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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 832 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/12/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. INCARNATI in sostituzione dell'avv CIPOLLONI WALTER la quale chiede la decisione con vittoria di spese di litee e per l'avv. ALESSANDRA CP_1
SS in sostituzione dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale impugna e contesta la CTU, ne chiede il rinnovo e comunque insiste per il rigetto del ticorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 832 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. CIPOLLONI WALTER ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA PRESSO SEDE CP_1 P.IVA_1 CP_1
VIA DALMAZIA 32 66034 LANCIANO con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.7.2024, assumendo che aveva inoltrato Parte_1
all' domanda per il riconoscimento delle malattie professionali “(rizoartrosi CP_1
bilaterale e tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle)” e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di un capitale o una rendita per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 14% o nell'altra misura accertata in corso di causa, con unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa per 37 anni nel settore delle lavorazioni del ferro e dell'alluminio e del montaggio dei manufatti.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della relativa opposizione e CP_1
comunque l'integrale rigetto della domanda in quanto del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva decisa come segue.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha lavorato dal 1989 sia quale dipendente sia successivamente quale titolare di impresa artigiana. I testi escussi, , collega di lavoro del ricorrente e , Testimone_1 Testimone_2
geometra collaboratore della ditta per cui lavora lo stesso ricorrente, hanno confermato che il signor svolge da circa 40 anni, prima come dipendente e dal 1995 Parte_2
quale lavoratore autonomo, l'attività di fabbro nel settore delle lavorazioni del ferro e dell'alluminio e del montaggio dei manufatti in metallo, con orario di lavoro di 8 – 10 ore al giorno per 6 giorni la settimana,
Gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente nello svolgimento della sua attività usa in modo ripetuto spalle, braccia e mani dovendo provvedere anche alla movimentazione manuale di laminati, barre, scatolati, pannelli e trafilati in ferro ed alluminio del peso anche fino a 50 Kg, e utilizzando in modo prolungato strumenti vibranti quali trapani a percussione, avvitatori, demolitori, frullini elettrici, martelli, pinze, tranciatrici ed essendo quindi sottoposto a a continue e ripetute vibrazioni del corpo e degli arti superiori.
Ancora gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente effettua movimenti ripetuti utilizzando martello, pinza, tranciatrice e forbice.
Infine gli stessi testi hanno precisato che il ricorrente durante il suo lavoro assume e mantiene posizioni accovacciate, con sforzi per spalle braccia, mani e polsi per l'intero orario lavorativo ed anche in ambienti freddi ed umidi.
Il teste ha anche dichiarato che il ricorrente lavora anche all'esterno per Testimone_3
sistemare i cancelli.
Il C.T.U. dott.ssa ha ritenuto che “In considerazione degli elementi acquisiti Per_1
nel corso della presente indagine, è possibile affermare che il sig. sia affetto Parte_1
da tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra e sinistra e rizoartrosi bilaterale di origine professionale. La menomazione dell'integrità psico-fisica attribuibile alla tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra e sinistra può essere valutata in misura pari al 6% e quella attribuibile alla rizoartrosi bilaterale al 3%. La complessiva menomazione relativa dell'efficienza psicofisica, in cumulo con le tecnopatie riconosciute dall'Ente, è valutabile in misura pari al 24% (ventiquattro per cento)”. La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle malattie professionali “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra e sinistra” e “rizoartrosi bilaterale” con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile rispettivamente nella misura rispettivamente del 6% e del 3%, cosi complessivamente nella misura del
24% previa unificazione con quanto già riconosciuto per altra patologia, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (24%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_2
19.12.2025
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Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza