento in favore dell'ER (attesa l'ammissione di Parte 1 al beneficio del patrocinio a carico dello stato) delle spese processuali che liquida in € 2.900,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come legge
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente el est Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 12/04/2024 da nata in [...] il [...] ( cittadina italiana) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]1 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ANTONIETTI STEFANIA
ATTORE
e nato in [...] il [...] ( cittadino italiano) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' Controparte_2 "
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.5.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni per parte attrice
Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesto Ill.mo
Tribunale Ordinario di Milano, previa convocazione dei coniugi avanti a sé, Voglia così statuire:
- disporre la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al sig. Controparte 1
[...]
- affidare la figlia minore ER 1 in via esclusiva alla madre, sig.ra Parte 2
- disporre che il padre versi alla madre, a favore della figlia ER_1 un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della minore, pari ad euro 400,00 oltre alle spese extra assegno che si renderanno necessarie e che non richiederanno il preventivo accordo delle parti come dalla Linee
Guida approvate da codesto Tribunale: - disporre che il sig. Controparte 1 provveda al versamento a favore della sig.ra Parte 2 di un contributo a titolo di mantenimento personale pari ad euro 350,00.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e CP 1 Controparte 1 hanno contratto serie); matrimonio con rito civile in MILANO il 29/09/2004 (anno 2004 atto n. 1481 parte 1
Dal matrimonio sono nate ER 2 nata il [...] e ER 1 nata il [...]
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/04/2024 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione con addebito della responsabilità al convenuto,
l'affidamento esclusivo della figlia minore Per 1 la determinazione in € 400,00 mensili dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligati a versarle per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo (come da linee guida del
Tribunale di Milano) e la previsione di un assegno di € 350,00 quale contributo per il proprio mantenimento. Evidenziava la ricorrente che il coniuge, nel 2022, si era allontanato dalla casa coniugale per fare rientro in ERù, proprio paese di origine, per un breve vacanza senza fare più rientro in Italia e che da allora si era completamente disinteressato della sorti della moglie e delle figlie alle cui esigenze di mantenimento non aveva provveduto. Insisteva quindi per la previsione di un contributo al mantenimento della figlia – minorenne- nonché nella richiesta di assegno per il proprio mantenimento evidenziando le proprie precarie condizioni fisiche per le quali le era già stata riconosciuta una invalidità, da ultimo ulteriormente aggravatesi per la scoperta del Parkinson.
Controparte_1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ex art. 143 c.p.c, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 3.10.2025, nella quale compariva la sola parte attrice, la stessa veniva sentita dal Giudice Delegato e dichiarava: "intendo separami. Faccio presente che mio marito si è allontanato casa nel febbraio del 2022 e non ha fatto più ritorno. Quando se ne è andato siccome aveva un debito con il ragazzo di IA, mi ha dato per 10 mesi 200 euro e poi più nulla.
Una volta saldato il debito non si è più occupato delle nostre esistenze soprattutto di ER 1 Prima vivevamo in affitto: ho un debito con il proprietario di casa che però è stato comprensivo e mi ha detto che lo pagherò quando potrò. Mi ha detto che mi aveva mandato lo sfratto che io però non ho ricevuto. In ogni caso ho rilasciato l'immobile a marzo 2025. Adesso vivo con ER 1 in una casa Part senza oneri per 18 mesi anche in considerazione della mia situazione di salute. Faccio presente che, come ho documentato in atti, io non riesco più a lavorare: avvierò anche le pratiche per l'aggravamento dell'invalidità che oggi è al 70% e quindi senza indennità. ER 1 fa il Rosa
Luxemburg al 4 anno perché visto quello che è successo ha perso un anno. Per 1 non ne vuole sapere di suo padre, ma a volte si sentono al telefono soprattutto negli ultimi giorni perché ha subito un incidente stradale essendo stata investita e il papà le ha risposto al telefono. In Italia mio marito lavorava come fruttivendolo come dipendente. Voleva aprire una attività in ERù. Adesso dice che li
è difficile e che non ha soldi. Oltre ai miei problemi alla colonna adesso mi è stato diagnosticato anche il Parkinson. Insisto nelle mie domande. IA vive con me: sta facendo un corso. Prima lavorava ma non le hanno più rinnovato il contratto. Mi ha sempre aiutata economicamente"
Il Giudice Delegato, alla luce delle emergenze in atti, autorizzati i coniugi a vivere separati così statuiva : Controparte_1 corrisponda alla signora "1. dispone che il sig. decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contribuito Parte 1 per il mantenimento della figlia ER_1 - maggiorenne ma non economicamente autosufficiente- in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di € 300,00 mensili ( importo rivalutabile annualmente secondo indici istai dal aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024); Controparte 1 [...] 2. Dispone che corrisponda alla signora decorrenza dalla data di deposito del ricorso, a titolo di contribuito per il Parte 1 mantenimento della moglie - in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili
(importo rivalutabile annualmente secondo indici sia dal aprile 2025 (base di calcolo aprile 2025);
Il Giudice Delegato, ritenuta quindi la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova invitava parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa
Parte attrice richiamate le conclusioni trascritte in epigrafe, discuteva oralmente la causa che veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella causa di consiglio dell'8.10.10.2025
Sulla domanda di separazione personale con addebito
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Anche la domanda di addebito svolta da pare attrice merita accoglimento. Di fatto il convenuto, recatosi in ERù nel 2022, non ha fatto più rientro in Italia disinteressandosi della sorte di moglie e figlie. Il comportamento posto in essere dal convenuto integra violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, atteso non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma altresì la mancata somministrazione alla moglie e alla figlia- all'epoca minorenne- dei mezzi necessari per il loro sostentamento. Le stesse dichiarazioni della parte attrice, peraltro, dimostrano che il convenuto si sia preoccupato di saldare un debito contratto con il fidanzato della figlia maggiore, ma nulla abbia versato per il mantenimento della figlia minorenne (a cui ha fatto mancare ogni forma di assistenza)
e per la moglie, lasciata in precarie condizioni economiche e gravata dai debiti- impagati- per la locazione dell'immobile ove la famiglia viveva.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
ER 1 è oggi maggiorenne e quindi nulla deve stranirsi con riferimento ai profilo relativi alla responsabilità genitoriale
Sul mantenimento di ER 1 e sull'assegno di mantenimento per la moglie
Il Collegio ritiene che le statuizioni recentemente assunte dal Giudice Delegato con i provvedimenti temporanei e urgenti debbano nella presente sede trovare integrale conferma.
Per 1 sebbene maggiorenne, non è economicamente autosufficiente. La stessa è studentessa e sta completando il percorso di studi superiori. Non è un discussione l'obbligo per il convenuto di contribuire al suo mantenimento. Quanto alla misura dell'assegno, in assenza di dati e indici precisi riferibili alle attuali entrate del convenuto (che certamente anche in però svolge attività lavorativa), deve essere confermata la misura dell'assegno come disposto in via temporanea ossia l'obbligo per il convenuto di corrispondere all'attrice, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e a far data dalla domanda l'importo omnicomprensivo di € 300,00 mensili ( importo rivalutabile annualmente secondo indici istai dal aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024) da ritenersi adeguati da un lato per far fronte alle esigenze primarie e fondamentali di vita di una giovane donna ( ancora studentessa) quale è oggi ER_1 e dell'altro la presumibile e tuttora immutata capacità reddituale del convenuto il quale allorché in Italia svolgeva l'attività di fruttivendolo (in Italia era fruttivendolo
- dipendente- con un reddito mensile di 1300/1400 mensili) e certamente è tutto in grado di svolgere attività lavorativa (pare che in ERù svolga l'attività di taxista ma in ogni caso lavora).
Le condizioni psicofisiche della attrice (doc. 10), il grado di invalidità della stessa (70%) e il sopravvenire di una importante patologia degenerativa (Parkinson) e quindi l'oggettiva impossibilità per la stessa di svolgere l'attività lavorativa che in passato riusciva ad effettuare (badante) giustifica la previsione dell'obbligo per il convenuto di corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 250,00 quale assegno di mantenimento. Ed invero devesi sul punto osservare che nel 2022 (CU 2023) la signora Pt 1 ha fruito del modestissimo reddito di € 672,30 per 30 e nel 2023 ( CU 2024) ha beneficiato dell'importo ( erogato dall'INPS) € 3.082,78. Nel 2024 la stessa ha potuto lavorare sono nel periodo 1.1.1024 al 31.3.2024 (ossia per 90 giorni) con un reddito netto di € 4.902,31 ( doc.5) allorché il rapporto di lavoro è cessato e la stessa, proprio per le precarie condizioni fisiche, non è stata più in grado di riprenderlo.
Sulle spese di lite.
Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'ER ( attesa l'ammissione della parte attrice al beneficio del patrocinio a carico dello stato) delle spese processuali che si liquidano in € 2.900,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
13916 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia del convenuto così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi dei coniugi Parte 1 che hanno celebrato matrimonio a MILANO e Controparte 1 il 29/09/2004 matrimonio iscritto nei registro dello stato civile atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO anno 2004 atto n. 1481 parte I, Serie
2. Addebita ex art., 151 comma 2° c.c., la separazione al convenuto Controparte_1
[...] corrisponda alla signora [...] 3. Controparte_3 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso ( aprile 2024), Parte 1
a titolo di contribuito per il mantenimento della figlia ER_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente- in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo omnicomprensivo di € 300,00 mensili ( importo rivalutabile annualmente secondo indici istai dal aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024);
Controparte 1 corrisponda alla signora 4. DISPONE che con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (aprile Parte 1
2024), a titolo di mantenimento della stessa in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese,
l'importo di € 250,00 mensili (importo rivalutabile annualmente secondo indici sia dal aprile
2025 (base di calcolo aprile 2025);
5. ND Controparte_1 al pagamento in favore dell'ER (attesa l'ammissione di Parte 1 al beneficio del patrocinio a carico dello stato) delle spese processuali che liquida in € 2.900,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come legge
6. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai