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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. OL De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 123/2023
Tra
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv. Raffaello Potalivo e Parte_5
IA NI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Foligno Viale Roma
n.5, come da delega in calce all'atto di appello Appellanti
e
(quale procuratrice speciale della Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De Simone ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Piazza Piedigrotta n.9, come da procura allegata in atti Appellata
Nonche'
Controparte_3 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.556/22 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_4
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza e domanda:
- in via preliminare e cautelare, per tutti i motivi esposti, disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- in via istruttoria, accogliere l'istanza di remissione, disponendo nuova Consulenza tecnico- contabile d'Ufficio, per i motivi e nei termini precisati al superiore paragrafo III.2) e III.3).
- nel merito, accogliere il presente appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, per tutti i motivi sopra esposti:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la simulazione assoluta delle operazioni di addebito e di accredito ripetute fra il 1999 ed il 2011 dall'istituto di credito convenuto;
2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, dall'inizio del rapporto sino al IV° trimestre 2018:
2.a) l'illegittimità dei pagamenti effettuati e degli addebiti applicati, per interessi debitori ultralegali ed anatocistici, per CMS, CSA e CIV, nonché per spese;
2.b) l'esatto ammontare delle somme indebitamente applicate dalla sul predetto rapporto di CP_5
conto corrente, per i predetti titoli, sino al IV° trimestre 2018.
2.c) il saldo del conto corrente per cui è causa, al IV° trimestre 2018, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio, anche equitativamente occorrendo.
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai deducenti a
[...]
, per il rapporto in argomento, sino al IV° trimestre 2018 e per tutti i periodi Controparte_6
successivi; condannare la medesima , in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, in favore della al pagamento della somma che sarà Parte_5
determinata nel corso del giudizio, anche equitativamente occorrendo, oltre interessi di legge dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
compensare, sia ex contractu, che ai sensi dell'art. 1243 Cod.
Civ., le poste in dare avere, vale a dire i crediti riconosciuti in capo alla in accoglimento Parte_5
delle domande che precedono, con i crediti eventualmente vantati da Controparte_6
.
[...]
In via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse disposta la remissione in istruttoria del presente giudizio: 1) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la simulazione assoluta delle operazioni di addebito e di accredito ripetute fra il 1999 ed il 2011 dall'istituto di credito convenuto;
2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, dall'inizio del rapporto sino al IV° trimestre 2018:
2.a) l'illegittimità dei pagamenti effettuati e degli addebiti applicati, per interessi debitori ultralegali ed anatocistici, per CMS, CSA e CIV, nonché per spese;
2.b) l'esatto ammontare delle somme indebitamente applicate dalla sul predetto rapporto di CP_5
conto corrente, per i predetti titoli, sino al IV° trimestre 2018.
2.c) che il saldo del conto corrente per cui è causa, al IV° trimestre 2018, reca un saldo a debito della correntista pari ad € 35.438,95, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, anche equitativamente occorrendo.
In ogni caso:
Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate da , OL ed in Pt_4 CP_7
favore di . Controparte_6
Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio e condanna delle controparti al pagamento delle spese di CTU.”
Per Controparte_1
“Voglia così provvedere contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE:
-. rigettare l'avversa istanza di sospensione della esecutività della Sentenza n. 556/2022, pubblicata il 3.8.2022 dal Tribunale di Spoleto per insussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283
c.p.c.;
-. accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc;
-. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente avuto riguardo alle eccezioni riferibili esclusivamente a fatti relativi alla condotta ante- cessione della Cedente
[...]
; Controparte_6
IN VIA PRINCIPALE:
-. rigettare l'appello principale proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per tutto quanto gradatamente esposto nel presente atto, con conferma dei relativi capi della sentenza ex adverso impugnata;
IN VIA INCIDENTALE: -. in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare l'illegittimità della Sentenza n.
556/2022 pubblicata il 3.8.2022 dal Tribunale di Spoleto con riforma del capo nel quale il Giudice ha ritenuto di rigettare la domanda riconvenzionale proposta con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15 e per l'effetto condannare parte appellante al pagamento della somma di euro
35.438,95.
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, secondo la vigente normativa.”
Con ordinanza del 30/10/23 veniva disposto un supplemento di CTU e all'udienza del 25/1/24 veniva conferito il relativo incarico. In data 18/9/24 veniva poi interrotto il giudizio stante l'intervenuto decesso di e, a seguito di riassunzione, veniva fissata per la precisazione delle Persona_1 conclusioni l'udienza del 13/3/25 all'esito della quale gli atti venivano rimessi al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti esponevano che con atto di citazione in I grado essi – più in particolare la società quale correntista ed i in qualità di fideiussori – Parte_5 Pt_5 avevano chiesto al Tribunale di “1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, la nullità e/o l'invalidità e/o
l'inefficacia e/o la simulazione assoluta delle operazioni di addebito e di accredito ripetute fra il
1999 ed il 2011 dall'istituto di credito convenuto;
2) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, dall'inizio del rapporto sino al II° trimestre 2018: 2.a) l'illegittimità dei pagamenti effettuati e degli addebiti applicati, per interessi debitori ultralegali ed anatocistici, per CMS, CSA e CIV, nonché per spese;
2.b) l'esatto ammontare delle somme indebitamente applicate dalla banca sul predetto rapporto di conto corrente, per i predetti titoli, sino al II° trimestre 2018; 2.c) che il saldo del conto corrente per cui è causa, al II° trimestre 2018, reca un saldo positivo a favore della correntista pari ad €
97.516,76, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, anche equitativamente occorrendo. 3) Per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai deducenti a , per il rapporto in argomento, Controparte_6
sino al II° trimestre 2018 e per tutti i periodi successivi. 4) Accertare e dichiarare la nullità, per tutti
i motivi di cui in narrativa delle fideiussioni rilasciate da , OL ed in favore Pt_4 CP_7 dell'istituto di credito convenuto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche della procedura di mediazione”. Deducevano quindi che il si era costituito Controparte_6
in quella sede chiedendo il rigetto di tutte le loro domande e la condanna delle controparti al pagamento in suo favore della somma di euro 128.165,33 quale saldo negativo del conto corrente n.11191,15 nonché della somma di euro 41.581,46 quale saldo negativo dell'ulteriore conto corrente n.11879,49 sempre intestato alla Davano quindi atto che il Tribunale aveva disposto una Parte_5
CTU avente ad oggetto gli accertamenti richiesti dagli attori in relazione al solo conto n.11191,15 ma che, pur dopo tale accertamento, non aveva tenuto conto della perizia così statuendo in sentenza: “Il
Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa n. 2672/2018 Rg, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - RIGETTA la domanda di parte Attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della CONDANNA CP_6
gli Attori in solido e, quanto ai fideiussori, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento della somma di Euro 38.615,83 relativa allo scoperto del c/c 11879 per le ragioni esposte in parte motiva;
- DICHIARA la integrale compensazione delle spese processuali;
- PONE definitivamente a carico di parte Attrice e parte Convenuta le spese di CTU liquidate in separato provvedimento nella misura del 50% ciascuna.”
Orbene, con il primo motivo parte appellante si doleva del fatto che il primo Giudice non avesse tenuto conto della sua domanda, avendo omesso di considerare che nell'atto di citazione era stato
Contr denunciato l'andamento anomalo del conto risultando, da parte di una simulazione di linee di credito commerciali in favore della società correntista facendo figurare, sugli estratti del conto n.11191,15, operazioni di addebito e di accredito di prodotti finanziari o giroconti ripetute tra il 1999 ed il 2011, operazioni rispetto alle quali aveva applicato addebiti illegittimi mai pattuiti così come addebitava interessi ultralegali, spese, commissioni di massimo scoperto ed altre voci non oggetto di alcun accordo. Con il secondo motivo gli appellanti si dolevano del fatto che il primo Giudice aveva anche errato nell'interpretare la domanda addossando ad essi attori l'onere di provare le pattuizioni contrattuali scritte nonostante che essi avessero sin da subito evidenziato che l'accensione del rapporto non era stata accompagnata da alcuna pattuizione per iscritto. Con il terzo motivo, parte appellante richiedeva un supplemento di perizia non avendo la CTU provveduto ad espungere dal saldo tutti gli addebiti illegittimi effettuati sul conto in relazione alle su indicate operazioni simulate, operazioni ripetute dal 1999 al 2011 e non corrispondenti ad alcuna apertura di credito giacché l'unica apertura sul conto n.11191,15 era stata concessa solo nel 2014. Con il quarto motivo gli appellanti lamentavano l'errato accoglimento della domanda riconvenzionale con cui il Monte dei Paschi aveva chiesto la loro condanna al pagamento di euro 41.581,46 quale saldo negativo dell'altro conto corrente, il n.11879,49, condanna poi emessa dal Tribunale seppure limitatamente alla minor somma di euro 38.615,83, senza considerare che il medesimo Monte dei Paschi, con la lettera di messa in mora del 21/1/16, aveva richiesto il rientro dello scoperto del conto corrente n.11879,49 pari ad euro
22.095,87. Con il quinto motivo di appello, poi, gli appellanti censuravano la sentenza di I grado laddove aveva ritenuto non provata la qualità di eredi in capo a e senza Parte_1 Pt_2
considerare che nessuna contestazione era stata mai mossa al riguardo e con il sesto motivo censuravano il rigetto della loro eccezione di nullità delle fideiussioni nonostante che l'unico modulo sottoscritto dalle persone fisiche in questione era del tutto corrispondente al modello ABI. Con il settimo motivo, infine, parte appellante evidenziava che, dovendosi accogliere l'appello, ne avrebbe dovuto conseguire anche la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla regolazione delle spese processuali, da porre a carico della controparte, e concludeva come sopra.
Il restava contumace mentre si costituiva in questa sede la Controparte_6 CP_1
quale procuratrice di deducendo
[...] Parte_6
preliminarmente di essere cessionaria del solo credito in contestazione e non invece dell'intero rapporto contrattuale sicché nessuna domanda restitutoria o risarcitoria poteva essere coltivata nei suoi confronti. Ed invero – spiegava la parte appellata – con effetti giuridici decorrenti dal 1/12/20 il si era scisso in (società beneficiaria) trasferendole un compendio Controparte_6 CP_2 di attività tra le quali l'attivo dei crediti deteriorati, e di passività tra le quali il debito finanziario, i contratti derivati ed il patrimonio netto, non dunque le passività derivanti da eventuali pretese restitutorie o risarcitorie di terzi. Inoltre la eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.342 CP_1
cpc e, quanto al merito, e in relazione ai primi tre motivi di appello, affermava anzitutto che gli appellanti non avevano fornito sufficienti allegazioni né prove relativamente al preteso carattere simulato degli addebiti contraddistinti con le varie voci quali “finanziamento all'importazione” o
“addebito contratti derivati” etc., ed in secondo luogo rilevava che correttamente il Tribunale aveva interpretato la loro domanda quale accertamento negativo della non debenza di alcune somme risultanti dagli estratti conto per illiceità delle condizioni contrattuali: condizioni che pertanto, essi stessi avevano palesato di aver letto, mostrando così l'esistenza del contratto scritto, con la conseguenza che l'onere della produzione di esso cedeva a loro carico. La osservava poi, CP_1
quanto al quarto motivo di appello, che correttamente il Tribunale aveva ritenuto incontestato il saldo debitore di cui al conto corrente n.11879,49 con la conseguenza che nessuna nuova allegazione in merito poteva essere ammessa, in quanto tardiva, nel presente grado di giudizio. Circa poi la qualità ereditaria di e la evidenziava che il relativo capo della sentenza Parte_2 Parte_1 CP_1 era scevro da errori poiché cedeva a carico di questi ultimi l'onere di provare la loro qualità, onere cui essi non avevano assolto. Parte appellata contestava poi le doglianze di controparte in ordine alla dedotta erroneità delle argomentazioni del primo Giudice laddove aveva rigettato la loro eccezione di nullità delle fideiussioni osservando che in realtà i non avevano dimostrato il collegamento Pt_5 tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed i loro contratti di fideiussione a valle. La proponeva CP_1
poi appello incidentale censurando la sentenza del Tribunale laddove aveva rigettato la domanda
Contr riconvenzionale con cui il aveva richiesto la condanna degli attori al pagamento del saldo debitore del conto corrente n.11191,15 sostenendo che la banca non avesse depositato documentazione sufficiente ai fini della dimostrazione della debenza e dell'ammontare di tale saldo, asserzione in realtà smentita anche dal fatto che la CTU non aveva avuto difficoltà a procedere al ricalcolo richiestole proprio perché disponeva di tutta la documentazione occorrente a tal fine, senza contare che la Suprema Corte ha ormai più volte ribadito che anche laddove manchino alcuni estratti conto il ricalcolo è pur sempre possibile mediante eventuali scritture di raccordo. Per tali motivi concludeva come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è fondato.
Deve anzitutto accogliersi la doglianza degli appellanti relativa al capo della sentenza impugnata che aveva ritenuto non dimostrata la legittimazione attiva di e in quanto eredi Parte_1 Parte_2
di , condividendo questa Corte gli arresti giurisprudenziali di legittimità secondo cui (cfr. CP_7
Cass. civ., sez.VI, ord. n.26132/21)“il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116
c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri
l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede» (Cass. n. 13685/2006)” laddove nella specie – a fronte del ricorso in riassunzione depositato dalla società Controparte_4
a seguito della dichiarazione di interruzione del giudizio per il decesso di ,
[...] CP_7
ricorso con il quale erano stati evocati in giudizio e - la banca non ha mai mosso Parte_1 Pt_2
alcun tipo di contestazione in ordine alla loro qualità ereditaria.
Deve poi rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in relazione CP_2
alle pretese di pagamento degli appellanti nei suoi confronti, eccezione fondata sul rilievo per cui
Contr essa, quale cessionaria dei crediti in precedenza vantati da verso la società ed i suoi Pt_5
fideiussori, sarebbe subentrata solo nelle posizioni attive della cedente verso di loro ma non nelle eventuali posizioni passive. Colgono infatti nel segno, in merito, le obiezioni di parte appellante volte
Contr ad evidenziare come la non sia una cessionaria in blocco dei crediti della ma sia la CP_2
società beneficiaria della scissione di quest'ultimo, stipulata tra le due società con atto a rogito Notaio dr. rep. n.39399, racc. n.20019 (cfr. all.2 alla comparsa costitutiva dell' . Ed Persona_2 CP_2 invero l'atto in questione concreta, per l'esattezza, una scissione societaria mediante scorporo disciplinata dagli artt.2501 e ss. cc: ebbene l'art.2506 quater, ult. comma, cc prevede in relazione alla responsabilità della società scissa e della beneficiaria che “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. In linea con tale previsione, del resto, nell'atto di scissione veniva specificato nelle premesse che “Il Progetto di Scissione prevede che saranno assegnati ad - alla Data di Efficacia della Scissione come in appresso indicata CP_2
- elementi attivi e passivi di costituenti il "Compendio Scisso", composto - in sintesi - all'attivo CP_9
da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come descritti e dettagliati nel Progetto di Scissione”: dunque veniva assegnata ad per quanto atteneva al passivo della scissa, una parte del patrimonio netto il CP_2 quale comprende, a mente dell'art.2424 cc nella parte relativa all'elenco delle voci passive dello stato patrimoniale, anche i debiti e le riserve iscritte in vista di eventuali esborsi. Al riguardo si tenga conto che, sempre sulla base dell'atto di scissione, “la situazione patrimoniale di riferimento per le Società partecipanti alla Scissione è costituita: per la Scissa, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci di detta Società in data 18 maggio 2020; e per la
Beneficiaria, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019” ossia quando era già in corso il presente giudizio, instaurato nel 2018. Del resto anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo a tale scissione esplicitava che “la Beneficiaria e' subentrata di pieno diritto alla nella titolarita' Pt_7 degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati e costituenti il Compendio”, dunque anche in tutti le eventuali passività riconducibili alle posizioni ad essa cedute.
