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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16413 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Benedetta Testa, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: tudiotesta.roma.it); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, e adivano Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Santa RI (RM) in data
31.05.2023, che dall'unione era nato il figlio (Roma, 03.07.2018), e che nel tempo la Per_1 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) Separazione tra i coniugi: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La Sig.ra ha già provveduto ad CP_1 allontanarsi spontaneamente dall'abitazione familiare reperendo altra adeguata abitazione nelle vicinanze della casa coniugale (Via Giorgio Iannicelli 102), idonea ad accogliere sé e il figlio e idonea altresì, per dislocazione e caratteristiche, a consentire l'affidamento condiviso del figlio minore come da condizioni che seguono. 2) Affidamento del figlio minore: Il figlio minore , Per_1 di anni sette, resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, nella gestione quotidiana, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno assunte con accordo di entrambi i genitori. Eventuali decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di pronto avviso all'altro genitore. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido all'espatrio a favore del minore.
3. Collocamento del figlio minore: Il figlio minore, ricorrendone nel caso specifico tutte le condizioni di fattibilità sia economiche che logistiche, resterà collocato in modo paritario presso l'abitazione di entrambi i genitori, con distribuzione equa tra i due del tempo di permanenza dello stesso presso ciascuno, domicilio in entrambe le abitazioni e residenza fissata presso l'abitazione materna, in Roma alla Via
Giorgio Iannicelli 102, int. 3b. In particolare, il minore rimarrà con ciascuno dei genitori per due giorni e due notti consecutive, in modo alternato, il lunedì e martedì, per poi trascorrere altre due giornate, del mercoledì e giovedì, con l'altro genitore, ed i tre giorni del weekend, dunque venerdì, sabato e domenica, di nuovo con il genitore che ha avuto i primi giorni della settimana. La presente turnazione si ripeterà in modo alternato a favore dell'uno e dell'altro genitore. Così facendo sarà equamente distribuito anche il tempo di permanenza del bambino nel weekend per ciascun genitore.
I coniugi si prestano fin d'ora altresì reciproca disponibilità ad assecondare ulteriori particolari richieste che il bambino dovesse esprimere spontaneamente. I genitori provvederanno al prelevamento del bambino da scuola nei giorni di propria competenza e si danno reciproca autorizzazione a delegare, con le dovute forme, i propri genitori, nonni del minore, con cui Per_1 ha frequentazione abituale, al prelievo del bambino da scuola e/o dalle attività sportive, in caso di loro impedimento a provvedervi personalmente. I coniugi, nel tempo di permanenza del bambino presso di loro, si impegnano a far frequentare con regolarità le attività sportive extrascolastiche cui risulta iscritto. Durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà la vigilia di Natale, 24 Per_1 dicembre, con uno dei genitori e il Natale, 25 dicembre, con l'altro, iniziando dal Natale 2024 con il papà; stessa alternanza per le festività del 1 gennaio e dell'Epifania, 6 gennaio. Per le vacanze pasquali, il bambino sarà con i genitori secondo il piano settimanale ordinario;
il giorno di Pasqua sarà dedicato ad un genitore alternativamente, di anno in anno, partendo dalla mamma. Durante
l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo, in deroga al normale piano di permanenza stabilito, ciascun genitore potrà trattenere con sé il bambino, anche soggiornando fuori dal Comune di residenza, compresi Paesi esteri, previo avviso all'altro genitore, per un periodo continuativo fino a due settimane consecutive. Per i Ponti o gli altri giorni di sospensione dell'attività didattica, il bambino potrà permanere presso il genitore ove si trovava il giorno precedente, salvo alternare con l'altro genitore in caso di ripetersi della circostanza sempre con il medesimo genitore.
