Sentenza breve 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
per l’annullamento
del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunno -OMISSIS- - Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico in luogo delle 30 ore di cui necessita;
B) della V.F. P.E.I. a.s. 2024-2025 e del verbale G.L.O. del 16 giugno 2025, trasmesso con nota protocollo del -OMISSIS- del 10.10.2025;
C) del P.E.I. a.s. 2025-2026 e del verbale GLO del 5.11.2025, trasmessi con pec 12.11.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che
- il minore è affetto da “ disturbo dello spettro autistico di grado moderato con atteggiamento oppositivo in trattamento logopedico e psicomotorio, riconosciuto dalla Commissione medica di Castellammare di Stabia quale portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, L 104/92” e con il provvedimento del dirigente scolastico impugnato sono state assegnate 18 ore di insegnamento di sostegno settimanali, a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore;
- come riferito nel medesimo PEI 2025/2026, anch’esso impugnato nella parte in cui riconosce al minore il monte ore di 18 settimanali di insegnamento di sostegno, l’alunno necessita tuttavia “del continuo supporto da parte del docente di sostegno nello svolgimento delle attività ”, anche perché i suoi momenti di stress potrebbero sfociare in reazioni oppositive e di frustrazione;
-tale valutazione è parimenti rappresentata nel verbale del GLO del 5 novembre 2025, nel quale si attesta che l’alunno, a differenza dei precedenti anni, “ ha al momento una copertura di solo 18 ore ” e tali ore “ si mostrano insufficienti in quanto l’alunno (…) ha bisogno di continua attenzione e supporto da parte del docente di sostegno (…) pertanto i presenti concordano sulla necessità di una copertura totale delle ore settimanali previste dal piano di studi ”;
Osservato che il Ministero si è costituito per resistere al ricorso in data 3 dicembre 2025, tuttavia lo stesso giorno ha depositato la nota del dirigente scolastico del 28 novembre 2025 nella quale si rappresenta quanto segue: “ l’alunno ha bisogno di rapporto uno a uno per lo svolgimento delle attività didattiche, in quanto richiede continuo bisogno di supporto e attenzione da parte di una figura di riferimento, con l’utilizzo di materiali semplificati e schematici che gli permettono di memorizzare in modo efficace i concetti chiave degli argomenti trattati. Mostra in alcuni casi atteggiamenti oppositivi che devono essere opportunamente gestiti per evitare che sfocino in comportamenti-problema evidenti. L’alunno necessità, altresì, di essere continuamente guidato nel rispetto delle regole, i rapporti con nuove figure (sia adulti che di pari) vanno mediati. Presenta stereotipie quali ripetizione di frasi tratte da cartoni o film, mordicchia le mani, gioca con i suoi capelli ed assume in alcuni casi atteggiamenti infantili. I tempi di attenzione non sono lunghi e sempre costanti, si rende indispensabile perciò modulare il lavoro in modo organizzato, intervallando compiti facili a quelli un po’ più complessi. L’alunno mostra ansia nel muoversi in contesti nuovi, tali situazioni possono condurre a momenti di opposizione nei confronti di chi gli è vicino ”, così confermandosi l’illegittima attribuzione di sole 18 ore di insegnamento di sostegno, non adeguata al fabbisogno specifico dell’alunno;
Rilevato che in pendenza del giudizio è stata effettuata la riformulazione del PEI 2025/2026 (avvenuta il 24 novembre 2025) e che l’integrazione delle ore di sostegno, fino alla copertura dell’orario di frequentazione, non è espressione di un autonoma determinazione dell’Amministrazione, essendo stata invece motivata come doverosa “ ottemperanza all’ordinanza del TAR n. -OMISSIS- del 20 novembre 2025 ” (invero, si tratta del decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. recante tale numero e data di deposito);
Ritenuto che il ricorso sia fondato, emergendo la palese discrasia tra la valutazione del fabbisogno del minore e l’effettiva assegnazione di un numero di ore inadeguato a garantire il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica;
Osservato che la disciplina di settore in materia di sostegno scolastico è stata puntualmente chiarita dalla Corte costituzionale (specie con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal Consiglio di Stato cfr. la più volte citata Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341), nonché dalla giurisprudenza ripetuta e recente anche di questo Tribunale (cfr., tra le più recenti T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV , 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369) e che l’Amministrazione scolastica, odierna resistente, è stata parte soccombente nei predetti giudizi, i quali si sono conclusi senza che alcuna delle relative decisioni sia stata appellata;
Osservato che la “normativa vigente” è stata invero analiticamente ricostruita, da ultimo, anche nella sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, secondo cui “ è opportuno ribadire, ancora una volta che la centralità del ruolo del dirigente scolastico è innegabile e – salvo prova contraria – a tale figura va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni la cui invalidità sia certificata, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti. L’esistenza di una normativa nazionale e a livello di Amministrazioni scolastiche periferiche (Uffici scolastici regionali e provinciali) che consente la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati tutte le volte in cui all’alunno con disabilità non sia stato attribuito un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze, a maggior ragione se il dirigente scolastico non abbia chiesto all’USR i posti “in deroga”. Pertanto, salvo l’Amministrazione riesca a dimostrare il contrario (ossia, che la richiesta è stata fatta e che è l’USR a non averla soddisfatta mediante la selezione di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun ano scolastico), la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1) ”;