Ciò posto, e venendo al merito, si osserva anzitutto che nel loro atto di citazione in I grado gli appellanti avevano dedotto l'inesistenza del contratto di conto corrente, dando atto di aver richiesto alla banca ai sensi dell'art.119 TUB, con missiva in data 3/8/18, tutta la documentazione contrattuale dei due rapporti senza tuttavia ottenerla, sicché essi non erano onerati evidentemente della produzione agli atti dei contratti, con ciò dovendo accogliersi il secondo motivo di appello. Si osserva che vanno poi accolte le ulteriori doglianze degli appellanti in punto di ricalcolo del saldo del conto corrente n.11191,15 giacché il Tribunale aveva dapprima disposto una CTU contabile senza richiedere al perito accertamenti in merito alle operazioni anomale indicate con le varie causali (quali
“finanziamento all'importazione” o “addebito contratti derivati” o, ancora, “erogazione finanziamenti/giroconto” e quant'altro), operazioni il cui carattere anomalo era dato, in particolare, dal fatto di essere consistite in appostamenti ripetuti numerose volte e per molti anni, consistenti dapprima in un accredito di somme e, a distanza di pochi giorni, in un riaddebito per somme sostanzialmente corrispondenti ma implicanti una maggiorazione, verosimilmente dovuta all'addebito di competenze sull'operazione: tali operazioni – come constatato anche dal CTU – non sono riconducibili ad alcuna documentazione contrattuale agli atti né ad alcuna forma di apertura di credito, avendo il medesimo perito sottolineato come l'unico fido individuabile sul conto in esame sia quello concesso nel 2014 laddove le numerose operazioni ripetitive su descritte si rinvengono negli estratti conto relativi al periodo 1999-2011. Per tale ragione la Corte ha disposto l'ulteriore accertamento peritale agli atti al fine di espungere dal saldo del conto in questione le maggiorazioni corrispondenti alla differenza tra la somma (di poco maggiore) “riaddebitata” e quella corrispondente all'accredito immediatamente precedente.
L'elaborato depositato dal CTU risulta attendibile in quanto preciso, circostanziato ed immune da contraddizioni o altri vizi logici;
il perito ha anche spiegato di aver raccordato le nuove conclusioni rispetto a quelle oggetto della CTU svolta in I grado alla luce delle ulteriori specificazioni contenute nei quesiti assegnati da questa Corte provvedendo poi, per quanto attiene alla capitalizzazione degli interessi, ad elaborare le due ipotesi di calcolo richieste nei quesiti: di esse, dovrà tenersi conto di quella con cui si è richiesto il ricalcolo senza tenere conto, per tutta la durata del rapporto e quindi anche nel periodo successivo alla delibera CICR del 2000, della capitalizzazione e ciò in quanto non risulta agli atti che le nuove condizioni applicate dalla banca in linea con la predetta delibera avessero formato oggetto di accordo scritto con la società correntista. Esaurienti, infine, anche le argomentazioni del CTU laddove ha spiegato di aver potuto ricostruire il saldo del conto anche in presenza di talune lacune negli estratti, lacune limitate comunque a brevi periodi e rispetto alle quali aveva potuto procedere al ricongiungimento dei saldi mediante scritture di raccordo (cfr. pag.11 della
CTU in II grado).
Non potrà invece farsi riferimento alle ipotesi di ricalcolo elaborate dal CTU anche con espunzione delle ulteriori maggiorazioni ravvisate a debito della correntista in relazione ad operazioni “non accoppiabili o distanti nel tempo” in quanto non oggetto dei quesiti assegnati.
Tenuto conto delle coordinate di cui sopra dovrà pertanto accertarsi, sul conto n.11191,15, un saldo Contr a credito della società di euro 111.605,09 e condannarsi la in solido con al Parte_5 CP_2
pagamento di tale importo in favore della società: dallo stesso dovrà tuttavia detrarsi la somma di euro 38.615,83 quale saldo debitore dell'altro conto corrente n.11879,49, così da determinarsi un credito finale dalla correntista per euro 72.989,26 oltre interessi come per legge.
Restano evidentemente assorbite le ulteriori questioni inerenti la pretesa nullità delle fideiussioni così come l'appello incidentale della avverso il rigetto della sua domanda riconvenzionale di CP_2
pagamento del saldo debitore – risultato in realtà creditore – del predetto conto n.11191,15.
Le spese seguono la soccombenza, per entrambi i gradi di giudizi a carico della banca, e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e della presenza anche in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede: - In accoglimento dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e accerta che il conto corrente n.11191,15, alla chiusura del Controparte_4 rapporto, presentava un saldo positivo in favore della società pari ad euro 111.605,09; Pt_5
- Condanna pertanto (quale procuratrice speciale della Controparte_1 [...]
in solido con al pagamento Controparte_2 Controparte_6
– sottratta dalla predetta somma gli euro 38.615,83 dovuti in suo favore quale saldo debitore del conto n.11879 – dell'importo di euro 72.989,26 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
Contr
- Condanna poi l'appellata in solido con alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli appellanti sia in I grado – che si liquidano in euro 9.500,00 per compenso professionale
– sia in II grado che si liquidano in euro 804,00 per spese ed euro 12.000,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. OL De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 123/2023
Tra
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv. Raffaello Potalivo e Parte_5
IA NI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Foligno Viale Roma
n.5, come da delega in calce all'atto di appello Appellanti
e
(quale procuratrice speciale della Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria De Simone ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, Piazza Piedigrotta n.9, come da procura allegata in atti Appellata
Nonche'
Controparte_3 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.556/22 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_4
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza e domanda:
- in via preliminare e cautelare, per tutti i motivi esposti, disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- in via istruttoria, accogliere l'istanza di remissione, disponendo nuova Consulenza tecnico- contabile d'Ufficio, per i motivi e nei termini precisati al superiore paragrafo III.2) e III.3).