4. Assegnazione casa coniugale: La casa coniugale, sita in Roma, Via della
Giustiniana 1110, così censita al NCEU del Comune di Roma al Foglio 114 Particella 17 Subalterno
508 e Foglio 114 Particella 17 Subalterno 8, è assegnata, con tutti gli arredi in essa contenuti, al
Sig. , essendone proprietario esclusivo ed avendo la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 autonomamente deciso di allontanarsi, reperendo come detto altro alloggio per sé ed avendo già i coniugi bonariamente suddiviso tra loro le suppellettili e mobilio;
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio minore: Avendo optato per l'affidamento condiviso con allocazione paritaria presso i due genitori, avendo entrambi i genitori le risorse economiche sufficienti per farvi fronte, entrambi provvederanno al mantenimento diretto del minore per il tempo che lo stesso permane presso ciascuno, senza aver necessità di alcun contributo da parte dell'altro genitore ed anzi reciprocamente rinunciandovi espressamente;
I genitori provvederanno alle spese di istruzione e formazione, per la mensa scolastica, sportive, mediche, anche specialistiche, spese per viaggi d'istruzione e non, tutte oggetto di accordo, nonché quelle ad esse strettamente collegate, di cui il figlio necessiterà, secondo scelta condivisa, ognuno per la quota del 50%; uno dei due Per_1 genitori avrà dunque conseguente obbligo di versare anticipatamente la quota parte del 50% delle somme conosciute, sul conto corrente intestato all'altro genitore che materialmente dovrà effettuare il pagamento, secondo accordo;
si potrà altresì procedere mediante rimborso, per la medesima quota, a fronte della richiesta del genitore che ha già effettuato il pagamento in anticipo per l'intero importo, se documentato, nel termine di 5 giorni dalla richiesta. Per le sole spese mediche che risulteranno rimborsabili in tutto o in parte dalla polizza sanitaria in essere a favore del minore, attivata a nome del padre , qualora non conosciuta la spesa in anticipo e dunque Parte_1 non possibile l'anticipo da parte dell'altro genitore, il Sig. effettuerà il pagamento Pt_1 anticipando l'intera somma necessaria e, solo a rimborso da parte della Compagnia assicurativa avvenuto, totale o parziale, provvederà a richiedere alla signora il rimborso della Controparte_1 quota del 50% sulla differenza rimanente, che sarà tenuta alla refusione, nel termine di 10 giorni dalla richiesta.
6. Rapporti economici tra i coniugi: Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto pregresso di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. Il sig. tratterrà tutta la mobilia presente nella casa coniugale, Pt_1 per la maggior parte di proprietà esclusiva, senza alcun obbligo di corresponsione compensativa nei confronti della Sig.ra In ordine ai finanziamenti a suo tempo attivati a vario titolo dai CP_1 coniugi e precisamente per lavori di ristrutturazione dell'immobile, arredamento della cucina, acquisto mobilio e degli elettrodomestici, i coniugi dichiarano che ogni debenza è stata già estinta di comune accordo con carico del Sig. . I rapporti bancari già in essere, recanti la Parte_1 cointestazione dei coniugi, sono stati oggetto di bonaria liquidazione tra gli stessi che dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e che degli stessi rapporti bancari si è data estinzione. Le spese riguardanti i contributi condominiali relativi all'immobile adibito a casa coniugale come anche tutti i costi per le relative utenze riferibili al periodo di perduranza della convivenza tra i coniugi, risultano tutte estinte e non vi sono pendenze;
Il Sig. ha già provveduto a volturare a sé tutti Pt_1
i contratti di fornitura serventi la casa di Via della Giustiniana 1110; Il Fondo pensione ed il conto corrente intestati al minore rimarranno attivi e verranno gestiti alle medesime condizioni già in atto, con firma congiunta di entrambi i genitori: - Versamento diretto dell'Assegno unico familiare nel conto corrente bancario intestato a favore del minore, mediante giroconto automatico dal c/c bancario intestato al Sig. , destinatario del pagamento INPS;
- Ordine di bonifico Pt_1 permanente a carico dei nonni materni a favore del minore;
- Accantonamento in Fondo Pensione a favore del minore con cadenza mensile mediante RID a carico del c/c bancario intestato al padre
”. Parte_1
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alle condizioni formulate dai coniugi, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della separazione, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Poiché la causa deve proseguire ai fini della pronuncia in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della stessa sul ruolo.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 16413/2024: - dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Santa RI (RM) il 31.05.2023;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Santa
RI (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto n. 6, parte II, serie A);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma, in data 08.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi