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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9604 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9826/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ascone ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in , via Vitruvio n.5, come da procura Pt_1 in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
AS ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in , via Pt_1
Ponte Seveso n.39, come da procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni
Le parti, mediante il deposito dei rispettivi fogli di p.c., hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere, per le ragioni esposte in narrativa, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendo gravi e fondati motivi, mediante decreto inaudita altera parte o in subordine con ordinanza a seguito di udienza ad hoc da fissare prima dell'udienza di comparizione.
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità ai sensi dell'art. 292 c.p.c. della notificazione dell'ordinanza che ha disposto l'interrogatorio formale emessa dal Giudice di Pace di in data Pt_1
1 26/06/2023 nell'ambito del giudizio di primo grado N.R.G. n 16181/2023 e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza appellata e, per l'effetto:
a) in via principale, rimettere con ogni opportuno provvedimento la causa al giudice di primo grado;
b) n via subordinata, disporre la rinnovazione del giudizio di primo grado da parte dello stesso Tribunale, disponendo la conseguente rinnovazione degli atti nulli, di quelli conseguenti e dipendenti dalla nullità e/o inesistenza stessa, disponendo la ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, con rimessione in termini dell'odierno appellante.
NEL MERITO
In via principale
- all'esito delle decisioni assunte in ordine alle domande preliminari e pregiudiziali, riformare integralmente la sentenza impugnata e, comunque, respingere tutte le domande proposte dalla Sig.ra nel procedimento di primo CP_1 grado in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrat re, in ragione del fatto che non è il ad aver causato il danno. Parte_2 Pt_1
In ogni caso
- condannare controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge di ogni fase e grado del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- all'esito della richiesta rimessione in termini dell'appellante in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore Avv. per le ragioni esposte in narrativa, si chiede la concessione di tutti i CP_2 termini per il deposito di atti e documenti istruttori.
Con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'IVA nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ex art. 11 L. 576/80 ed il rimborso forfetario spese generali (15%)”.
Parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, si rassegnano e ratificano le seguenti
CONCLUSIONI
I.- Rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 935/2024 del 01/02/2024 resa dal Giudice di Pace di nel giudizio R.G.N. 16181/2023. Pt_1
II.- Condannare l'appellante alle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, nonché alle spese per la fase cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà (azione proposta in difetto dei requisiti di legge), oltre oneri ed accessori da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del deducente professionista come statuito in procura alle liti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1
dinnanzi al Giudice , al fine di ottenere il Controparte_3 Pt_1 risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'evento lesivo occorso in data 07.02.2022.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
2 - che in data 07.02.2022, un albero con fusto di grosse dimensioni e di rilevante peso, di proprietà del cadeva trasversalmente sulla parte esterna di in Parte_2 Parte_1 meri civici 18 e 20, andando a sbattere sulla La tg. Pt_1
EW839KZ) di proprietà della sig.ra che in quel momento si trovava regolarmente in CP_1 sosta sulle le strisce blu;
- che la vettura di proprietà dell'attrice, in seguito alla caduta dell'albero, riportava danni per l'importo di Euro 4.746,00;
- che in data 20.12.2022, l'attrice trasmetteva al convenuto una lettera di intimazione Parte_1 volta ad ottenere il risarcimento dei danni riporta tura nel sinistro e, successivamente, in data 01.02.2023, lo invitava alla stipula della convenzione alla negoziazione assistita per fini conciliativi;
- che, tuttavia, entrambi i tentativi volti a definire bonariamente la vicenda venivano totalmente disattesi.
La causa veniva iscritta a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di e assegnata alla dott.ssa Pt_1 Laura Maria Finazzi con R.G. n. 16181/2023.
Alla prima udienza del 08.05.2023 il Giudice di prime cure dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva a parte attrice il termine per il deposito della memoria Controparte_3 ex art. 320 c.p.c.. La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali.
Con la sentenza n. 935/2024, pubblicata il 01.02.2024, il Giudice di Pace, dott.ssa Laura Maria Finazzi, accoglieva la domanda attorea condannando la parte convenuta alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di Euro 4.931,75, oltre interessi come specificato in motivazione, nonché al rimborso delle spese stragiudiziali, liquidate in complessivi Euro 500,00 e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 160,35 per spese, Euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza e/o nullità della notificazione ai sensi
[...] p.c. dell'Ordinanza con cui era stato disposto l'interrogatorio formale del convenuto nel primo grado di giudizio e chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza appellata anche tenuto conto della nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado.