- nel merito, accogliere il presente appello ed in riforma della pronuncia di primo grado, per tutti i motivi sopra esposti:
In via principale:
1) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la simulazione assoluta delle operazioni di addebito e di accredito ripetute fra il 1999 ed il 2011 dall'istituto di credito convenuto;
2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, dall'inizio del rapporto sino al IV° trimestre 2018:
2.a) l'illegittimità dei pagamenti effettuati e degli addebiti applicati, per interessi debitori ultralegali ed anatocistici, per CMS, CSA e CIV, nonché per spese;
2.b) l'esatto ammontare delle somme indebitamente applicate dalla sul predetto rapporto di CP_5
conto corrente, per i predetti titoli, sino al IV° trimestre 2018.
2.c) il saldo del conto corrente per cui è causa, al IV° trimestre 2018, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio, anche equitativamente occorrendo.
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai deducenti a
[...]
, per il rapporto in argomento, sino al IV° trimestre 2018 e per tutti i periodi Controparte_6
successivi; condannare la medesima , in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, in favore della al pagamento della somma che sarà Parte_5
determinata nel corso del giudizio, anche equitativamente occorrendo, oltre interessi di legge dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
compensare, sia ex contractu, che ai sensi dell'art. 1243 Cod.
Civ., le poste in dare avere, vale a dire i crediti riconosciuti in capo alla in accoglimento Parte_5
delle domande che precedono, con i crediti eventualmente vantati da Controparte_6
.
[...]
In via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse disposta la remissione in istruttoria del presente giudizio: 1) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o la simulazione assoluta delle operazioni di addebito e di accredito ripetute fra il 1999 ed il 2011 dall'istituto di credito convenuto;
2) Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, dall'inizio del rapporto sino al IV° trimestre 2018:
2.a) l'illegittimità dei pagamenti effettuati e degli addebiti applicati, per interessi debitori ultralegali ed anatocistici, per CMS, CSA e CIV, nonché per spese;
2.b) l'esatto ammontare delle somme indebitamente applicate dalla sul predetto rapporto di CP_5
conto corrente, per i predetti titoli, sino al IV° trimestre 2018.
2.c) che il saldo del conto corrente per cui è causa, al IV° trimestre 2018, reca un saldo a debito della correntista pari ad € 35.438,95, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, anche equitativamente occorrendo.
In ogni caso:
Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate da , OL ed in Pt_4 CP_7
favore di . Controparte_6
Con il favore delle spese del doppio grado di giudizio e condanna delle controparti al pagamento delle spese di CTU.”
Per Controparte_1
“Voglia così provvedere contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE:
-. rigettare l'avversa istanza di sospensione della esecutività della Sentenza n. 556/2022, pubblicata il 3.8.2022 dal Tribunale di Spoleto per insussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283
c.p.c.;
-. accertare e dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 cpc;
-. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'esponente avuto riguardo alle eccezioni riferibili esclusivamente a fatti relativi alla condotta ante- cessione della Cedente
[...]
; Controparte_6
IN VIA PRINCIPALE:
-. rigettare l'appello principale proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per tutto quanto gradatamente esposto nel presente atto, con conferma dei relativi capi della sentenza ex adverso impugnata;
IN VIA INCIDENTALE: -. in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare l'illegittimità della Sentenza n.
556/2022 pubblicata il 3.8.2022 dal Tribunale di Spoleto con riforma del capo nel quale il Giudice ha ritenuto di rigettare la domanda riconvenzionale proposta con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15 e per l'effetto condannare parte appellante al pagamento della somma di euro
35.438,95.
Con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, secondo la vigente normativa.”
