Art. 4. (Prestazioni ai superstiti
condizioni per il diritto a pensione)
L' articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in eta' superiore a 72 anni, ovvero in eta' inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di eta' tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 ;
2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano eta' inferiore a 21 anni o siano permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato, qualora frequentino l'universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'.
La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all' articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.
In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.
La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermita', per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dalla invalidita' o della inabilita' dei superstiti".
condizioni per il diritto a pensione)
L' articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:
1) per il coniuge:
a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;
b) se il pensionato abbia contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione in eta' superiore a 72 anni, ovvero in eta' inferiore a 72 anni ma il matrimonio stesso sia durato meno di due anni, che la differenza di eta' tra i due coniugi non sia maggiore di 20 anni. Si prescinde dal requisito di eta' del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di eta' fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;
c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 ;
2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano eta' inferiore a 21 anni o siano permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , e risultino a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di eta' e' elevato, qualora frequentino l'universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'.
La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonche' agli equiparati di cui all' articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 ;
3) per il padre:
a) che non vi siano ne' coniuge, ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che abbia compiuto l'eta' di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;
4) per la madre:
a) che non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;
b) che sia vedova o nubile e abbia compiuto l'eta' di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.
In mancanza dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico, secondo i criteri stabiliti per la assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti.
La morte dell'iscritto s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio stesso ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermita', per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nel precedente articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento dalla invalidita' o della inabilita' dei superstiti".