In particolare, l'appellante sosteneva che l'attrice avesse notificato la predetta Ordinanza allo
[...] nonostante in data 28.02.2023 l'assembra condominiale avesse no Controparte_4 all'unanimità quale nuovo Amministratore del Condominio l'Avv. circostanza che CP_2 l'attrice poteva facilmente evincere dalla consultazione dei pubblici registri.
In ogni caso, nel merito, il contestava la fondatezza della domanda Controparte_3 attorea formulata in prim parte dell'attrice la responsabilità ex art. 2051 c.c. del medesimo e il nesso eziologico tra il danno e l'evento lesivo. Parte_1
La causa veniva assegnata a questo Giudice che alla prima udienza celebrata in data 10.09.2024, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ex art. 352 c.p.c. l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 12.11.2025. All'esito di quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
3 2. In via preliminare e del tutto assorbente, deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado effettuata da nei confronti del convenuto CP_1
, come dedotto d sede di atto introduttivo del Parte_1 giudizio d'appello.
Ed infatti, l'appellante deduce che la notifica dell'atto di citazione di primo grado al convenuto
, in persona dello quale amministratore
Parte_1 Controparte_4 rebbe andata a b colo di primo grado,
Parte_1 benché il Giudice di Pace avesse dichiarato la contumacia del predetto, non era stata
Parte_1 rinvenuta alcuna prova della notifica dell'atto introduttivo (v. at e in appello, pag. 3). In particolare parte appellante ha dedotto: “la prova della notifica non è stata rinvenuta nel fascicolo d'ufficio e, dagli atti inviati dal procuratore della sig.ra , risulta solamente il file .pdf contenente il messaggio di “ricevuta CP_1 di avvenuta consegna” e non i file .xml relativi alla predetta notificazione (segnatamente, il messaggio di posta elettronica certificata – postacert.eml, il messaggio di ricevuta di accettazione e il messaggio di ricevuta di avvenuta consegna) (cfr. doc. 7). Pertanto, non è stato possibile verificare la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, che, per quanto riferito dal precedente amministratore del appellante, non risulta presente nella casella
Parte_1 postale dello (v. atto di appello, p. 3). Controparte_4
Ebbene, in sede di costituzione nel presente giudizio di appello parte appellata CP_1 attrice nel giudizio di primo grado, ha prodotto il documento n. 6 denominato “Notifica atto di citazione postacert.eml” (v. doc.6, fasc. appellata).
Tuttavia, dall'esame del file prodotto in formato “.eml” sub doc. 6, si evince che la notifica effettuata il 17.02.2023 all'indirizzo “ risulta essere stata inviata da un indirizzo Email_1
p.e.c. con “firma digitale non valida”, come emerge dalla schermata di Outlook sotto riportata.
Ancora, giova altresì rilevare che dall'esame del file “.eml” di cui al documento n. 6 si evince che l'attrice, nel messaggio di posta elettronica certificata, non ha neppure allegato la relativa relata di notifica che, come espressamente previsto dall'art. 3 bis, comma 5, della Legge n. 53 del 1994, deve essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata come documento informatico separato rispetto all'atto da notificare e sottoscritto con firma digitale.
Nella specie, invece, parte attrice ha inserito la relata di notifica soltanto in calce all'atto di citazione e non come documento informatico separato, dunque in contrasto rispetto a quanto previsto dal disposto normativo sopra citato.
Peraltro, deve altresì rilevarsi che dal predetto disposto normativo si evince che la relata di notifica, oltre a dover essere allegata quale documento informatico separato, deve anche essere munita
4 dell'attestazione di conformità di cui all'art. 5, comma 2, della medesima Legge, attestazione che è assente nel caso di specie.
I superiori vizi devono dunque qualificarsi in termini di nullità della notifica ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 53 del 1994, il quale statuisce che: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
In materia di nullità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c. devono richiamarsi i principi espressi dalla Suprema Corte di cassazione, secondo i quali: “La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell'atto di citazione non ne comporta la nullità, se dalla copia stessa sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato” (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 8815 del 12.05.2020 e Sezioni Unite Sentenza n. 6477 del 12.03.2024).