Considerato che:
- con il presente giudizio, viene pertanto perseverata l’illecita prassi che trasferisce, di fatto, la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;
-tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti);
Rilevato che, nel caso in esame, la sopra riferita prassi è stata persistente nei riguardi del minore e dei suoi familiari, poiché, per almeno tre anni scolastici antecedenti, essendo stato riconosciuto un monte ore di insegnamento di sostegno inferiore a quello adeguato alla sua specifica situazione di fabbisogno, i genitori del minore sono stati costretti comunque ad adire il T.A.R. per vedere riconosciuto in concreto quanto già previsto dall’ordinamento giuridico – e in primo luogo dalla Costituzione – a favore del figlio, affetto da disabilità (da ultimo con sentenza del 5 dicembre 2024, n. -OMISSIS-della IV Sezione è stato accertato quanto segue: il dirigente scolastico, con il prot. n. -OMISSIS-del 9 settembre 2024, trasmesso con nota prot. n. 2633 del 5 ottobre 2024, aveva assegnato un insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali, sebbene il verbale del GLO del 23 maggio 2024 rappresentasse la necessità di continuo supporto del docente di sostegno, ossia della copertura totale; il Ministero dell’istruzione e del merito aveva eccepito l’infondatezza del ricorso sulla base della relazione dalla dirigente scolastica del 16 ottobre 2024, dalla quale però emergeva la richiesta da parte della medesima dirigente all’AT di Napoli di integrazione delle risorse assegnate; alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024, parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, motivandola con la mera esecuzione del decreto monocratico presidenziale ex art. 56 c.p.a. n. 1969 dell’11 ottobre 2024 ed, in base al principio dispositivo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile; le spese della lite sono state poste a carico dell’amministrazione per soccombenza virtuale, “ essendo palese il difetto di motivazione dell’atto impugnato, la cui determinazione è incongruente sia agli atti istruttori sopra citati, sia a quanto accertato anche sulla base di due precedenti giudizi con i quali la medesima situazione soggettiva del minore è stata portata a conoscenza della Sezione (T.A.R., Campania, Napoli, IV sez., sentenze nn. 5824/2020 e 6098/2023)”);
Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati siano viziati per difetto di motivazione e contraddittorietà e che debbano essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, come accertato nel GLO, riformulando la determinazione contenuta nel PEI 2025/2026, circa le ore di assegnazione dell’insegnante di sostegno, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito;
Ritenuto che la condotta processuale dell’Amministrazione integri gli estremi della resistenza temeraria e, dunque, della responsabilità aggravata ex art. 26, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 96 c.p.c.
Osservato al riguardo che:
- l’Amministrazione che resiste in giudizio ha però depositato la nota dirigenziale sopra richiamata nella quale, dopo l’analitica descrizione della situazione di bisogno del minore, si afferma testualmente che “ si rende necessario e urgente assicurare (al minore) un sostegno permanente e continuo nella misura massima consentita dalla legge e adeguata alla sua grave patologia, per un trattamento pedagogico e didattico congiunto (di base e di sostegno) corrispondente all’intero numero di 30 ore settimanali di lezione previste dalla classe e dall’ordine di scuola frequentato, al fine di garantire il diritto costituzionale all’istruzione, alla crescita educativa, all’integrazione e alla partecipazione alla vita sociale sia dell’alunno diversamente abile sia degli altri alunni della classe;
-tale presa di posizione, per contenuto e per lessico (“ necessario”, “urgente”, “permanente e continuo”, “intero tempo scuola” ), costituisce il riconoscimento sostanziale della fondatezza della pretesa azionata, rendendo oggettivamente incoerente – e priva di apprezzabile base – la contestuale eccezione difensiva di rigetto del ricorso;
-cosicché, la resistenza in giudizio risulta non già espressione di fisiologica dialettica processuale, ma condotta dilatoria e contraddittoria, idonea a protrarre inutilmente il contenzioso con aggravio di attività e costi per la parte ricorrente (per ben tre volte costretta a ricorrere alla tutela giurisdizionale), con conseguente condanna d’ufficio, oltre che alle spese di lite, anche alla sanzione pecuniaria nei termini di cui al dispositivo, da versarsi al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi dell’art. 15. disp. att. c.p.a
Ritenuto doveroso trasmettere pertanto gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il PEI 2025/2026 e l’atto di assegnazione dirigenziale, nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento della sanzione per resistenza temeraria, liquidate in complessivi euro 2.000,00 disponendo che il relativo gettito sia versato al bilancio dello Stato, ex art. 15 disp. att. c.p.a.
Manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza (campania.procura@corteconticert.it) e per la comunicazione della decisione al Dirigente Generale del Tribunale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
AN Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.