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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 732/2021 depositato il 11/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, 37 47922 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 03/12/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THUIRC100009 2018 2006
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THUIRC100009 2018 2007
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THUIRC100009 2018 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del presente giudizio e spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta dagli atti prodotti che successivamente alla presentazione dell'appello il contribuente si è avvalso della definizione agevolata dei carichi pendenti, prevista dall'art. 1 (commi 232-251) della legge n.197/2022
(cosiddetta rottamazione quater), in relazione alla cartella di pagamento impugnata, relativa alla pretesa fiscale di cui si tratta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto da entrambe le parti, in presenza della suddetta definizione della pendenza tributaria, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del d. lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (testo unico della giustizia tributaria), con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa fra le parti le spese di lite.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 732/2021 depositato il 11/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - Via Macanno, 37 47922 Rimini RN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 1 e pubblicata il 03/12/2020
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THUIRC100009 2018 2006
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THUIRC100009 2018 2007
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. THUIRC100009 2018 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del presente giudizio e spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risulta dagli atti prodotti che successivamente alla presentazione dell'appello il contribuente si è avvalso della definizione agevolata dei carichi pendenti, prevista dall'art. 1 (commi 232-251) della legge n.197/2022
(cosiddetta rottamazione quater), in relazione alla cartella di pagamento impugnata, relativa alla pretesa fiscale di cui si tratta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto da entrambe le parti, in presenza della suddetta definizione della pendenza tributaria, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del d. lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (testo unico della giustizia tributaria), con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa fra le parti le spese di lite.