Declinando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il vizio di nullità della notifica sopra rilevato non può reputarsi sanato in quanto tra gli allegati al messaggio di posta elettronica certificata del 17.02.2023 di cui al documento n. 6 di parte appellata non si evince, quale documento informatico separato, la procura alle liti, documento dal quale sarebbe stato possibile desumere la provenienza dell'atto dal procuratore abilitato come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, alla luce superiori considerazioni, la notifica dell'atto di citazione effettuata nell'ambito del giudizio primo grado è nulla con conseguente dichiarazione di nullità ex art. 354 c.p.c. della sentenza impugnata n. 935/2024, pubblicata il 01.02.2024, dal Giudice di Pace di , dott.ssa Laura Maria Pt_1
Finazzi e, per l'effetto, la causa va quindi rimessa ex 354 c.p.c. al Giudice di Pace di . Pt_1
3. Avuto riguardo al regolamento delle spese di lite, giova rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il Giudice di appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 10794 del 24.04.2025; Cass. civ. Ordinanza n. 14495 del 09.06.2017); pertanto, tenuto conto della nullità della notificazione dell'atto di citazione da parte dell'odierna appellata, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Devono essere altresì dovuti gli esborsi sostenuti da parte appellante, ovvero il contributo unificato (Euro 147,00) e la marca da bollo (Euro 27,00). Avuto riguardo, invece, alle spese relative al giudizio di primo grado culminato con la sentenza annullata, la competenza spetterà al giudice di primo grado, a seguito della riassunzione del giudizio (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza n. 935/2024, pubblicata il 01.02.2024, dal Giudice di Pace di
, dott.ssa Laura Maria Finazzi e dispone rimettersi la causa al giudice di primo grado Pt_1 con onere di riassunzione nei termini di legge;
5 - condanna parte appellata a rifondere all'appellante CP_1 Controparte_3
le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.397,00 per
[...] compensi ed Euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9826/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ascone ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo procuratore in , via Vitruvio n.5, come da procura Pt_1 in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
AS ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in , via Pt_1
Ponte Seveso n.39, come da procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni
Le parti, mediante il deposito dei rispettivi fogli di p.c., hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE
- Sospendere, per le ragioni esposte in narrativa, l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata, sussistendo gravi e fondati motivi, mediante decreto inaudita altera parte o in subordine con ordinanza a seguito di udienza ad hoc da fissare prima dell'udienza di comparizione.
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'inesistenza e/o la nullità ai sensi dell'art. 292 c.p.c. della notificazione dell'ordinanza che ha disposto l'interrogatorio formale emessa dal Giudice di Pace di in data Pt_1
1 26/06/2023 nell'ambito del giudizio di primo grado N.R.G. n 16181/2023 e, conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza appellata e, per l'effetto:
a) in via principale, rimettere con ogni opportuno provvedimento la causa al giudice di primo grado;
b) n via subordinata, disporre la rinnovazione del giudizio di primo grado da parte dello stesso Tribunale, disponendo la conseguente rinnovazione degli atti nulli, di quelli conseguenti e dipendenti dalla nullità e/o inesistenza stessa, disponendo la ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, con rimessione in termini dell'odierno appellante.
NEL MERITO
In via principale
- all'esito delle decisioni assunte in ordine alle domande preliminari e pregiudiziali, riformare integralmente la sentenza impugnata e, comunque, respingere tutte le domande proposte dalla Sig.ra nel procedimento di primo CP_1 grado in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrat re, in ragione del fatto che non è il ad aver causato il danno. Parte_2 Pt_1
In ogni caso
- condannare controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge di ogni fase e grado del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- all'esito della richiesta rimessione in termini dell'appellante in persona Parte_2 dell'amministratore pro tempore Avv. per le ragioni esposte in narrativa, si chiede la concessione di tutti i CP_2 termini per il deposito di atti e documenti istruttori.
Con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'IVA nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ex art. 11 L. 576/80 ed il rimborso forfetario spese generali (15%)”.
Parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, si rassegnano e ratificano le seguenti
CONCLUSIONI
I.- Rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 935/2024 del 01/02/2024 resa dal Giudice di Pace di nel giudizio R.G.N. 16181/2023. Pt_1
II.- Condannare l'appellante alle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, nonché alle spese per la fase cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà (azione proposta in difetto dei requisiti di legge), oltre oneri ed accessori da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del deducente professionista come statuito in procura alle liti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il CP_1
dinnanzi al Giudice , al fine di ottenere il Controparte_3 Pt_1 risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'evento lesivo occorso in data 07.02.2022.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva:
2 - che in data 07.02.2022, un albero con fusto di grosse dimensioni e di rilevante peso, di proprietà del cadeva trasversalmente sulla parte esterna di in Parte_2 Parte_1 meri civici 18 e 20, andando a sbattere sulla La tg. Pt_1
EW839KZ) di proprietà della sig.ra che in quel momento si trovava regolarmente in CP_1 sosta sulle le strisce blu;
- che la vettura di proprietà dell'attrice, in seguito alla caduta dell'albero, riportava danni per l'importo di Euro 4.746,00;
- che in data 20.12.2022, l'attrice trasmetteva al convenuto una lettera di intimazione Parte_1 volta ad ottenere il risarcimento dei danni riporta tura nel sinistro e, successivamente, in data 01.02.2023, lo invitava alla stipula della convenzione alla negoziazione assistita per fini conciliativi;
- che, tuttavia, entrambi i tentativi volti a definire bonariamente la vicenda venivano totalmente disattesi.
La causa veniva iscritta a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di e assegnata alla dott.ssa Pt_1 Laura Maria Finazzi con R.G. n. 16181/2023.
Alla prima udienza del 08.05.2023 il Giudice di prime cure dichiarava la contumacia del convenuto e concedeva a parte attrice il termine per il deposito della memoria Controparte_3 ex art. 320 c.p.c.. La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali.
Con la sentenza n. 935/2024, pubblicata il 01.02.2024, il Giudice di Pace, dott.ssa Laura Maria Finazzi, accoglieva la domanda attorea condannando la parte convenuta alla corresponsione in favore dell'attrice della somma di Euro 4.931,75, oltre interessi come specificato in motivazione, nonché al rimborso delle spese stragiudiziali, liquidate in complessivi Euro 500,00 e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 160,35 per spese, Euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza e/o nullità della notificazione ai sensi
[...] p.c. dell'Ordinanza con cui era stato disposto l'interrogatorio formale del convenuto nel primo grado di giudizio e chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza appellata anche tenuto conto della nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado.
In particolare, l'appellante sosteneva che l'attrice avesse notificato la predetta Ordinanza allo
[...] nonostante in data 28.02.2023 l'assembra condominiale avesse no Controparte_4 all'unanimità quale nuovo Amministratore del Condominio l'Avv. circostanza che CP_2 l'attrice poteva facilmente evincere dalla consultazione dei pubblici registri.
In ogni caso, nel merito, il contestava la fondatezza della domanda Controparte_3 attorea formulata in prim parte dell'attrice la responsabilità ex art. 2051 c.c. del medesimo e il nesso eziologico tra il danno e l'evento lesivo. Parte_1
La causa veniva assegnata a questo Giudice che alla prima udienza celebrata in data 10.09.2024, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava ex art. 352 c.p.c. l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 12.11.2025. All'esito di quest'ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
3 2. In via preliminare e del tutto assorbente, deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado effettuata da nei confronti del convenuto CP_1
, come dedotto d sede di atto introduttivo del Parte_1 giudizio d'appello.
Ed infatti, l'appellante deduce che la notifica dell'atto di citazione di primo grado al convenuto
, in persona dello quale amministratore
Parte_1 Controparte_4 rebbe andata a b colo di primo grado,
Parte_1 benché il Giudice di Pace avesse dichiarato la contumacia del predetto, non era stata
Parte_1 rinvenuta alcuna prova della notifica dell'atto introduttivo (v. at e in appello, pag. 3). In particolare parte appellante ha dedotto: “la prova della notifica non è stata rinvenuta nel fascicolo d'ufficio e, dagli atti inviati dal procuratore della sig.ra , risulta solamente il file .pdf contenente il messaggio di “ricevuta CP_1 di avvenuta consegna” e non i file .xml relativi alla predetta notificazione (segnatamente, il messaggio di posta elettronica certificata – postacert.eml, il messaggio di ricevuta di accettazione e il messaggio di ricevuta di avvenuta consegna) (cfr. doc. 7). Pertanto, non è stato possibile verificare la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo, che, per quanto riferito dal precedente amministratore del appellante, non risulta presente nella casella
Parte_1 postale dello (v. atto di appello, p. 3). Controparte_4
Ebbene, in sede di costituzione nel presente giudizio di appello parte appellata CP_1 attrice nel giudizio di primo grado, ha prodotto il documento n. 6 denominato “Notifica atto di citazione postacert.eml” (v. doc.6, fasc. appellata).