Con ordinanza del 30/10/23 veniva disposto un supplemento di CTU e all'udienza del 25/1/24 veniva conferito il relativo incarico. In data 18/9/24 veniva poi interrotto il giudizio stante l'intervenuto decesso di e, a seguito di riassunzione, veniva fissata per la precisazione delle Persona_1 conclusioni l'udienza del 13/3/25 all'esito della quale gli atti venivano rimessi al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti esponevano che con atto di citazione in I grado essi – più in particolare la società quale correntista ed i in qualità di fideiussori – Parte_5 Pt_5 avevano chiesto al Tribunale di “1) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, la nullità e/o l'invalidità e/o
l'inefficacia e/o la simulazione assoluta delle operazioni di addebito e di accredito ripetute fra il
1999 ed il 2011 dall'istituto di credito convenuto;
2) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 11191,15, per cui è causa, dall'inizio del rapporto sino al II° trimestre 2018: 2.a) l'illegittimità dei pagamenti effettuati e degli addebiti applicati, per interessi debitori ultralegali ed anatocistici, per CMS, CSA e CIV, nonché per spese;
2.b) l'esatto ammontare delle somme indebitamente applicate dalla banca sul predetto rapporto di conto corrente, per i predetti titoli, sino al II° trimestre 2018; 2.c) che il saldo del conto corrente per cui è causa, al II° trimestre 2018, reca un saldo positivo a favore della correntista pari ad €
97.516,76, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del giudizio, anche equitativamente occorrendo. 3) Per l'effetto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dai deducenti a , per il rapporto in argomento, Controparte_6
sino al II° trimestre 2018 e per tutti i periodi successivi. 4) Accertare e dichiarare la nullità, per tutti
i motivi di cui in narrativa delle fideiussioni rilasciate da , OL ed in favore Pt_4 CP_7 dell'istituto di credito convenuto. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, anche della procedura di mediazione”. Deducevano quindi che il si era costituito Controparte_6
in quella sede chiedendo il rigetto di tutte le loro domande e la condanna delle controparti al pagamento in suo favore della somma di euro 128.165,33 quale saldo negativo del conto corrente n.11191,15 nonché della somma di euro 41.581,46 quale saldo negativo dell'ulteriore conto corrente n.11879,49 sempre intestato alla Davano quindi atto che il Tribunale aveva disposto una Parte_5
CTU avente ad oggetto gli accertamenti richiesti dagli attori in relazione al solo conto n.11191,15 ma che, pur dopo tale accertamento, non aveva tenuto conto della perizia così statuendo in sentenza: “Il
Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa n. 2672/2018 Rg, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - RIGETTA la domanda di parte Attrice per le ragioni esposte in parte motiva;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della CONDANNA CP_6
gli Attori in solido e, quanto ai fideiussori, nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento della somma di Euro 38.615,83 relativa allo scoperto del c/c 11879 per le ragioni esposte in parte motiva;
- DICHIARA la integrale compensazione delle spese processuali;
- PONE definitivamente a carico di parte Attrice e parte Convenuta le spese di CTU liquidate in separato provvedimento nella misura del 50% ciascuna.”
Orbene, con il primo motivo parte appellante si doleva del fatto che il primo Giudice non avesse tenuto conto della sua domanda, avendo omesso di considerare che nell'atto di citazione era stato
Contr denunciato l'andamento anomalo del conto risultando, da parte di una simulazione di linee di credito commerciali in favore della società correntista facendo figurare, sugli estratti del conto n.11191,15, operazioni di addebito e di accredito di prodotti finanziari o giroconti ripetute tra il 1999 ed il 2011, operazioni rispetto alle quali aveva applicato addebiti illegittimi mai pattuiti così come addebitava interessi ultralegali, spese, commissioni di massimo scoperto ed altre voci non oggetto di alcun accordo. Con il secondo motivo gli appellanti si dolevano del fatto che il primo Giudice aveva anche errato nell'interpretare la domanda addossando ad essi attori l'onere di provare le pattuizioni contrattuali scritte nonostante che essi avessero sin da subito evidenziato che l'accensione del rapporto non era stata accompagnata da alcuna pattuizione per iscritto. Con il terzo motivo, parte appellante richiedeva un supplemento di perizia non avendo la CTU provveduto ad espungere dal saldo tutti gli addebiti illegittimi effettuati sul conto in relazione alle su indicate operazioni simulate, operazioni ripetute dal 1999 al 2011 e non corrispondenti ad alcuna apertura di credito giacché l'unica apertura sul conto n.11191,15 era stata concessa solo nel 2014. Con il quarto motivo gli appellanti lamentavano l'errato accoglimento della domanda riconvenzionale con cui il Monte dei Paschi aveva chiesto la loro condanna al pagamento di euro 41.581,46 quale saldo negativo dell'altro conto corrente, il n.11879,49, condanna poi emessa dal Tribunale seppure limitatamente alla minor somma di euro 38.615,83, senza considerare che il medesimo Monte dei Paschi, con la lettera di messa in mora del 21/1/16, aveva richiesto il rientro dello scoperto del conto corrente n.11879,49 pari ad euro
22.095,87. Con il quinto motivo di appello, poi, gli appellanti censuravano la sentenza di I grado laddove aveva ritenuto non provata la qualità di eredi in capo a e senza Parte_1 Pt_2
considerare che nessuna contestazione era stata mai mossa al riguardo e con il sesto motivo censuravano il rigetto della loro eccezione di nullità delle fideiussioni nonostante che l'unico modulo sottoscritto dalle persone fisiche in questione era del tutto corrispondente al modello ABI. Con il settimo motivo, infine, parte appellante evidenziava che, dovendosi accogliere l'appello, ne avrebbe dovuto conseguire anche la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla regolazione delle spese processuali, da porre a carico della controparte, e concludeva come sopra.