Tuttavia, dall'esame del file prodotto in formato “.eml” sub doc. 6, si evince che la notifica effettuata il 17.02.2023 all'indirizzo “ risulta essere stata inviata da un indirizzo Email_1
p.e.c. con “firma digitale non valida”, come emerge dalla schermata di Outlook sotto riportata.
Ancora, giova altresì rilevare che dall'esame del file “.eml” di cui al documento n. 6 si evince che l'attrice, nel messaggio di posta elettronica certificata, non ha neppure allegato la relativa relata di notifica che, come espressamente previsto dall'art. 3 bis, comma 5, della Legge n. 53 del 1994, deve essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata come documento informatico separato rispetto all'atto da notificare e sottoscritto con firma digitale.
Nella specie, invece, parte attrice ha inserito la relata di notifica soltanto in calce all'atto di citazione e non come documento informatico separato, dunque in contrasto rispetto a quanto previsto dal disposto normativo sopra citato.
Peraltro, deve altresì rilevarsi che dal predetto disposto normativo si evince che la relata di notifica, oltre a dover essere allegata quale documento informatico separato, deve anche essere munita
4 dell'attestazione di conformità di cui all'art. 5, comma 2, della medesima Legge, attestazione che è assente nel caso di specie.
I superiori vizi devono dunque qualificarsi in termini di nullità della notifica ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 53 del 1994, il quale statuisce che: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
In materia di nullità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c. devono richiamarsi i principi espressi dalla Suprema Corte di cassazione, secondo i quali: “La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata dell'atto di citazione non ne comporta la nullità, se dalla copia stessa sia possibile desumerne la provenienza da un procuratore abilitato munito di mandato” (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 8815 del 12.05.2020 e Sezioni Unite Sentenza n. 6477 del 12.03.2024).
Declinando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il vizio di nullità della notifica sopra rilevato non può reputarsi sanato in quanto tra gli allegati al messaggio di posta elettronica certificata del 17.02.2023 di cui al documento n. 6 di parte appellata non si evince, quale documento informatico separato, la procura alle liti, documento dal quale sarebbe stato possibile desumere la provenienza dell'atto dal procuratore abilitato come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, alla luce superiori considerazioni, la notifica dell'atto di citazione effettuata nell'ambito del giudizio primo grado è nulla con conseguente dichiarazione di nullità ex art. 354 c.p.c. della sentenza impugnata n. 935/2024, pubblicata il 01.02.2024, dal Giudice di Pace di , dott.ssa Laura Maria Pt_1
Finazzi e, per l'effetto, la causa va quindi rimessa ex 354 c.p.c. al Giudice di Pace di . Pt_1
3. Avuto riguardo al regolamento delle spese di lite, giova rilevare che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il Giudice di appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 10794 del 24.04.2025; Cass. civ. Ordinanza n. 14495 del 09.06.2017); pertanto, tenuto conto della nullità della notificazione dell'atto di citazione da parte dell'odierna appellata, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Devono essere altresì dovuti gli esborsi sostenuti da parte appellante, ovvero il contributo unificato (Euro 147,00) e la marca da bollo (Euro 27,00). Avuto riguardo, invece, alle spese relative al giudizio di primo grado culminato con la sentenza annullata, la competenza spetterà al giudice di primo grado, a seguito della riassunzione del giudizio (Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza n. 935/2024, pubblicata il 01.02.2024, dal Giudice di Pace di
, dott.ssa Laura Maria Finazzi e dispone rimettersi la causa al giudice di primo grado Pt_1 con onere di riassunzione nei termini di legge;
5 - condanna parte appellata a rifondere all'appellante CP_1 Controparte_3
le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.397,00 per
[...] compensi ed Euro 174,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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