Il restava contumace mentre si costituiva in questa sede la Controparte_6 CP_1
quale procuratrice di deducendo
[...] Parte_6
preliminarmente di essere cessionaria del solo credito in contestazione e non invece dell'intero rapporto contrattuale sicché nessuna domanda restitutoria o risarcitoria poteva essere coltivata nei suoi confronti. Ed invero – spiegava la parte appellata – con effetti giuridici decorrenti dal 1/12/20 il si era scisso in (società beneficiaria) trasferendole un compendio Controparte_6 CP_2 di attività tra le quali l'attivo dei crediti deteriorati, e di passività tra le quali il debito finanziario, i contratti derivati ed il patrimonio netto, non dunque le passività derivanti da eventuali pretese restitutorie o risarcitorie di terzi. Inoltre la eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art.342 CP_1
cpc e, quanto al merito, e in relazione ai primi tre motivi di appello, affermava anzitutto che gli appellanti non avevano fornito sufficienti allegazioni né prove relativamente al preteso carattere simulato degli addebiti contraddistinti con le varie voci quali “finanziamento all'importazione” o
“addebito contratti derivati” etc., ed in secondo luogo rilevava che correttamente il Tribunale aveva interpretato la loro domanda quale accertamento negativo della non debenza di alcune somme risultanti dagli estratti conto per illiceità delle condizioni contrattuali: condizioni che pertanto, essi stessi avevano palesato di aver letto, mostrando così l'esistenza del contratto scritto, con la conseguenza che l'onere della produzione di esso cedeva a loro carico. La osservava poi, CP_1
quanto al quarto motivo di appello, che correttamente il Tribunale aveva ritenuto incontestato il saldo debitore di cui al conto corrente n.11879,49 con la conseguenza che nessuna nuova allegazione in merito poteva essere ammessa, in quanto tardiva, nel presente grado di giudizio. Circa poi la qualità ereditaria di e la evidenziava che il relativo capo della sentenza Parte_2 Parte_1 CP_1 era scevro da errori poiché cedeva a carico di questi ultimi l'onere di provare la loro qualità, onere cui essi non avevano assolto. Parte appellata contestava poi le doglianze di controparte in ordine alla dedotta erroneità delle argomentazioni del primo Giudice laddove aveva rigettato la loro eccezione di nullità delle fideiussioni osservando che in realtà i non avevano dimostrato il collegamento Pt_5 tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed i loro contratti di fideiussione a valle. La proponeva CP_1
poi appello incidentale censurando la sentenza del Tribunale laddove aveva rigettato la domanda
Contr riconvenzionale con cui il aveva richiesto la condanna degli attori al pagamento del saldo debitore del conto corrente n.11191,15 sostenendo che la banca non avesse depositato documentazione sufficiente ai fini della dimostrazione della debenza e dell'ammontare di tale saldo, asserzione in realtà smentita anche dal fatto che la CTU non aveva avuto difficoltà a procedere al ricalcolo richiestole proprio perché disponeva di tutta la documentazione occorrente a tal fine, senza contare che la Suprema Corte ha ormai più volte ribadito che anche laddove manchino alcuni estratti conto il ricalcolo è pur sempre possibile mediante eventuali scritture di raccordo. Per tali motivi concludeva come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è fondato.
Deve anzitutto accogliersi la doglianza degli appellanti relativa al capo della sentenza impugnata che aveva ritenuto non dimostrata la legittimazione attiva di e in quanto eredi Parte_1 Parte_2
di , condividendo questa Corte gli arresti giurisprudenziali di legittimità secondo cui (cfr. CP_7
Cass. civ., sez.VI, ord. n.26132/21)“il giudice può utilizzare come argomento di prova, ex art. 116
c.p.c., il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare il fatto che la controparte consideri
l'intervenuta successione come verificata e riconosca la qualità di erede» (Cass. n. 13685/2006)” laddove nella specie – a fronte del ricorso in riassunzione depositato dalla società Controparte_4
a seguito della dichiarazione di interruzione del giudizio per il decesso di ,
[...] CP_7
ricorso con il quale erano stati evocati in giudizio e - la banca non ha mai mosso Parte_1 Pt_2
alcun tipo di contestazione in ordine alla loro qualità ereditaria.
Deve poi rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in relazione CP_2
alle pretese di pagamento degli appellanti nei suoi confronti, eccezione fondata sul rilievo per cui
Contr essa, quale cessionaria dei crediti in precedenza vantati da verso la società ed i suoi Pt_5
fideiussori, sarebbe subentrata solo nelle posizioni attive della cedente verso di loro ma non nelle eventuali posizioni passive. Colgono infatti nel segno, in merito, le obiezioni di parte appellante volte
Contr ad evidenziare come la non sia una cessionaria in blocco dei crediti della ma sia la CP_2
società beneficiaria della scissione di quest'ultimo, stipulata tra le due società con atto a rogito Notaio dr. rep. n.39399, racc. n.20019 (cfr. all.2 alla comparsa costitutiva dell' . Ed Persona_2 CP_2 invero l'atto in questione concreta, per l'esattezza, una scissione societaria mediante scorporo disciplinata dagli artt.2501 e ss. cc: ebbene l'art.2506 quater, ult. comma, cc prevede in relazione alla responsabilità della società scissa e della beneficiaria che “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. In linea con tale previsione, del resto, nell'atto di scissione veniva specificato nelle premesse che “Il Progetto di Scissione prevede che saranno assegnati ad - alla Data di Efficacia della Scissione come in appresso indicata CP_2
- elementi attivi e passivi di costituenti il "Compendio Scisso", composto - in sintesi - all'attivo CP_9
da crediti deteriorati unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto, come descritti e dettagliati nel Progetto di Scissione”: dunque veniva assegnata ad per quanto atteneva al passivo della scissa, una parte del patrimonio netto il CP_2 quale comprende, a mente dell'art.2424 cc nella parte relativa all'elenco delle voci passive dello stato patrimoniale, anche i debiti e le riserve iscritte in vista di eventuali esborsi. Al riguardo si tenga conto che, sempre sulla base dell'atto di scissione, “la situazione patrimoniale di riferimento per le Società partecipanti alla Scissione è costituita: per la Scissa, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci di detta Società in data 18 maggio 2020; e per la
Beneficiaria, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019” ossia quando era già in corso il presente giudizio, instaurato nel 2018. Del resto anche l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale relativo a tale scissione esplicitava che “la Beneficiaria e' subentrata di pieno diritto alla nella titolarita' Pt_7 degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati e costituenti il Compendio”, dunque anche in tutti le eventuali passività riconducibili alle posizioni ad essa cedute.
Ciò posto, e venendo al merito, si osserva anzitutto che nel loro atto di citazione in I grado gli appellanti avevano dedotto l'inesistenza del contratto di conto corrente, dando atto di aver richiesto alla banca ai sensi dell'art.119 TUB, con missiva in data 3/8/18, tutta la documentazione contrattuale dei due rapporti senza tuttavia ottenerla, sicché essi non erano onerati evidentemente della produzione agli atti dei contratti, con ciò dovendo accogliersi il secondo motivo di appello. Si osserva che vanno poi accolte le ulteriori doglianze degli appellanti in punto di ricalcolo del saldo del conto corrente n.11191,15 giacché il Tribunale aveva dapprima disposto una CTU contabile senza richiedere al perito accertamenti in merito alle operazioni anomale indicate con le varie causali (quali
“finanziamento all'importazione” o “addebito contratti derivati” o, ancora, “erogazione finanziamenti/giroconto” e quant'altro), operazioni il cui carattere anomalo era dato, in particolare, dal fatto di essere consistite in appostamenti ripetuti numerose volte e per molti anni, consistenti dapprima in un accredito di somme e, a distanza di pochi giorni, in un riaddebito per somme sostanzialmente corrispondenti ma implicanti una maggiorazione, verosimilmente dovuta all'addebito di competenze sull'operazione: tali operazioni – come constatato anche dal CTU – non sono riconducibili ad alcuna documentazione contrattuale agli atti né ad alcuna forma di apertura di credito, avendo il medesimo perito sottolineato come l'unico fido individuabile sul conto in esame sia quello concesso nel 2014 laddove le numerose operazioni ripetitive su descritte si rinvengono negli estratti conto relativi al periodo 1999-2011. Per tale ragione la Corte ha disposto l'ulteriore accertamento peritale agli atti al fine di espungere dal saldo del conto in questione le maggiorazioni corrispondenti alla differenza tra la somma (di poco maggiore) “riaddebitata” e quella corrispondente all'accredito immediatamente precedente.
L'elaborato depositato dal CTU risulta attendibile in quanto preciso, circostanziato ed immune da contraddizioni o altri vizi logici;
il perito ha anche spiegato di aver raccordato le nuove conclusioni rispetto a quelle oggetto della CTU svolta in I grado alla luce delle ulteriori specificazioni contenute nei quesiti assegnati da questa Corte provvedendo poi, per quanto attiene alla capitalizzazione degli interessi, ad elaborare le due ipotesi di calcolo richieste nei quesiti: di esse, dovrà tenersi conto di quella con cui si è richiesto il ricalcolo senza tenere conto, per tutta la durata del rapporto e quindi anche nel periodo successivo alla delibera CICR del 2000, della capitalizzazione e ciò in quanto non risulta agli atti che le nuove condizioni applicate dalla banca in linea con la predetta delibera avessero formato oggetto di accordo scritto con la società correntista. Esaurienti, infine, anche le argomentazioni del CTU laddove ha spiegato di aver potuto ricostruire il saldo del conto anche in presenza di talune lacune negli estratti, lacune limitate comunque a brevi periodi e rispetto alle quali aveva potuto procedere al ricongiungimento dei saldi mediante scritture di raccordo (cfr. pag.11 della
CTU in II grado).
Non potrà invece farsi riferimento alle ipotesi di ricalcolo elaborate dal CTU anche con espunzione delle ulteriori maggiorazioni ravvisate a debito della correntista in relazione ad operazioni “non accoppiabili o distanti nel tempo” in quanto non oggetto dei quesiti assegnati.
Tenuto conto delle coordinate di cui sopra dovrà pertanto accertarsi, sul conto n.11191,15, un saldo Contr a credito della società di euro 111.605,09 e condannarsi la in solido con al Parte_5 CP_2
pagamento di tale importo in favore della società: dallo stesso dovrà tuttavia detrarsi la somma di euro 38.615,83 quale saldo debitore dell'altro conto corrente n.11879,49, così da determinarsi un credito finale dalla correntista per euro 72.989,26 oltre interessi come per legge.
Restano evidentemente assorbite le ulteriori questioni inerenti la pretesa nullità delle fideiussioni così come l'appello incidentale della avverso il rigetto della sua domanda riconvenzionale di CP_2
pagamento del saldo debitore – risultato in realtà creditore – del predetto conto n.11191,15.
Le spese seguono la soccombenza, per entrambi i gradi di giudizi a carico della banca, e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e della presenza anche in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede: - In accoglimento dell'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e accerta che il conto corrente n.11191,15, alla chiusura del Controparte_4 rapporto, presentava un saldo positivo in favore della società pari ad euro 111.605,09; Pt_5
- Condanna pertanto (quale procuratrice speciale della Controparte_1 [...]
in solido con al pagamento Controparte_2 Controparte_6
– sottratta dalla predetta somma gli euro 38.615,83 dovuti in suo favore quale saldo debitore del conto n.11879 – dell'importo di euro 72.989,26 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
Contr
- Condanna poi l'appellata in solido con alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli appellanti sia in I grado – che si liquidano in euro 9.500,00 per compenso professionale
– sia in II grado che si liquidano in euro 804,00 per spese ed euro 12.000,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 13/11/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)